In questo articolo affronteremo una ipotesi particolare di risarcimento danni, ossia quella derivante dall’infortunio patito dal ciclista caduto a causa di una buca sul manto stradale alla luce della più recente Giurisprudenza.
La responsabilità dell’Ente
L’art. 2051 c.c. dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Da tempo ormai la Giurisprudenza ha ricondotto nella definizione di “cose in custodia” strade, autostrade e piste ciclabili, all’uopo qualificando come custode l’ente pubblico proprietario delle medesime, tant’è che “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Cass. civ. Sez. III Sent., 19 novembre 2009, n. 24419).
Quindi il Comune è responsabile delle ferite conseguenti alla caduta di bicicletta dovuta ad una buca presente sul manto stradale.
Bisogna però fare alcune precisazioni, circa la prova che il danneggiato deve fornire.
Onere probatorio del danneggiato
Al riguardo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6034/2018 (il testo completo: ordinanza) ha fornito un contributo importante.
La Suprema Corte, nella sopracitata ordinanza, ha analizzato il caso di un ciclista che ha riportato un’invalidità permanente pari al 16% (secondo quanto accertato dal Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice di primo grado), a causa di una caduta occasionata da una buca di notevoli dimensioni. Traendo spunto dal fatto storico, la Corte si è soffermata sui reciproci oneri probatori in sede processuale finalizzati alla dimostrazione della responsabilità dell’evento in capo alla controparte. In particolare, il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa stessa. Deve in sostanza provare che la caduta dalla bicicletta è stata provocata dalle condizioni anomale della strada. Mentre l’Ente, a sua discolpa, ove il danneggiato riesca a dimostrare la causalità dell’evento rispetto alle condizioni, deve dimostrare che il fatto dannoso è avvenuto per caso fortuito, ossia in seguito ad un evento imprevedibile/inevitabile (la cosiddetta “fatalità”). Ma l’ordinanza sopracitata menziona un ulteriore aspetto che deve essere valutato ai fini della responsabilità dell’Ente: la condotta del danneggiato. Infatti, il ciclista ha l’obbligo di tenere una condotta prudente e, pertanto, qualora non abbia tenuto le cautele richieste in rapporto alle circostanze, la responsabilità dell’Ente si degrada fino ad annullarsi ove il comportamento sia stato così imprudente da interrompere il nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso. La Corte in sostanza applica il principio contenuto nell’art. 1227 c.c. titolato “Concorso del fatto colposo del creditore” e quindi “la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione (anche ufficiosa) dell’art. 1227 c.c., comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione … delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Corte di Cassazione ordinanza n. 6034/2018). Ne deriva che il grado di incidenza sulla causalità dell’evento dannoso da parte della condotta del ciclista può comportare un vero e proprio “concorso di colpa” nell’evento dannoso di quest’ultimo con l’Ente. E così è stato nel caso di specie. Al ciclista è stata riconosciuta una colpa del 50% nella causazione dell’evento e conseguentemente confermato il risarcimento riconosciuto dalla Corte d’Appello pari ad € 28.000,00 circa.
Ulteriori elementi di prova: un caso concreto
La Corte, infine, si sofferma sulla opportunità di deduzioni da parte del danneggiato inerenti ad omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza a carico dell’Ente. A dire della Corte tali aspettano rilevano solo ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c. e, pertanto, essi non sono rilevanti ai fini della responsabilità dell’Ente circa la caduta del ciclista occasionata da una buca su manto stradale, in quanto, come sopra ricordato, in questo caso ci troviamo nell’ambito dell’art. 2051 c.c., in cui la responsabilità del custode (Ente) è oggettiva e prescinde dalla colpa di quest’ultimo. Tuttavia, una deduzione di tale specie è opportuno che sia prodotta (e provata) da parte del danneggiato ove serva “a dimostrare quale fosse lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”. A tal proposito si potrebbe fare il seguente esempio.
Immaginiamo che la caduta del ciclista sia avvenuta su pista ciclabile il cui manto è formato da autobloccanti. Che questi siano sconnessi e nel punto di caduta addirittura mancanti, in quanto la pista non è stata manutenuta diligentemente da parte dell’Ente. Vediamo che nel caso di fondo formato da autobloccanti esiste un obbligo particolare in capo a quest’ultimo. Lo afferma il Ministero dei Lavori Pubblici che con il D.M. n. 557 del 30.11.1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” ha adottato dei criteri prescrittivi circa la costruzione delle piste ciclabili. In particolare l’art. 12, comma 1, del citato decreto prevede che “Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti”. In questo caso la deduzione/dimostrazione della violazione di tale specifico e peculiare obbligo ha una finalità precisa sottesa a dimostrare il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, nonché la capacità offensiva di quest’ultima. Infatti, se la legge prescrive un obbligo ancora più stringente circa la cura delle piste ciclabili il cui fondo è formato da autobloccanti, significa che questi ultimi possono più facilmente, rispetto al manto in asfalto, creare situazioni di pericolo se non manutenuti a dovere.
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