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Come e quando revocare il mandato dell’avvocato

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La revoca e la rinuncia del mandato tra cliente e avvocato

Come e quando revocare il mandato dell’avvocato

In questo articolo affrontiamo i casi in cui il cliente può revocare il mandato dell’avvocato ed i casi di rinuncia al mandato da parte di quest’ultimo.
Il mandato è un contratto, regolato dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile, con cui il cliente conferisce l’incarico professionale all’avvocato.
Si tratta di un contratto basato sulla fiducia delle parti contraenti, per cui, qualora questa dovesse venire meno, il nostro ordinamento consente al cliente di revocare il mandato dell’avvocato, ed a quest’ultimo di rinunciare all’incarico ricevuto. Gli argomenti di questo articolo sono:


QUALI SONO LE PREMESSE NECESSARIE IN MATERIA DI RINUNCIA AL MANDATO E POSSIBILITA’ DI REVOCARE IL MANDATO DELL’AVVOCATO

Nel rapporto tra cliente ed avvocato, assumono rilevanza due atti giuridici: il mandato e la procura.
Il rapporto “interno” l’avvocato e il suo assistito, si formalizza con un contratto di mandato.
In base a tale contratto, regolato dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile, una parte ossia il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte, il mandante. In tal modo, il cliente conferisce l’incarico professionale all’avvocato.
Attraverso il mandato, il cliente conferisce al suo difensore la “procura alle liti”, atto unilaterale che attiene al rapporto tra cliente-avvocato e i soggetti terzi, in base a cui il cliente conferisce all’avvocato il potere di rappresentarlo nei confronti di soggetti terzi in base a quanto stabilito dall’art. 1392 del codice civile.
In ambito penale, con il mandato si procede con la “nomina” dell’avvocato, e quando occorre, alla “procura speciale” per il compimento di determinate attività processuali.


PERCHÉ L’INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVVOCATO SI BASA SULLA FIDUCIA

Il mandato è un contratto, come si dice, “intuitu personae” cioè basato sulle qualità personali dei contraenti, ed in particolare sul rapporto di fiducia tra cliente e professionista, per cui la possibilità di revocare il mandato dell’avvocato e, per altro verso, la rinuncia al mandato da parte di quest’ultimo, sono giustificati dal venir meno della fiducia reciproca.
A tal proposito, come sarà analizzato nel corso della trattazione, grande importanza viene ad assumere il Codice deontologico Forense, ossia il codice che contiene le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare.
Proprio dalla lettura delle norme del Codice deontologico si evince come la fiducia reciproca tra il legale e l’assistito rappresenti nel rapporto tra gli stessi un elemento cardine, rendendo impossibile, laddove venga a mancare, la sua prosecuzione. Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Codice deontologicoIl rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia“.
A seguito di un accordo contrattuale, dunque, l’avvocato si impegna a operare negli interessi del cliente e quest’ultimo a pagare il compenso stabilito.
Talvolta, in materia penale, quando l’imputato o l’indagato non può o non vuole nominare un legale “di fiducia” gli viene assegnato uno “d’ufficio”.

Come e quando revocare il mandato dell’avvocato


COSA SONO LA REVOCA E LA RINUNCIA AL MANDATO

Se, come abbiamo detto, il rapporto tra cliente e professionista è fondato sul contratto di mandato, la revoca del mandato dell’avvocato e la rinuncia al mandato sono cause di scioglimento di tale contrato.
La prima è operata da parte del cliente, la seconda da parte del professionista, in tutti i casi in cui il rapporto di fiducia viene a mancare.
In base all’art. 85 c.p.c.La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore“.


LA RINUNCIA AL MANDATO DELL’AVVOCATO

L’avvocato ha tutto il diritto di non accettare l’incarico proposto, oppure di rinunciare alla prosecuzione di uno già accettato tramite una lettera di rinuncia al mandato. In base all’art. 85 c.p.c. sopra esaminato, il professionista che non abbia intenzione di proseguire nel rapporto instaurato con il cliente, può predisporre una lettera di rinuncia al mandato in qualunque momento.

Unica eccezione prevista è il divieto di rinuncia al mandato dell’avvocato nominato d’ufficio, nel procedimento penale, salvo in cui sussistano cause di incompatibilità.


QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA RINUNCIA AL MANDATO DELL’AVVOCATO

In una recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che nelle more di un procedimento penale, la rinuncia a mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato – che non abbia conferito incarico professionale ad avvocato diverso – un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina.
In altre parole, ad avviso della Cassazione, la mancata nomina del difensore d’ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia – oltre che l’imputato – nella piena facoltà di proporre l’impugnazione fino all’intervento della nuova nomina (Cass. pen., Sez. I, sent. del 13/09/2019, n. 46435 la quale Rigetta, Tribunale di Lucca del 07/11/2018).


QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI FORMALI NECESSARI PER LA RINUNCIA AL MANDATO

In linea generale, la rinuncia al mandato dell’avvocato viene comunicata per scritto (si parla a tal proposito di lettera di rinuncia al mandato).
La comunicazione deve essere inviata al cliente, nel caso in cui la controversia abbia ancora veste stragiudiziale, ed anche al giudice laddove sia già sfociata in un giudizio.
Una volta avvenuta la rinuncia al mandato di avvocato, quest’ultimo deve fornire al nuovo legale che subentra nella pratica tutte le informazioni per la difesa (atti, documenti etc.).
Nello specifico, l’art. 32 del Codice di deontologia forense detta le incombenze che gravano sull’avvocato, nel caso in cui decida di rinunciare al mandato.
Come regola generale, il legale è infatti tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per far sì che la parte assistita non subisca pregiudizio dall’assenza del difensore.
In primo luogo, seppur vero che all’avvocato è riconosciuta la facoltà di rinunciare al mandato anche in assenza di una giusta causa, spetta comunque l’obbligo di dare all’assistito un congruo preavviso, nonché di informarlo di tutto quanto si renda necessario per non pregiudicarne la difesa.
Sotto questo aspetto, il codice di procedura penale riconosce, all’art. 108 c.p.p., la possibilità del nuovo difensore di chiedere un terminenon inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento”.
Il terzo comma del summenzionato articolo 32 prevede che, laddove la parte assistita sia irreperibile, la lettera di rinuncia al mandato dell’avvocato deve essere comunicata mediante lettera raccomandata, all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto dell’assistito, o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Al quarto e quinto comma l’art. 32 prevede inoltre che: “L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli”.
Laddove l’avvocato non rispetti quanto previsto dalla norma, violando così i doveri deontologici relativi alla rinuncia al mandato, è prevista la sanzione disciplinare della censura (art. 32 comma 6 Codice di deontologia forense).
Laddove il cliente non abbia disposto la nomina di nuovo avvocato (ad esempio perché rinuncia a portare il caso in Tribunale), la documentazione viene consegnata direttamente all’assistito, fatta eccezione per la corrispondenza tra colleghi.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che i documenti debbano essere consegnati anche laddove il cliente non abbia ancora provveduto a saldare il compenso dovuto al professionista (Cass. sent. del 17/11/2011 n. 24080).


COS’È L’ULTRATTIVITÀ DELLA PROCURA ALLE LITI DOPO LA RINUNCIA AL MANDATO

La facoltà di rinuncia che viene concessa al difensore deve comunque fare i conti con la persistente esigenza di difesa dell’assistito.
In conseguenza della rinuncia, infatti, l’assistito potrebbe trovarsi temporaneamente sprovvisto di un difensore.
Da tale circostanza deriva che, come già anticipato nel paragrafo precedente, laddove l’avvocato manifesti la volontà di rinuncia al mandato, questi sarà comunque tenuto a garantire l’attività difensiva sino al momento in cui l’assistito si sia avvalso della difesa tecnica di un nuovo difensore e non si costituisca a mezzo di quest’ultimo.
In altre parole, per previsione di legge, gli effetti della rinuncia a mandato iniziano a decorrere dal momento in cui avviene la costituzione della parte con un nuovo difensore.
Fino a tale momento, dunque, l’avvocato che rinuncia al mandato di avvocato è tenuto a rappresentare il suo assistito ed è deontologicamente obbligato al rispetto dei principi di lealtà e correttezza che sono posti alla base del rapporto professionale.
Infatti, la rinuncia al mandato dell’avvocato non fa venir meno il cosiddetto ius postulandi, ovverosia il diritto di ricevere notifiche e comunicazioni, e secondo una interpretazione ancora dibattuta, anche di compiere atti processuali nell’interesse dell’ex Cliente, quali ad esempio l’atto di appello (Cass. Civ. n. 17649/2010; Cass. Civ. n. 10643/1997; Cass. Civ. n. 4226/1989).
Secondo una diversa interpretazione, i rapporti tra sussistono tra l’avvocato e il cliente si considerano risolti a seguito della manifestazione della volontà dell’avvocato di recedere, per cui il difensore perde la legittimazione a compiere atti nell’interesse dell’assistito, e di conseguenza a chiedere il relativo compenso (Tribunale Bergamo, Sez. lavoro, sent. del 30/04/2019).


QUALI SONO LE PECULIARITA’ DELLA RINUNCIA AL MANDATO NEL CASO DEL PROCESSO PENALE

Nell’ambito del processo penale, è poi necessario effettuare un’ulteriore precisazione.
L’art. 108 c.p.p. prevede infatti che: “Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza.”
Dalla lettera di tale norma si evince che nell’eventualità di rinuncia a mandato nel processo penale dovrà essere rispettato il c.d. termine a difesa, da intendersi quale termine che deve essere garantito al nuovo difensore, per poter prendere visione degli atti e predisporre un’adeguata strategia processuale.
Sempre in ambito di processo penale, la Cassazione ha affermato che la rinuncia a mandato da parte del difensore non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla. Ciò posto, nessun effetto può avere una dichiarazione del difensore, inserita nel corpo della rinunzia al mandato, con cui si afferma di rifiutare l’elezione di domicilio, trattandosi di atto contrario non solo alla legge processuale ma allo stesso Codice deontologico forense (Cass. pen., Sez. I, 07/02/2017 n. 26378).


LA RINUNCIA AL MANDATO DELL’AVVOCATO D’UFFICIO

Come accennato nei paragrafi precedenti, il difensore nominato d’ufficio non può rifiutare l’incarico assegnato dall’autorità giudiziaria. Il codice stabilisce inoltre il divieto di rinuncia al mandato dell’avvocato nominato d’ufficio.
I commi 5 e 6 dell’art. 97 del codice di procedura penale stabiliscono che “Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.
Questo perché nel nostro ordinamento, l’imputato può stare in giudizio solamente con il patrocinio di un difensore.
L’unico motivo di non accettazione o rinuncia al mandato dell’avvocato d’ufficio è, come stabilisce l’art. 30 disp. att. c.p.p. la “impossibilità di adempiere all’incarico”.


COSA SIGNIFICA REVOCARE IL MANDATO DELL’AVVOCATO

Come già detto all’inizio della trattazione, l’attività che viene svolta da un avvocato si basa in ogni caso su un rapporto di fiducia con il cliente.
Nel caso in cui questo rapporto venga ad incrinarsi, qualora non sia più soddisfatto dell’attività svolta dall’avvocato, il cliente può decidere di interromperlo per avvalersi dell’opera di un altro professionista.
È proprio a tal proposito che si parla della c.d. “revoca del mandato dell’avvocato”.
Il cliente ha la possibilità di revocare il mandato dell’avvocato, senza la necessità di fornire spiegazioni o di rispettare un termine minimo di preavviso.

rinuncia al mandato avvocato


QUANDO È POSSIBILE REVOCARE IL MANDATO DELL’AVVOCATO

Le motivazioni per le quali il cliente può determinarsi in tal senso possono essere molteplici: si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi della perdita del rapporto di fiducia con il legale, al caso in cui il soggetto lamenti una scarsa comunicazione dello stesso o, ancora, laddove non si trovi semplicemente d’accordo con la strategia difensiva dell’avvocato.
Di qualunque tipo siano i motivi che portano alla seguente decisione, il cliente ha l’obbligo di comunicare la revoca del mandato dell’avvocato, anche senza essere tenuto a fornire spiegazioni.
In altre parole, un soggetto può – in ogni momento – procedere liberamente a conferire un incarico professionale ad avvocato diverso, previa revoca del precedente difensore.


COME SI COMUNICA LA VOLONTA’ DI REVOCARE IL MANDATO DELL’AVVOCATO

Seppure sia possibile revocare il mandato dell’avvocato e conferire l’incarico professionale ad avvocato diverso in qualsiasi momento e senza necessità di fornire alcun tipo di motivazione, la soluzione da preferirsi è generalmente quella dell’invio una comunicazione scritta di revoca del mandato dell’avvocato mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC), in modo che il cliente abbia una prova della revoca.
Non è peraltro escluso che la lettera di revoca del mandato possa esser consegnata direttamente nelle mani del professionista, essendo buona regola farsi firmare una copia “per ricevuta”.


QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELLA VOLONTÀ DI REVOCARE IL MANDATO DELL’AVVOCATO

Il semplice fatto che il mandato venga revocato, non esime il cliente dall’obbligo del pagamento della parcella al professionista, per il lavoro che questo ha svolto.
In altre parole, revocare il mandato dell’avvocato non consente di evitare il pagamento dell’onorario dell’avvocato difensore.
Contestualmente alla revoca del mandato, il cliente è infatti sempre tenuto ad eseguire il pagamento degli onorari maturati per l’attività svolta precedentemente.
Discusso è invece l’obbligo di corrispondere all’avvocato i compensi per l’attività svolta dopo la revoca del mandato, ma prima della nomina di un nuovo difensore. Sul punto non vi è giurisprudenza pacifica.
Anche l’avvocato al quale si sia revocato il mandato deve ottemperare ad alcuni importanti obblighi.
Questi dovrà restituire al cliente tutta la documentazione relativa alla causa, compresa quella che gli sia giunta una volta già intervenuta l’interruzione del mandato, ex art. 33 Cod. deont. nonché qualsiasi comunicazione inerente la sua causa ricevuta successivamente alla revoca del mandato.
Tale restituzione non può essere subordinata al pagamento delle proprie spettanze, a pena della sanzione disciplinare.
L’avvocato cui il mandato è revocato può conservare una copia degli atti e dei documenti.
L’obbiettivo di tali previsioni è quello di garantire al cliente, nell’ipotesi di incarico professionale a avvocato diverso, una adeguata difesa.
In tal modo, una volta tornato in possesso dei documenti, il soggetto ha la possibilità di conferire un nuovo incarico professionale all’avvocato subentrato.


REVOCARE IL MANDATO DELL’AVVOCATO: COSA HA PREVISTO LA GIURISPRUDENZA

La Cassazione ha affermato che i doveri di informazione e di comunicazione dell’avvocato nei confronti dell’ex cliente sussistono sia nell’ipotesi di rinuncia che di revoca del mandato, dal momento che entrambe costituiscono una soluzione di continuità nell’assistenza tecnica, al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito.
Nello specifico, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sanzione dell’ammonimento irrogata dal C.N.F. ad un avvocato che aveva omesso di comunicare al cliente la propria rinuncia al mandato ed il rinvio dell’udienza, precludendogli una più opportuna difesa a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 30/01/2019, n. 2755).

 

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