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Chi è e cosa fa il procacciatore d’affari

Il procacciatore d’affari

Chi è e cosa fa il procacciatore d’affari

Mediatore, agente e procacciatore d’affari sono tre figure centrali nel campo della intermediazione commerciale.
Con l’espressione “procacciatore d’affari” si fa riferimento a quel soggetto che si impegna a promuovere la conclusione di contratti.
A differenza del mediatore, il procacciatore d’affari non è imparziale rispetto alle parti contrattuali, ma opera nell’interesse di una di esse: il preponente o committente, di cui è collaboratore.
A differenza dell’agente, il rapporto del procacciatore d’affari occasionale con il preponente non è stabile o abituale, né il procacciatore d’affari si impegna alla conclusione del contratto, ma solamente a promuoverne la conclusione (ad esempio a segnalare al preponente l’esistenza di potenziali clienti e viceversa).
Come regola generale, nella lettera di incarico del procacciatore d’affari mancano i segni distintivi invece propri di un contratto di agenzia, ossia: la subordinazione, gli obblighi di esclusiva e gli accordi che vietano la concorrenza.

A fronte dell’attività del procacciatore d’affari occasionale, viene corrisposto (in genere dal committente) il compenso, che consiste in una provvigione sul valore dei contratti conclusi.

Si tratta di un lavoro che non richiede requisiti particolari, e che pertanto può essere svolto anche da studenti o pensionati. Non di meno, se vengono superate certi redditi, è necessario aprire la partita iva ed è necessario versare i contributi assicurativi e previdenziali alla gestione separata Inps.

A lungo è stato discusso l’obbligo per il procacciatore di affari di iscriversi nei registri degli agenti di commercio presso le camere di commercio. Le Sezioni Unite, con una sentenza del 2017, hanno chiarito che l’obbligo sussiste solamente a determinate condizioni.
In questo articolo gli argomenti trattati sono:


CHI È IL PROCACCIATORE D’AFFARI

Nella categoria del contratto di intermediazione commerciale, una figura che gode di grande interesse è quella del procacciatore d’affari.
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19161/2017 lo definisce come “collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione; egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell’agente di quest’ultima), che svolge un’attività, caratterizzata dall’assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste.”
Come avremo modo di vedere nel corso della trattazione, la figura del procacciatore d’affari si caratterizza per la sua assenza di subordinazione rispetto al soggetto preponente. Stiamo pertanto parlando di un lavoratore autonomo, il cui rapporto viene inquadrato nella mediazione atipica.
A fronte della prestazione svolta, cioè il favorire la conclusione di contratti tra il preponente e soggetti terzi, al procacciatore d’affari viene corrisposta una provvigione, determinata sulla base di accordi presi in precedenza con il soggetto che vende il bene o il servizio.
Più nel dettaglio l’attività del procacciatore d’affari si concretizza in una intermediazione commerciale, volta a procurare commissioni al preponente (sia esso una persona fisica o una società) nonché nel ricercare e segnalare le opportunità commerciali e i potenziali clienti interessati ai prodotti o ai servizi offerti dal preponente stesso.
Alla luce di quanto sopra è facile comprende quindi come l’attività prevista nel contratto di intermediazione commerciale svolta dal procacciatore d’affari sia in alcuni aspetti simile a quella svolta da altri soggetti, quali a titolo esemplificativo il mediatore o l’agente di commercio.
Tuttavia, come avremo modo di analizzare nel corso della trattazione, queste figure si distinguono tra loro sotto alcuni aspetti.


QUALI SONO LE NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO CON PROCACCIATORE D’AFFARI

La disciplina del procacciatore d’affari non è oggetto di alcun testo normativo.
L’esclusione del vincolo di subordinazione, delinea la figura del procacciatore d’affari come lavoratore autonomo, ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. secondo cui egli “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Il contratto di intermediazione commerciale tra il preponente ed il procacciatore d’affari, proprio in quanto non disciplinato da una specifica normativa, viene collocato tra i contratti c.d. “atipici”. Si parla anche di contratto di mediazione atipica.
Come si vedrà nel corso della trattazione, in relazione al rapporto sussistente tra mediazione “tipica” e procacciamento di affari, un elemento comune a dette figure è costituito dalla prestazione di un’attività di intermediazione commerciale, diretta a favorire la conclusione di un affare tra soggetti. Ne consegue che al procacciatore d’affari si applicano alcune delle norme previste per il contratto di mediazione, ed in particolare quelle relative al diritto alla provvigione.


QUALE DIFFERENZA TRA PROCACCIATORE D’AFFARI E MEDIATORE

In base all’art. 1754 cod. civ.È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.”. Nonostante la presenza di un elemento comune a questo ed al procacciatore d’affari, rappresentato dalla interposizione tra più soggetti al fine di metterli in contatto per la conclusione di un affare, l’elemento distintivo consiste nel fatto che mentre il primo è un soggetto imparziale, il secondo presta la sua attività esclusivamente nell’interesse di una delle parti.
Il mediatore e il procacciatore d’affari costituiscono due diverse figure negoziali, l’una tipica e la seconda atipica (c.d. mediazione atipica) che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore.
Una importante occasione in cui la Suprema Corte ha chiarito la differenza tra mediazione tipica e mediazione atipica è rappresentata dall’ordinanza n. 12651 del 25/06/2002.
Secondo la Corte di Cassazione, la prima non contempla alcun rapporto contrattuale tra le parti e il mediatore, limitandosi quest’ultimo a porre in relazione le due parti contrattuali ai fini della conclusione dell’affare.
Viceversa, la mediazione atipica prevede un rapporto negoziale fondato su un contratto a prestazioni corrispettive sussistente tra il mediatore e le parti.
Si parla di procacciatore di affari nell’ipotesi in cui un soggetto, volendo concludere un affare, incarichi altri individui di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. Si parla di c.d. mediazione unilaterale proprio dal momento che il contratto riguarda una sola parte.
In base alla mediazione atipica unilaterale, il procacciatore d’affari si differenzia dal mediatore proprio perché la sua attività viene prestata nell’interesse esclusivo di una delle parti, non essendo tuttavia sempre incompatibile con il diritto del mediatore a percepire la provvigione (anche) dal soggetto diverso da quello da cui ha ricevuto l’incarico.
I connotati della figura del procacciatore d’affari possono diversificarsi in relazione alla singola fattispecie (ad esempio, in relazione alla natura dell’attività svolta nonché agli accordi intercorsi in concreto con la parte medesima).
Si è fatto cenno, infatti, alla circostanza del procacciatore d’affari il quale, nel promuovere gli affari nell’interesse del suo mandante, svolga un’attività che si manifesta utile anche nei confronti dell’altro contraente. In queste ipotesi quest’ultimo, il quale ha consapevolmente accettato tale circostanza, può essere tenuto al pagamento della provvigione.
La figura del procacciatore d’affari si distingue da quella del mediatore in quanto, mentre quest’ultimo compie le attività necessarie a portare a conclusione l’affare, il procacciatore svolge un incarico più limitato, occupandosi solo di segnalare l’affare al preponente.
Peraltro, a differenza del mediatore che svolge un’attività autonoma, indipendente, organizzata ed imparziale rispetto alle parti (seppure abbia ricevuto l’incarico da una sola di esse) non sussistendo alcun vincolo giuridico con le stesse, diverso è nel caso del procacciatore d’affari, operando questi dietro incarico del preponente e nell’esclusivo interesse dello stesso.
A tal riguardo, rileva la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.19161 del 02/08/2017, in nella quale è stato ben evidenziato che esiste una differenza sostanziale tra il mediatore (legge 39/1989 e D.lgs n. 59/2010), che mette in contatto le parti ”senza essere legato ad alcuna da rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza” (disciplinato dall’articolo 1754 c.c.), ed il procacciatore d’affari, che dietro provvigione si occupa solo degli interessi del preponente.


QUALE DIFFERENZA TRA AGENTE E PROCACCIATORE D’AFFARI

Mentre il contratto di mediazione è conferito per uno specifico affare, il contratto di agenzia è conferito per un numero indefinito di prestazioni in una determinata zona. Inoltre, come detto, il mediatore è terzo rispetto alle parti che mette in contatto, mentre l’agente opera nell’esclusivo vantaggio di una di esse. Il contratto di agenzia, definito dall’art. 1742 cod. civ. come quell’accordo in cui “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” differisce dal procacciamento d’affari in quanto nel secondo, il rapporto con il preponente o committente non è frutto di un incarico stabile, ma occasionale ed episodica, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua volontà ( Cass. 12 maggio 2016, n. 9761).
Il procacciatore d’affari non è obbligato alla promozione dell’attività del preponente.
Una prima differenza è quindi rappresentata dalla stabilità: mentre il procacciatore d’affari occasionale svolge la sua attività non in modo stabile, l’agente svolge il rapporto sempre in modo stabile e continuativo.
Il procacciatore d’affari non assume alcuna obbligazione rispetto alla conclusione del contratto tra le parti: la sua attività consiste soltanto nel promuovere e segnalare al preponente quelli che sono gli eventuali clienti che si mostrano interessati a cogliere l’opportunità commerciale.
A tal proposito, la citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19161/2017, in relazione al rapporto tra il procacciatore d’affari professionale e l’agente, ha evidenziato che se il procacciatore (in quanto tale) opera stabilmente con un preponente viene a configurarsi allora un rapporto d’agenzia, che esula dall’applicazione della legge 39/1989 e dal D.lgs. 59/2010.
Ancora, mentre il diritto al compenso del procacciatore d’affari sorge solo nel momento in cui questi conclude la vendita (in genere ottenendo un fisso o una percentuale sul prezzo del bene o servizio venduto), l’agente di commercio matura il diritto alla ricompensa già nel momento in cui trova potenziali clienti, anche laddove la vendita non vada poi a buon fine.
Sulla stessa linea, in una recente pronuncia il Tribunale di Roma (sentenza n. 5246 del 17 settembre 2020) ha ribadito che il contratto di agenzia è connotato dalla continuità e dalla stabilità dell’attività svolta dall’agente e dall’esistenza di un obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente con risultato a proprio rischio, sussistendo altresì l’obbligo di osservare, congiuntamente alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.


IN COSA CONSISTE L’ATTIVITA’ DEL PROCACCIATORE D’AFFARI

Iniziamo ora a vedere più da vicino in cosa consiste la intermediazione commerciale del procacciatore d’affari.
Come anticipato, l’attività del procacciatore d’affari si concretizza nel “procacciare” clienti al preponente, cioè metterlo in contatto con possibili acquirenti, senza però essere obbligato alla promozione dei suoi prodotti o servizi, né tantomeno autorizzato a rappresentarlo nella conclusione dei contratti.
Per dirla con le parole della Suprema Corte di Cassazione, si tratta di “un’attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni” (sentenza 19161/2017).
Può, ad esempio, proporre la fornitura dei beni o servizi che sono offerti dal preponente, ad alcuni soggetti, che reputa essere potenzialmente interessati, può predisporre una proposta contrattuale, oppure raccogliere ordinazioni di forniture, che invia al preponente.
Classico esempio è quello dello studente, o del pensionato che, per pagarsi gli studi o arrotondare la pensione, pubblicizza tra i suoi conoscenti l’attività o i prodotti di un’impresa o di un professionista.
Come detto, il procacciatore di affari non si occupa delle trattative, né della conclusione del contratto, che sono gestiti direttamente dal preponente.
A fronte di questa attività, sono dovute provvigioni occasionali, previste nel contratto o lettera di incarico del procacciatore d’affari.


COS’È LA LETTERA D’INCARICO DEL PROCACCIATORE D’AFFARI

Al fine dello svolgimento dell’attività di intermediazione commerciale, al procacciatore d’affari deve essere conferito espresso incarico da parte del preponente.
È a tal proposito che si parla della c.d. “lettera di incarico del procacciatore d’affari” o “contratto del procacciatore d’affari” ossia una scrittura privata – valente ad ogni effetto e ragione di legge – mediante la quale il preponente affida al procacciatore d’affari il compito di individuare e segnalare le varie opportunità commerciali.
Stante l’assenza di vincoli particolari all’attività, la lettera d’incarico del procacciatore d’affari è generalmente molto semplice.
Di norma viene indicato l’oggetto dell’attività del preponente (vendita di beni o servizi …), i compiti del procacciatore d’affari (segnalare clienti, raccogliere ordini …) l’individuazione del periodo di tempo previsto per l’incarico, l’indicazione delle provvigioni occasionali, l’indicazione delle relative modalità di pagamento.
Una eventualità cui merita fare cenno è data la possibilità di previsione di una c.d. clausola di esclusiva.
Non è infrequente, infatti, che le parti inseriscano detta clausola di esclusiva, che comporta il divieto per il procacciatore di assumere incarichi per conto di terzi soggetti i quali trattano prodotti o servizi simili a quelli oggetto del contratto di procacciatore d’affari concluso.
Altra clausola eventuale (non rappresentando anch’essa un elemento essenziale del contratto con procacciatore d’affari) è quella con cui viene delimitata la zona territoriale in cui il procacciatore dovrebbe operare.


COME SI DIVENTA PROCACCIATORE D’AFFARI

In genere, per svolgere l’attività di mediazione atipica, al procacciatore d’affari non sono richiesti requisiti particolari, a differenza del mediatore (per i quali si richiedono requisiti morali e professionali indicati nella legge 39/1989) e dell’agente ( d.lgs. 65/1999).
Solo per il procacciatore d’affari che tratta immobili o aziende, sono richiesti gli stessi requisiti dell’agente ed è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese, a pena della perdita del diritto alla provvigione, in base all’ art. 2, comma 4, L. n. 39/1989 e addirittura della nullità del contratto nei casi di recidiva e conseguente applicazione dell’art. 2231 c.c ex art. 8, comma 2,.
Anche il procacciatore d’affari professionale che opera in settori diversi da quello immobiliare o aziendale (di fatto, un agente) deve essere iscritto al Registro delle imprese, mentre al contrario, il procacciatore d’affari occasionale non ha questo obbligo.


A QUALE ALBO DEVE ESSERE ISCRITTO IL PROCACCIATORE D’AFFARI

Una questione interessante che spesso è stata oggetto di dibattito è quella relativa alla necessità meno della iscrizione del soggetto della lettera di incarico a procacciatore d’affari a qualche specifico albo.
Un contributo essenziale ai fini della risoluzione dal quesito è stato fornito dalla giurisprudenza, nello specifico dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19161 del 02/08/2017 secondo cui “la occasionalità dell’attività svolta sulla base di mandato oneroso esonera dalla iscrizione dell’agente nella speciale sezione del ruolo solo nel caso in cui l’attività abbia ad oggetto beni diversi dai beni immobili o dalle aziende. In sintesi, l’attività occasionale svolta dal mediatore tipico o atipico che si riferisca alla intermediazione in affari concernenti beni mobili non richiede l’iscrizione di cui alla L. n. 89 del 1989, art. 2, (e ora al D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73). Ove viceversa l’attività sia svolta a titolo professionale, deve ritenersi che qualsiasi forma assuma la mediazione e qualsiasi sia l’oggetto della intermediazione, e quindi anche i beni mobili, il mediatore, tipico o atipico è tenuto all’iscrizione nel ruolo (ora nel registro delle imprese o nel repertorio delle attività economiche), con tutte le conseguenze che dalla mancanza di iscrizione derivano quanto al diritto alla provvigione.
Ad avviso della Corte di Cassazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’attività sia svolta in modo occasionale e l’affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende, anche il procacciatore d’affari è assoggettato all’obbligo di iscrizione nell’albo degli agenti di affari in mediazione ovvero, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 59/10, all’obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla Camera di Commercio, pena la perdita del diritto alla provvigione (Cass. civ., Sez. Unite del 02/08/2017, n. 19161).
In altre parole, afferma la Suprema Corte, il procacciatore d’affari che svolge la sua professione in maniera continuativa, oppure che tratta beni immobili ed aziende anche in via occasionale, deve essere iscritto all’elenco dei mediatori, altrimenti non avrà diritto al pagamento della provvigione.
Viceversa, il procacciatore d’affari che svolge la sua attività in modo occasionale, quando la sua attività riguarda solamente beni mobili o servizi, non dovrà effettuare alcuna iscrizione.

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QUALI DIFFERENZE INTERCORRONO TRA LA FIGURA DEL PROCACCIATORE D’AFFARI OCCASIONALE E QUELLO CONTINUATIVO

Come si è avuto modo di evincere nel corso della trattazione il procacciatore di affari può scegliere di esercitare la propria attività in modo occasionale o continuativo.
Giunti a tale punto della trattazione è quindi opportuno comprendere più nel dettaglio quale distinzione sussista tra le due figure incaricate a seguito di una specifica lettera di incarico a procacciatore d’affari.
Il procacciatore d’affari occasionale svolge essenzialmente le stesse attività che sono svolte dal procacciatore d’affari continuativo, ma in via del tutto sporadica, in assenza quindi dei requisiti della professionalità e della prevalenza.
In linea generale, in base a quanto previsto dall’art. 2222 c.c. svolge un’attività di tipo occasionale quel soggetto che “si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente”. L’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.
Il procacciatore d’affari professionale è, nei fatti, un agente commerciale.


IN COSA CONSISTONO LE PROVVIGIONI OCCASIONALI PREVISTE NEL CONTRATTO DI PROCACCIATORE D’AFFARI

Come anticipato, uno dei punti che devono essere indicati nella lettera di incarico del procacciatore d’affari concerne il corrispettivo per l’attività svolta.
Di norma, al procacciatore d’affari spetta la provvigione, cioè un’aliquota sul valore di ogni singolo affare procurato al preponente.
Anticipando il profilo fiscale (cui sarà dedicato a breve un distinto paragrafo di approfondimento), si fa cenno fin da ora al fatto che le provvigioni occasionali del procacciatore d’affari occasionale vengono soggette alla ritenuta d’acconto e devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi.

In una recente sentenza, la Suprema Corte ha affermato che sono applicabili in via analogica le disposizioni del contratto d’agenzia – comprese, tra queste, quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all’agente – diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore (Cass. civ., Sez. II, sent. del 04/09/2020, n. 18489 la quale rigetta, sent. Corte d’Appello Firenze del 15/10/2015).
Sempre a tal proposito, chiamata a pronunciarsi qualche anno prima, la Suprema Corte ha stabilito che così come il diritto dell’agente alle provvigioni occasionali o meno si prescrive in cinque anni ex art. 2948 c.c., altrettanto vale per il procacciatore d’affari, essendo a questa figura applicabili in via analogica le disposizioni del contratto d’agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (Cass. civ., Sez. lavoro, sent. del 19/08/2011, n. 17398).


QUANDO SONO NECESSARIE LA PARTITA IVA E L’ISCRIZIONE DEL PROCACCIATORE D’AFFARI ALL’INPS

Laddove le provvigioni occasionali percepite in un anno siano inferiori a 5’000 euro, non è necessaria l’iscrizione del procacciatore d’affari all’Inps, né questo è obbligato ad avere partita iva.
Al contrario, qualora le provvigioni superino detta soglia è richiesta l’iscrizione del procacciatore d’affari all’inps – gestione separata commercianti.
Il codice ATECO rappresenta il sistema utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per classificare le attività economiche svolte. La scelta del giusto codice ATECO assume estrema importanza, dal momento che da questo dipendono alcuni aspetti essenziali, quali le norme che da seguire relativamente ai contributi previdenziali o anche il coefficiente di redditività dell’attività.
Il codice ATECO indicato per l’attività generica di procacciatore è il 46.19.02, riguardante i “procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno”.
Questo codice è riferito a quel soggetto che si occupa della vendita di prodotti tra loro diversi oppure di prodotti o servizi per i quali non esiste un codice peculiare. Infatti, laddove il procacciatore tratti una tipologia di prodotti specifica, non dovrà essere utilizzato un codice generico bensì specifico, come ad esempio il “46.16.08”, riferito ai procacciatori d’affari “di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle”.
Pertanto, mentre per il procacciatore di affari “professionale” è necessario aprire la Partita Iva, per il procacciatore d’affari occasionale non sussiste tale obbligo, essendo sufficiente il proprio codice fiscale (sempre a patto che non si superi un certo limite reddituale).
Tale circostanza comporta con sé alcune notevoli ripercussioni sul piano pratico.
Il soggetto che svolge attività di procacciatore d’affari continuativo che sia in possesso di Partita Iva e che sia regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ha la possibilità di detrarre una data somma percentuale in caso di acquisto di beni e servizi utili per lo svolgimento dell’attività.


QUANDO IL PROCACCIATORE D’AFFARI OCCASIONALE DEVE EMETTERE RICEVUTA PER LE PROVVIGIONI OCCASIONALI

Sul piano contabile e fiscale, un’ulteriore differenza tra la figura del procacciatore d’affari continuativo (o professionale) e quello occasionale è rappresentata dal fatto che il primo, a seguito della sua attività, deve emettere regolare fattura e registrarla nel registro delle fatture emesse nei termini di legge.
Diversamente, il procacciatore d’affari occasionale è soltanto tenuto ad emettere una ricevuta soggetta a ritenuta di acconto e marca da bollo di € 2,00 nel caso di importo superiore a € 77,47.
Ricapitolando dunque, il soggetto che svolge l’attività di procacciatore d’affari in modo continuativo ha l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese, di aprire della Partita Iva e di fatturare le provvigioni ricevute.


QUAL È IL REGIME FISCALE DEL PROCACCIATORE D’AFFARI

Relativamente alle provvigioni occasionali del procacciatore d’affari l’articolo 25-bis, comma 1, del d.p.r. n. 600/1973, prevede che “(…) i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (…) dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
Un passaggio fondamentale per il procacciatore d’affari è la scelta del regime fiscale.
Nel 2019 è stato introdotto un regime fiscale vantaggioso di cui può godere un soggetto dotato di Partita Iva a determinate condizioni: si parla, a tal proposito, di regime forfettario (flat tax). Il regime forfettario permette ai procacciatori d’affari un’unica imposta sostitutiva del 15% o del 5% in caso di nuove attività (start-up) ed una contabilità semplificata.
L’adozione regime forfettario e le agevolazioni da questo previste, sono soggette ad alcuni limiti e condizioni.
Il limite principale al quale si è già fatto riferimento è rappresentato dalla soglia massima di fatturazione annuale la quale, a partire dal 2019, è stata innalzata fino a € 65.000 (qualora, invece, si superi la soglia di fatturato anzidetta, verrà applicato il regime ordinario).
Detto limite è da considerarsi valido sia come requisito d’accesso al regime forfettario, sia come condizione necessaria per il mantenimento del regime nel corso del tempo.


COSA PREVEDE LA CASSAZIONE CIRCA L’ISCRIZIONE DEL PROCACCIATORE D’AFFARI ALL’ENASARCO

In relazione al rapporto tra la figura del procacciatore d’affari e quella dell’agente, un approfondimento da effettuarsi è quello relativo all’iscrizione del procacciatore d’affari all’ Enasaco (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio).
In una sua recente pronuncia la Corte di cassazione (Sezione Lavoro, n. 16565 del 31 luglio 2020) ha previsto che la figura del procacciatore d‘affari non può essere equiparata a quella dell’agente in relazione all’obbligo di pagamento dei contributi del procacciatore d’affari a Enasarco.
Anche in tale occasione, chiamata a pronunciarsi circa l’obbligo di iscrizione del procacciatore d’affari all’Enasarco, la Suprema Corte riconosce che il contratto di intermediazione commerciale consistente nella lettera di incarico del procacciatore d’affari non è caratterizzato da quella stabilità che è invece propria del contratto di agenzia.
Di conseguenza, non consiste alcun obbligo di pagamento dei contributi del procacciatore d’affari con Enasarco.

Peraltro, già qualche anno prima la Corte di Cassazione con sentenza n. 6321 del 14 Marzo 2018 aveva escluso l’obbligo del pagamento dei contributi del procacciatore d’affari a Enasarco, ricordando che per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo sono necessari i caratteri di continuità e stabilità che sono propri del rapporto di agenzia e invece assenti nel contratto di procacciatore d’affari.


QUALI DIFFERENZE INTERCORRONO TRA IL MANDATARIO ED IL PROCACCIATORE D’AFFARI

Nella prassi il termine mandato è spesso utilizzato impropriamente. Per fare maggiore chiarezza, è interessante vedere quali profili differenziano la figura del procacciatore d’affari da quella del mandatario.
In base all’articolo 1703 c.c.il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”.
In altre parole il contratto di mandato è quel contratto a mezzo del quale una parte – il mandatario – assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell’interesse (o per conto) dell’altra parte, il mandante.
Il mandatario opera per l’acquisto o la vendita di beni, acquista diritti assumendo obblighi verso il committente: in seguito, proprio alla luce di tale rapporto, dovrà trasferire al mandante, con un negozio successivo, il diritto acquistato in nome proprio, ma nell’interesse del mandante.
Diversamente dal mandatario, al procacciatore non viene di norma conferito il potere di rappresentanza. Si è visto infatti che il procacciatore d’affari nello svolgimento dell’attività non si occupa della fase di conclusione dei contratti, dovendo per contro limitarsi a trasmettere l’ordine nonché a segnalare il potenziale acquirente con il quale il preponente, procederà a prendere personalmente i contatti ai fini della valutazione dell’opportunità di concludere un contratto.


COSA HA PREVISTO LA GIURISPRUDENZA RELATIVAMENTE ALLA FIGURA DEL PROCACCIATORE D’AFFARI

In una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha ritenuto esser configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l’attività prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d’affari dell’altro contraente.
Infatti, ricorda la Suprema Corte, se è vero che, normalmente, il procacciatore d’affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale “normale” assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell’altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultimo.
Di conseguenza, rappresentando come si è detto il procacciatore di affari figura atipica (c.d. mediazione atipica), i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell’attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l’incarico (Cass. civ., Sez. II, Ord. del 25/06/2020, n. 12651 la quale Cassa con rinvio Corte d’Appello Milano del 09/02/2015).

 

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