Come chiedere la separazione dei coniugi

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Come chiedere la separazione dei coniugi in tribunale

A chi bisogna rivolgersi per chiedere la separazione? In via generale, ci si può rivolgere all’autorità giudiziaria (e cioè al tribunale) oppure, a determinate condizioni, all’autorità amministrativa (al Comune).

A quale giudice si deve chiedere la separazione?

L’art. 706 cod. proc. civ. utilizza come criterio per identificare il tribunale competente quello della residenza comune dei coniugi (luogo ove si trova la casa coniugale) e, in mancanza di questo, il luogo della residenza o del domicilio del convenuto (coniuge chiamato in causa).

Come chiedere la separazione quando i coniugi sono d’accordo?

L’atto che introduce il procedimento per separazione è diverso a seconda che i coniugi si accordano o meno sulle questioni inerenti la gestione dei figli e sugli aspetti economici.

Nel caso vi sia tale accordo (cd consensuale) per chiedere la separazione, i coniugi, assistiti da un avvocato devono presentare un ricorso “congiunto” (art. 473 bis cod. proc. civ.) sottoscritto da entrambe i coniugi, in cui vengono, appunto, regolate le condizioni economiche e l’affidamento dei figli, il diritto di visita eccetera. Verrà fissata un’udienza ove, esperito e fallito un tentativo di conciliazione, il Presidente del tribunale effettua un primo vaglio di omologabilità. In caso di esito positivo, il processo viene rimesso al Collegio, previo parere del Pubblico Ministero, per un ulteriore controllo sulle condizioni di separazione e per il conclusivo decreto di omologa,.

Come chiedere la separazione quando non c’è accordo dei coniugi?

Anche in questo caso, per chiedere la separazione ciascun coniuge deve rivolgersi ad un avvocato, il quale introduce il procedimento per separazione giudiziale depositando un ricorso, che verrà notificato all’altro coniuge assieme al decreto di fissazione della prima udienza. Se fallisce il tentativo di conciliazione, si apre una vera e propria causa, dove i coniugi discutono sulle condizioni economiche della separazione (ad es: importo del mantenimento, assegnazione della casa familiare) e sull’affidamento dei figli, che culmina con una sentenza di separazione.

Come chiedere la separazione dei coniugi

Come chiedere la separazione fuori dal tribunale

Come chiedere la separazione senza andare in Tribunale?

La Legge n. 162/2017 ha introdotto il procedimento di separazione mediante negoziazione assistita al fine di tentare di ridurre il carico di lavoro dei Tribunali. La natura è quella di un accordo tra i coniugi, raggiunto tramite con l’ausilio degli avvocati, che in vigilano sulla regolarità della procedura negoziale.

Detto accordo, col quale i coniugi si impegnano a cooperare con lealtà e buona fede (come indica l’art. 6 del d.l. citato), produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

In questo procedimento, pur essendo previsto un controllo da parte dell’autorità giudiziaria, non sono previste udienze per le quali i coniugi separandi devono recarsi in tribunale.

Il procedimento può iniziare attraverso l’invio di un invito alla negoziazione all’altro coniuge, oppure direttamente con la sottoscrizione di una convenzione.

Esperito il tentativo di conciliazione e raggiunto l’accordo, tutta la documentazione (convenzione, accordo, mandato di ciascuna parte conferito ai rispettivi avvocati, produzioni documentali) entro dieci giorni deve essere trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente (lo stesso che risulta competente in caso di separazione), per ottenere il nullaosta o l’autorizzazione qualora ci siano figli minori, portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti.

Nel caso in cui la verifica avesse esito negativo, il P.M. rimetterà gli atti al Presidente del Tribunale e il procedimento assumerà forma ordinaria.

Infine, l’accordo viene trasmesso all’ Ufficio di stato civile dove è stato iscritto o trascritto il matrimonio, affinché si proceda alla trascrizione al margine dell’atto di matrimonio.

Ma vi è un’ulteriore strada per separarsi, senza andare in tribunale. Ad alcune condizioni, i coniugi possono separarsi senza nemmeno adire l’autorità giudiziale. L’art. 12 della legge n. 132/2014, prevede la possibilità di ottenere la separazione personale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione con un procedimento innanzi al Sindaco, ovvero all’Ufficiale dello Stato civile.

Anche in questo caso, i coniugi presentano all’autorità amministrativa un accordo di separazione, che tuttavia non può contenere patti per trasferimenti patrimoniali, produttivi di effetti traslativi reali (quindi è possibile inserire una previsione relativa al pagamento di una somma di denaro da versare periodicamente).

La procedura non è esperibile in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap e figli maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi (si tratta dei figli comuni della coppia come ha debitamente precisato la circolare del Ministro degli Interni n. 6 del 24.04.2015).

 

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