Al momento stai visualizzando Come costituire un’associazione no profit

Come costituire un’associazione no profit

  • Categoria dell'articolo:Diritto societario
  • Commenti dell'articolo:0 commenti
  • Tempo di lettura:28 minuti di lettura

L’associazione no profit

Come costituire un’associazione no profit: una guida

Il presente articolo illustra Come Costituire un’associazione no profit, cioè un ente non commerciale senza scopo di lucro che opera nell’ambito del terzo settore.
La libertà di associazione è un diritto garantito dall’art. 18 della Costituzione che recita: “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.
Le associazioni senza scopo di lucro, sempre più diffuse nel nostro paese, sono state investite da qualche anno da una riforma legislativa.
Della riforma del cosiddetto “terzo settore”, abbiamo parlato in questo articolo.
Tra le associazioni senza scopo di lucro, si caratterizzano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La onlus non è una categoria strettamente giuridica, quanto fiscale: vi sono associazioni onlus e non onlus, ma vi sono anche onlus che non sono associazioni, ma costituite come qualsiasi altro tipo di organizzazione che abbia i requisiti di cui al d.lgs. 460/1997.

Gli argomenti trattati in questo articolo sono:


COS’È UN’ASSOCIAZIONE NO PROFIT.

L’associazione no profit (o associazioni senza scopo di lucro) è un ente non commerciale senza scopo di lucro che, operando nel cosiddetto “terzo settore”, ossia quello che si colloca fra lo Stato e il mercato, si struttura e organizza per il raggiungimento di scopi a carattere solidale, ideale o di utilità sociale, culturale, ricreativo, ambientale, assistenziale o sportivo.
Elemento peculiare dell’associazione no profit è l’assenza di finalità di lucro e profitto, atteso che tutte le risorse economiche e patrimoniali dell’associazione no profit devono essere destinate al perseguimento dell’obiettivo, in vista del quale la stessa è stata costituita.
Tuttavia, ciò non deve essere inteso come il divieto, per le associazioni senza scopo di lucro, di esercitare un’attività economica commerciale. L’associazione no profit può esercitare un’attività commerciale (ad esempio, la produzione e vendita di beni o la somministrazione di servizi), ma non può in modo alcuno distribuire gli utili a vantaggio degli associati, nemmeno in forma indiretta o al momento dello scioglimento dell’associazione no profit. In quest’ultimo caso, il patrimonio attivo deve essere devoluto ad una o più associazioni senza scopo di lucro.
Pertanto, allorquando si parla di associazioni senza scopo di lucro, intendiamo fare riferimento a quelle organizzazioni che, in assenza di profitto, sono mosse da intenti altruistici tali da far sì che si dedichino ad attività socialmente utili.


QUALI TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Accanto all’associazione culturale no profit, di tipo generico, di cui all’art. 36 del codice civile, nel corso degli anni il legislatore ha dettato una normativa specifica per determinate categorie di associazione culturale no profit.
Con la legge n. 266/1991 e il decreto legislativo n. 398 del 1991 si è data la forma alle associazioni di volontariato (ADV) e alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD).
Successivamente, con il d.lgs. 460/1997, è stata disciplinata la Onlus, categoria che rileva non prettamente sul piano giuridico, quanto fiscale.
Le associazioni di promozione sociale (APS) sono state normate con il d.lgs. 383/2000.
Trattandosi di un settore, quello delle associazioni senza scopo di lucro il quale ha avuto un forte incremento dell’ultimo decennio, il legislatore ha avvertito l’esigenza di intervenire in materia provvedendo a riordinare la previgente normativa con una disciplina più organica e dettagliata, mediante l’emanazione del d. lgs. n. 117/2017, meglio noto come “Codice del Terzo Settore” il quale, tuttavia, al momento non gode di completa attuazione.


COSA DIFFERENZIA L’ASSOCIAZIONE NO PROFIT RICONOSCIUTA DALL’ASSOCIAZIONE NO PROFIT NON RICONOSCIUTA.

L’associazione no profit può essere strutturata in diverse forme giuridiche, a seconda del tipo di attività che svolge e delle sue caratteristiche.
Una prima fondamentale macro-distinzione è quella fra associazioni senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute.
Entrambe possono far parte del “terzo settore”, ma soltanto le prime sono considerate “persone giuridiche”, con l’importante conseguenza di avere autonomia patrimoniale “perfetta” e cioè di separare il patrimonio dell’associazione no profit da quello dei soci che ne fanno parte, di guisa che l’associazione no profit riconosciuta diviene un vero e proprio centro di imputazione di diritti e doveri, autonomo e distinto dai singoli associati, talché delle obbligazioni assunte dall’associazione potrà rispondere unicamente l’ente con il suo patrimonio non potendo i creditori aggredire i beni personali dei partecipanti.
Le associazioni senza scopo di lucro (art. 14 e seguenti cod. civ.) acquistano il riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e nelle modalità previste dal DPR 361/2000. Per gli enti del terzo settore (ETS) il d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) ha previsto una disciplina semplificata, richiedendo all’art. 22 l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la costituzione per atto pubblico (dunque necessitano dell’intervento di un notaio) ed un capitale sociale minimo di 15.000 euro. Il Codice del Terzo Settore ha previsto l’automatico riconoscimento della personalità giuridica a favore di tutti gli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS.
Le associazioni senza scopo di lucro non riconosciute (articoli 36 e seguenti cod. civ.) possono essere costituite senza l’intervento del notaio, per mezzo di scrittura privata semplice e in assenza del versamento di un capitale minimo, essendo sufficiente sottoscrivere lo statuto dell’associazione e il suo atto costitutivo. In tal caso, però, l’associazione no profit non esclude i partecipanti da rispondere personalmente e solidalmente per eventuali debiti contratti dall’ente stesso, ove il suo patrimonio risulti non sufficiente secondo il disposto di cui all’art. 38 cod. civ.


COME CLASSIFICARE L’ASSOCIAZIONE NO PROFIT A SECONDA DELL’AMBITO NEL QUALE OPERA.

L’associazione no profit, da un punto di vista giuridico, si differenzia in relazione dell’attività che persegue e del settore nel quale agisce. Dunque, abbiamo differenti tipologie di associazioni senza scopo di lucro, cioè:

  • associazione culturale no profit: mira a promuovere attività culturali in materia di istruzione, ricerca, studio, conservazione, tutela e valorizzazione di patrimoni artistici, storici, linguistici, naturalistici e culturali in genere;
  • associazione no profit di volontariato (ODV): ha lo scopo di prevenire situazioni di emarginazione, disagio e bisogno socio-economico tramite attività svolta prevalentemente da volontari a favore di terzi;
  • associazione no profit di promozione sociale (APS): persegue l’intento di incrementare il benessere dei propri associati e dei loro familiari;
  • associazione no profit sportiva dilettantistica (ASD): promuove attività sportive, ivi comprese quelle didattiche, organizzate in forma dilettantistica e nell’ambito delle discipline sportive regolamentante dal CONI;


COME SI DISTINGUONO LE TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONE NO PROFIT DAL PUNTO DI VISTA FISCALE.

In materia tributaria, l’associazione no profit può essere catalogata in 3 categorie:
La Onlus: è una categoria priva di rilievo strettamente giuridico, rilevando esclusivamente in chiave fiscale. Peraltro il Codice del Terzo Settore ha previsto l’abrogazione del regime fiscale delle onlus. Per creare una onlus è necessario determinare lo scopo e l’attività dall’associazione perseguita nell’ambito di quelle contemplate dal d. lgs. n. 460/1997, ossia lo svolgimento in via esclusiva e prevalente di attività di assistenza sociale o sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione del territorio, della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di rilievo sociale;
L’ ente commerciale: associazione che, “in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto” svolge esclusivamente o in maniera prevalente attività commerciale ai sensi dell’art. 73 del Testo unico sull’imposta sui redditi DPR 917/1986. L’unica tipologia di associazione no profit che può svolgere attività commerciale in maniera prevalente è l’associazione sportiva dilettantistica, senza però godere dei benefici fiscali connessi alla qualifica di ente non commerciale.
L’ente non commerciale: associazione no profit che non svolge in forma prevalente attività di tipo commerciale. Tuttavia, anche l’associazione no profit di tipo non commerciale può esercitare attività commerciale purché in maniera solamente strumentale rispetto alla attività principale, di natura non commerciale. In tal caso, l’ente deve tenere una contabilità separata fra attività non commerciale e attività commerciale.


COME COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE: I PASSAGGI FONDAMENTALI.

L’associazione no profit può essere definita come un gruppo di persone che, servendosi di una stabile organizzazione non professionale, decide di perseguire uno scopo comune di carattere solidaristico o a beneficio della collettività. La caratteristica fondamentale dell’associazione no profit, che la distingue da la società (altro tipo di organizzazione di persone), risiede nella circostanza che i suoi soci non perseguono un vantaggio patrimoniale “egoistico”, bensì il soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti.

Il primo passaggio fondamentale per costruire un’associazione sono la redazione del contratto associativo, ossia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.

La registrazione all’Agenzia delle Entrate, l’acquisto del codice fiscale e della partita iva,  il riconoscimento della personalità giuridica e l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore sono passaggi successivi ed eventuali, che tuttavia consentono di svolgere attività economica e di beneficiare di vantaggi fiscali.


COME COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Per comprendere come costituire un’associazione non riconosciuta, occorre considerare che la legge non richiede particolari adempimenti, né formalità.
La disciplina è indicata agli articoli 36 e seguenti del codice civile, in base a cui “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
È necessario elaborare l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione, cioè l’atto con cui si origina l’associazione e quello che ne regola l’organizzazione ed il funzionamento.
Come anticipato nei paragrafi precedenti, l’associazione no profit non riconosciuta ha autonomia patrimoniale imperfetta. Ciò vuol dire che dei debiti contratti dalle associazioni senza scopo di lucro, rispondono anche i soci con il loro patrimonio personale.
Infatti, ai sensi dell’art. 37 cod. civ. le associazioni senza scopo di lucro non riconosciute, pur non avendo personalità giuridica, dispongono comunque di un patrimonio distinto da quello dei singoli associati, tanto che questi non possono chiederne la divisione per tutta la durata dell’associazione né pretenderne la quota parte in caso di recesso.
Di per sé, l’associazione non riconosciuta non deve disporre necessariamente di un codice fiscale, che invece si rende necessario nel caso in cui intenda stipulare rapporti economici con soggetti terzi. Ad esempio, se si vuole aprire un conto corrente, se si vuole stipulare un contratto di locazione di un locale dove vengono svolte le riunioni, se si intende assumere lavoratori dipendenti, si rende necessaria la registrazione dell’associazione all’Agenzia delle Entrate.
Analogamente, la partita iva è necessaria solo ove nello statuto dell’associazione sia previsto lo svolgimento di attività commerciale.


COME REDIGERE L’ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE COME NO PROFIT

L’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione hanno la funzione di certificare l’esistenza dell’associazione no profit, regolandone la vita e l’assetto organizzativo. Alla luce di quanto disposto dall’art. 36 cod. civ. questi costituiscono un vero e proprio contratto fra i soci (c.d. contratto di associazione), mediante il quale essi si impegnano reciprocamente ad associarsi e fornire il proprio contributo per il raggiungimento di uno scopo comune.
Dunque, all’interno dello statuto dell’associazione e del suo atto costitutivo devono essere precisati taluni elementi:

  • la denominazione dell’associazione no profit, e la sede legale;
  • i soci fondatori: il codice civile non richiede un numero minimo di soci, che tuttavia può essere richiesto al fine della iscrizione in particolari registri;
  • lo scopo dell’associazione no profit che deve essere culturale, ricreativo, di promozione sociale, solidaristico o assistenziale;
  • il patrimonio;
  • le norme sull’organizzazione ed il funzionamento degli organi;
  • i diritti e gli obblighi degli associati;
  • la rappresentanza conferita all’amministratore o al presidente dell’ente.

Per quanto riguarda la forma, tanto lo statuto dell’associazione quanto l’atto costitutivo possono avere qualsiasi forma, anche semplicemente verbale. In ogni caso la forma scritta è obbligatoria se si vuole beneficiare di alcuni vantaggi, ad esempio nella costituzione della onlus, che gode di un regime fiscale particolarmente favorevole.
La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione, presso l’Agenzia delle Entrate, consente di dare loro data certa, di svolgere attività a pagamento nei confronti dei soci e di beneficiare di vantaggi fiscali.


QUALI SONO GLI ORGANI SOCIALI PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE NO PROFIT

Ai fini della costituzione di un’associazione, un ruolo fondamentale è svolto dagli organi sociali, i quali vigilano sul rispetto e l’attuazione delle regole previste dal contratto sociale e fungono da motore per il perseguimento dello scopo dell’associazione no profit.
Fermo restando che la legge consente allo statuto dell’associazione non riconosciuta piena autonomia organizzativa, gli organi principali dell’associazione sono:

  • il Presidente, eletto dall’assemblea dei soci, dirige l’ente e lo rappresenta anche in giudizio; presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
  • il Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea, è l’organo esecutivo dell’associazione e prende tutte le decisioni relative all’organizzazione e all’attività dell’ente;
  • l’Assemblea dei Soci, si riunisce annualmente per approvare il bilancio sociale e il programma annuale delle attività da svolgere, sulla base del programma elaborato dal Consiglio Direttivo; è il solo organo dell’associazione a poter deliberare circa le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.

Tali organi devono essere contemplati nello statuto dell’associazione ed il loro corretto funzionamento è strumentale alla fruizione dei benefici fiscali previsti per l’associazione no profit, atteso che essi sono riservati a quegli enti i quali redigono correttamente lo statuto (con tanti di indicazione delle norme previste dal Tuir in materia) e hanno una corretta gestione dell’assemblea, ispirata ai principi di partecipazione e trasparenza.
In ogni caso, l’associazione no profit può anche svolgere attività economica a favore degli associati, considerate “non commerciali” ed i ricavati delle quali sono esenti da tassazione.

associazione no profit costituzione


COME COSTITUIRE UN’ASSOCIOAZIONE NO PROFIT RICONOSCIUTA

Oltre a quanto abbiamo detto sino ad ora, per il riconoscimento delle associazioni senza scopo di lucro, e quindi per conferire loro la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta, sono necessari alcuni requisiti, individuati dall’art. 1 DPR 361/2000.
È necessario che:

  • siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente,
  • lo scopo sia possibile e lecito,
  • il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo,
  • la consistenza del patrimonio sia dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

Il riconoscimento è concesso con la registrazione dell’associazione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura territorialmente competente.
Alla domanda deve essere allegata una copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione. Il prefetto provvede all’iscrizione entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Con le stesse modalità, devono devono essere registrate:

  • le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione riconosciuta (art. 2). Peraltro, ai sensi dell’art. 21 cod. civ. per tali modifiche occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione;
  • il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie,
  • la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza,
  • le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione,
  • il cognome e nome dei liquidatori,
  • tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento (art.4).


COME COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE NEL TERZO SETTORE

Oltre a quanto abbiamo detto sino ad ora, gli enti del terzo settore (ETS) possono comprendere associazioni senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute. La disciplina è regolata dagli articoli 20 e seguenti del codice del terzo settore.

Per ottenere la registrazione dell’associazione nel Registro Unico del Terzo Settore, l’atto costitutivo e lo statuto devono avere il contenuto previsto dall’art. 21:

  • la denominazione e la sede legale;
  • l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  • l’oggetto sociale consistente nell’attività di interesse generale
  • il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
  • le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
  • i diritti e gli obblighi degli associati e i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta;
  • la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
  • la durata dell’ente, se prevista.

Per le associazioni senza scopo di lucro ETS, l’art. 22 prevede una procedura semplificata di riconoscimento, con la iscrizione nel RUNTS, per il quale è altresì richiesto che la costituzione dell’associazione le conferisca un patrimonio minimo di 15’000 euro.
Disposizioni particolari sono dettate per l’assemblea dei soci (art. 24 e seguenti) l’organo di amministrazione (art. 26 ss) organo di controllo (art. 30) revisore legale dei conti (art. 31).

associazione no profit


COME COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE: I TIPI DI ENTI NON COMPLETAMENTE RICONDUCIBILI ALL’ASSOCIAZIONE NO PROFIT IN SENSO STRETTO.

Accanto alle tipologie di associazioni senza scopo di lucro sin qui descritte, sussistono anche taluni tipi di enti che, seppur non annoverabili fra quelli no profit in senso stretto, perseguono comunque attività di preminente interesse sociale.
Oltretutto, si evidenzia come l’evoluzione del terzo settore, avallata dall’assimilazione di talune forme sociali provenienti da paesi europei o extraeuropei ha determinato il sorgere di nuove interessanti tipologie associative o la creazione di patrimoni destinati al perseguimento di uno specifico affare.
Nel novero di dette forme sociali ibride, per così dire, si collocano:

  • la Fondazione di Origine Bancaria, regolata dalle leggi n. 218/1990 e 461/1998 nonché dal d. lgs. n. 153/1999, è un istituto nato dalla scissione dell’attività filantropica da quella creditizia di alcune banche italiane soggette a controllo pubblico; essa è dotata di personalità giuridica di diritto privato e si occupa della gestione di beni di rilievo pubblico, progetti in ambito sociale, sanitario, educativo, formativo effettuando, altresì, erogazioni a vantaggio di enti pubblici e associazioni no profit;
  • i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) i quali consistono in raggruppamenti associativi riconosciuti dalla l. n. 244/2007, si occupano dell’acquisto alla fonte di prodotti per i propri aderenti;
  • i Trust, entrati nell’Ordinamento giuridico italiano con la l. n. 364/1989 che ha recepito la Convenzione dell’Aja del 1985; prevede la creazione di un patrimonio (costituito da beni mobili, immobili o mobili registrati) sottoposto alla gestione di un soggetto previamente identificato (cosiddetto trustee), sotto la supervisione di un protector, in favore di un beneficiario il quale, solitamente, è una persona non autosufficiente oppure consiste nella conservazione di particolari beni destinati a uno scopo, spesso di rilievo pubblico o sociale. Dei trust abbiamo parlato in questo articolo.
  • l’impresa ibrida altrimenti detta società benefit, regolata dalla l. n. 208/2015, è un’impresa profit che, tuttavia, destina una parte degli utili a fini solidaristici e umanitari. Delle società benefit abbiamo parlato in questo articolo.


COME COSTITUIRE UNA ONLUS.

La associazione no profit può essere costituita come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (onlus) che rappresenta una mera etichetta fiscale, destinata a scomparire con la riforma del terzo settore. Ai fini dell’acquisizione di detto status occorre che l’associazione no profit sia in possesso di taluno dei requisiti di cui al d. lgs. n. 460/1997. In ogni caso, non possono mai assumere tale qualifica gli enti pubblici, le società commerciali non cooperative, i partiti politici, le fondazioni bancarie, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Come costituire una onlus? Per creare una onlus è necessario:

  1. determinare lo scopo e l’attività dell’associazione no profit fra quelle previste nel d. lgs. n. 460/1997 prevedendo almeno 3 soci fondatori i quali formeranno il primo Consiglio Direttivo;
  2. redigere in duplice copia originale lo statuto dell’associazione e l’atto costitutivo inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dal codice civile, dal Tuir e dallo stesso d. lgs. n. 460/1997;
  3. registrare la onlus con statuto dell’associazione e atto costitutivo in duplice copia secondo la procedura di “registrazione atti privati” presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente chiedendo l’attribuzione del codice fiscale e pagando la tassa di registro;
  4. chiedere l’iscrizione dell’associazione no profit all’anagrafe onlus, inviando la domanda alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate presso la regione ove l’associazione no profit avrà la propria sede, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Solo dopo aver effettuato i passaggi sopra riportati avviene la costituzione della onlus e l’associazione no profit potrà qualificarsi come tale beneficiando di un regime fiscale agevolato.


QUALI ATTIVITÀ POSSONO ESSERE SVOLTE CON LA COSTITUZIONE DI UNA ONLUS.

Per poter creare una onlus è necessario che lo statuto dell’associazione e l’atto costitutivo indichino fra le attività perseguite in via esclusiva talune fra quelle elencate dal d. lgs. n. 460/1997, vale a dire:

  • assistenza sanitaria o sociale,
  • beneficenza,
  • istruzione,
  • formazione,
  • sport dilettantistico,
  • tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio culturale, artistico e storico,
  • tutela e valorizzazione dell’ambiente,
  • tutela dei diritti civili,
  • ricerca scientifica di preminente interesse sociale.

Dette attività, il cui svolgimento è requisito indispensabile affinché si possa creare una onlus, possono essere distinte in due categorie:

  • attività di solidarietà presunta, cioè attività per le quali si considera realizzato il perseguimento di finalità sociali sulla base di una presunzione di legge, senza che occorra la previa verifica dello stato di bisogno gravante sul destinatario dell’aiuto;
  • attività a solidarietà condizionata, ovvero attività in ordine alle quali si realizza il fine di solidarietà sociale solo se volte ad aiutare soggetti in specifiche condizioni di bisogno verificate e certificate dalla onlus.

A fianco alle attività di cui al d. lgs. n. 460/1997, che l’associazione no profit deve svolgere in via esclusiva, è possibile che essa svolga altresì attività connesse, individuate nella categoria della solidarietà condizionata, in via accessoria e integrativa rispetto a quelle esclusive.
I corrispettivi ottenuti dallo svolgimento delle attività di utilità sociale non sono mai soggetti a tassazione, così come il ricavato delle attività connesse.


COSA DEVONO SEMPRE PREVEDERE LO STATUTO E L’ATTO COSTITUTIVO DI UNA ONLUS.

Ai sensi del d. lgs. n. 460/1997, per la valida costituzione di una onlus, lo statuto dell’associazione e l’atto costitutivo devono prevedere:

  • il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale in specifici settori;
  • il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nello stesso d. lgs. n. 460/1997 se non sotto forma di attività accessorie e complementari a esse;
  • il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione e profitti ai soci o terzi, ancorché in forma indiretta;
  • l’obbligo di reimpiegare i proventi e fondi della onlus nel perseguimento delle attività previste nello statuto o atto costitutivo;
  • obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti operanti in settori analoghi nel caso di scioglimento dell’associazione no profit qualunque ne sia la causa;
  • obbligo di redigere rendiconto e bilancio annuale;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative;
  • uso della denominazione onlus in ogni comunicazione destinata al pubblico.

La costituzione di una onlus comporta che essa potrà erogare i propri servizi e le proprie prestazioni sia gratuitamente che dietro corrispettivo giacché tale facoltà non è esclusa dal divieto di distribuzione utili e risorse fra gli associati.
In ogni caso, chiarito come costituire una onlus, si precisa che coloro i quali prestano attività a favore dell’associazione no profit possono ricevere un compenso purché esso risulti proporzionato all’attività svolta.

 

Potete contattare lo Studio degli Avv.ti Berti e Toninelli per richiedere una consulenza in materia di diritto civile, inviando una e-mail all’indirizzo info@www.btstudiolegale.it., oppure tramite il form presente in questa pagina..
Lo Studio Legale Berti e Toninelli fornisce assistenza, consulenza e rappresentanza in tutta Italia tramite i servizi online ed in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze.
Si trova a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5.

 

BT Studio Legale
Latest posts by BT Studio Legale (see all)