- Can an American Buy Property in Italy? A Complete Guide for Foreign Buyers [2023 Updated] - Settembre 27, 2023
- La polizza vita - Settembre 6, 2023
- Come vendere opere d’arte - Agosto 9, 2023
Autore: Avv. Gabriele Toninelli
Lo stalking: art. 612 bis c.p.
Breve analisi del reato di stalking
Usa il player per ascoltare la guida sul reato di stalking
Con il termine inglese stalking (cioè appostarsi, avvicinarsi di soppiatto alla preda) si è soliti indicare una serie di comportamenti e atteggiamenti persecutori tenuti da un individuo – detto stalker – che generano nella vittima uno stato di ansia e paura, tale da comprometterne il regolare svolgimento della vita quotidiana.
Il reato di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis c.p., è stato introdotto dalla legge n.38/2009 di conversione del decreto legge sullo stalking n. 11/2009, ed al primo comma recita che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».
Il bene giuridico tutelato dalla legge sullo stalking è duplice: sia l’autodeterminazione della persona offesa, sia la sua incolumità psicofisica, poiché lo stalking causa un turbamento psichico generato dallo stato di ansia e di paura, ledendo così il diritto della salute.
In base all’elemento oggettivo, il reato di stalking si realizza ponendo in essere i cosiddetti atti persecutori: intrusioni indesiderate e petulanti nella vita pubblica e privata della vittima, anche tramite il recapito di lettere, e-mail, messaggi, chiamate non desiderate, atti vandalici, molestie e minacce gravi.
Quando atteggiamenti di questo tipo sono commessi in modo tale da ingenerare un malessere psicologico nella vittima (cosiddetto evento del reato), si configura l’illecito penale degli atti persecutori, che si differenzia dal reato di molestie ex art. 660 cod. pen. proprio in base all’evento.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, il reato di stalking richiede il dolo generico, consistente nella volontà di realizzare ogni singolo atto con la piena coscienza di destabilizzare una persona.
La pena-base della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi può essere aumentata, qualora ricorrano le circostanze aggravanti individuate dai successi commi dell’articolo 612 bis c.p..
Il reato di stalking è procedibile a querela di parte, ma il legislatore ha previsto la procedibilità d’ufficio in talune situazioni particolari.
Nei casi in cui sia stata presentata una denuncia per stalking, la legge prevede una limitazione alla possibilità di revocare la querela. La revoca può essere soltanto processuale e non è consentita quando il fatto sia stato commesso con minacce gravi e reiterate e nei modi di cui al secondo comma dell’articolo 612 del codice penale, e cioè nei casi di minacce gravi commesse con una delle modalità indicate all’articolo 339 del codice penale.
Oltre al processo penale, il legislatore prevede una tutela immediata per le vittime, che si attiva a seguito delle loro denunce per stalking: si tratta della misura cautelare del divieto di avvicinamento e del “codice rosso”. Inoltre è prevista la procedura della richiesta di ammonimento del questore, alternativa più rapida, ma meno incisiva del processo penale.
Il delitto di stalking cui all’articolo 612 bis cp è un reato comune: per essere punito per atti persecutori, la legge non richiede nessuna particolare qualifica o status del soggetto attivo. Nonostante la varietà e la complessità delle forme in cui il reato si può manifestare, la criminologia ha inquadrato alcune figure di stalker.
In ultimo, il presente articolo si sofferma sull’ipotesi particolare dello stalking sul lavoro, detto stalking occupazionale, che si realizza quando gli atti persecutori sono posti in essere dal datore di lavoro o dai colleghi nel contesto dell’attività lavorativa, oppure fuori dal luogo di lavoro, ma che in questo trovano origine.
Gli argomenti trattati sono:
- Qual è l’elemento oggettivo del reato di atti persecutori
- Quali sono le condotte persecutorie che integrano il reato di stalking
- Cos’è lo stalking telefonico
- Quale differenza tra lo stalking e le molestie
- Qual è il bene giuridico tutelato dal legislatore nel delitto di stalking
- Qual è la pena sancita dall’ordinamento penale per lo stalking
- Qual è la procedibilità del delitto di stalking
- Quando è possibile ritirare la querela per stalking
- Quali sono le tutele della vittima di stalking
- Cos’è il codice rosso per lo stalkingV
- Quali misure cautelari sono previste a seguito di denunce per stalking
- Che cos’è il provvedimento di ammonimento
- Criminologia dello stalking: chi è lo stalker
- Stalking sul lavoro: stalking occupazionale e mobbing
QUAL È L’ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI
Ogni delitto si compone di due elementi essenziali: l’elemento oggettivo del reato e l’elemento soggettivo.
Ciò che al momento interessa a noi è l’elemento oggettivo del reato, che è costituito dalla condotta del reo e dal nesso causale che lega questa all’evento lesivo.
Nell’ipotesi dello stalking, l’elemento oggettivo del reato è rappresentato dalla condotta (le reiterate condotte persecutorie), dall’evento (uno stato di ansia o paura della vittima, oppure il fondato timore per la incolumità propria o di un’altra persona cara, oppure ancora la costrizione a cambiare le abitudini di vita, così come indicato
dall’articolo 612 bis cp) e dal nesso di causalità tra condotta ed evento.
QUALI SONO LE CONDOTTE PERSECUTORIE CHE INTEGRANO IL REATO DI STALKING
Lo stalking è un reato abituale: gli atti persecutori devono essere reiterati nel tempo.
Con il termine atti persecutori ci si riferisce a quei comportamenti estremamente invasivi della vita pubblica e privata di una persona, che si materializzano nella ripetizione assillante di atteggiamenti di controllo, sorveglianza, ricerca di contatto e comunicazione.
In particolare, possono essere considerati atti persecutori non soltanto le minacce gravi o le molestie fisiche, ma anche telefonate e messaggi petulanti, offese, danneggiamento di oggetti di proprietà della vittima, appostamenti di fronte all’ingresso dell’abitazione e in altri luoghi frequentati dalla persona offesa.
Ancora, gli atti persecutori non necessariamente devono essere rivolti alla persona offesa: assumono rilievo anche le molestie indirette, rivolte a terze persone, a condizione che:
- Le terze persone siano legate da vincoli affettivi con la persona offesa;
- L’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata, e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
COS’È LO STALKING TELEFONICO
Il reato di atti persecutori può essere commesso in svariate modalità, tra cui a distanza, per mezzo di un cellulare: è l’ipotesi del c.d. stalking telefonico.
Lo stalker molesta la sua vittima attraverso l’uso del telefono, con chiamate e messaggi petulanti, anche mute o contenenti oscenità, offese e minacce gravi, tali da destabilizzare una persona che dunque vive in un grave stato di ansia e paura.
Perché si possa parlare di stalking telefonico, i contatti tra l’autore e la persona offesa devono essere sgradite alla persona offesa e concentrate in un arco di tempo relativamente breve: non si può parlare di stalking telefonico se le comunicazioni sono tra loro intervallate da diversi mesi l’una dall’altra.
QUALE DIFFERENZA TRA LO STALKING E LE MOLESTIE
La legge sullo stalking si differenzia dal reato di molestie in base all’evento. L’art. 660 c.p. punisce “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.
La differenza consiste quindi nell’evento del reato.
Sussiste il reato di cui all’art. 660 c.p., punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516, quando le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Cass. pen., Sez. V, 13/05/2022, n. 32813). Secondo la giurisprudenza di merito si tratta di una fattispecie di pericolo concreto, per la cui realizzazione non è richiesto che la vittima sia stata effettivamente intimorita o molestata, essendo sufficiente una valutazione di astratta idoneità della condotta di minaccia o molestia a menomare la libertà morale della vittima (Corte d’Appello L’Aquila, Sentenza, 07/07/2011).
L’articolo 612 bis cp è invece un reato “di danno”: ai fini dell’art. 612 bis cp la sola reiterazione degli atti persecutori non basta: la vittima deve subire, alternativamente o cumulativamente:
- il perdurare di un accertato e grave stato di ansia o di paura
- il fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto nonché di una persona legata affettivamente,
- la costrizione ad alterare le proprie abitudini.
QUAL È IL BENE GIURIDICO TUTELATO DAL LEGISLATORE NEL DELITTO DI STALKING
Lo stalking è da ritenersi un reato plurioffensivo, cioè lede una pluralità di beni giuridici. Il legislatore, con l’introduzione dell’articolo 612 bis c.p. a seguito della legge n.38/2009 di conversione del decreto legge sullo stalking n. 11/2009, ha inteso offrire garanzia sia alla libertà morale della persona offesa che al suo benessere psicofisico. La previsione di un’apposita disciplina per il reato di stalking è dettata proprio dall’esigenza di fornire una più ampia tutela penale a quelle ipotesi in cui minacce e molestie si presentino in maniera così insistente da costituire un pericolo per la libertà psichica e morale della vittima.
QUAL È LA PENA SANCITA DALL’ORDINAMENTO PENALE PER LO STALKING
La pena base per lo stalking è stabilita, dal primo comma dell’art 612 bis cp, nella reclusione da un anno a sei anni e sei mesi
Fino al 2019 gli atti persecutori erano puniti meno severamente, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, ma la legge sullo stalking n. 69/2019, meglio conosciuta come “legge sul codice rosso” ha inasprito la pena con lo scopo di diminuire il tasso di criminalità ed offrire una maggiore garanzia giurisdizionale alle vittime.
Oltre alla pena base, la pena per stalking è aumentata, anche sino alla metà, qualora ricorrano le circostanze aggravanti sancite dal secondo e dal terzo comma dell’art. 612 bis c.p.: ciò significa che uno stalker può rischiare anche sino a dieci anni di reclusione se il reato è stato commesso nei confronti di determinate categorie di soggetti o se la condotta sia stata realizzata con l’utilizzo di armi o posta in essere da una persona travisata.
In particolare, la pena per stalking, può essere aumentata ai sensi del comma 2 dell’articolo 612 bis cp «se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ». In questo caso l’aumento di pena è fino ad un terzo.
Per “relazione affettiva” non s’intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione (Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 09/01/2018, n. 11920). Vi rientrano pertanto le ipotesi di convivenza “more uxorio” (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 16/03/2022, n. 15883) le unioni civili.
Non rientrano invece nell’ipotesi di stalking aggravato gli atti persecutori commessi nei confronti dei familiari, ossia i membri di una “comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa” (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 16/03/2022, n. 15883) poiché in questo caso, la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” impone l’applicazione del più grave reato dei maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p..
Altra aggravante, sempre contenuta al secondo comma dell’art 612 bis cp è l’aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici. Rientra in questa fattispecie lo stalking telefonico, lo stalking su facebook o su qualsiasi altro social network, che si configura quando un soggetto si avvale dell’utilizzo delle piattaforme online per rivolgere minacce gravi o molestie reiterate nel tempo tali da destabilizzare una persona.
In particolare, la giurisprudenza ha stabilito che lo stalking su facebook si realizza allorquando:
- vi sia il reiterato invio di messaggi contenenti minacce o videochiamate nei confronti di un soggetto nel tentativo di spaventarlo o intraprendere una comunicazione non desiderata;
- vi sia stata la pubblicazione di foto o di messaggi aventi quale contenuto atti o fatti personali della vittima in violazione del suo diritto alla riservatezza;
- sia stato mantenuto un comportamento vessatorio ovvero siano stati pubblicati o inoltrati contenuti con efficacia intimidatoria.
In caso di stalking su facebook la modifica delle abitudini quotidiane si realizza quando la persona offesa si trova costretta a cancellare il proprio account dai social network ovvero a cambiare le impostazioni del proprio account impostando blocchi con lo scopo di arginare l’intrusione dello stalker.
In base al terzo comma dell’art. 612 bis c.p. «la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104 ovvero con armi o da persona travisata».
La persona travisata è colui che altera il proprio aspetto esteriore (ad esempio con una maschera) in modo che sia di difficile riconoscimento oppure assolutamente irriconoscibile. L’aumento di pena si giustifica col fatto che gli atti persecutori posti in essere da una persona travisata, hanno maggior forza nel coartare la libertà psicofisica (il bene giuridico tutelato) della vittima, oltre a rendere difficile o impossibile identificarne l’autore.
La circostanza che la vittima sia un soggetto debole (donna incinta o minorenne, o soggetto disabile) determina peraltro anche la procedibilità d’ufficio del reato di stalking ex art 612 bis cp e non su querela di parte.
Altra circostanza aggravante è contenuta all’art. 8 del decreto legge sullo stalking (d.l. 11/2009) che prevede un aumento di pena fino ad un terzo, se lo stalker condannato era già stato precedentemente ammonito dal questore.
QUAL È LA PROCEDIBILITÀ DEL DELITTO DI STALKING
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art 612 bis cp, lo stalking è perseguibile a querela della persona offesa: ciò vuol dire che l’impulso per punire lo stalker può provenire di regola solamente dalla vittima, rivolgendosi alle autorità competenti per presentare una denuncia per stalking.
Il termine per la proposizione della denuncia per stalking è di sei mesi, che inizia a decorrere dall’ultimo degli atti persecutori subiti (Cassazione, sentenza n. 1172/2021). Il legislatore ha inteso concedere un termine particolarmente ampio per la presentazione della querela, in ragione del particolare coinvolgimento emotivo della vittima (gli atti persecutori portano a destabilizzare la persona che li subisce, spesso legata allo stalker da vincoli affettivi) e per consentirle di ponderare con tranquillità
Nei casi più gravi, tuttavia, è prevista la procedibilità d’ufficio e pertanto non è necessaria la querela della persona offesa per comunicare all’autorità giudiziaria la notizia di reato. Si tratta delle ipotesi indicate al quarto comma dell’art. 612 bis c.p. : «se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità [..] nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».
Come visto nel paragrafo precedente, la circostanza che la vittima sia una persona particolarmente fragile (donna incinta, minorenne o persona disabile) comporta anche l’aggravamento della pena fino alla metà.
Inoltre, il reato di stalking è procedibile d’ufficio anche qualora lo stalker sia stato già destinatario dell’ ammonimento da parte del questore, ai sensi dell’art. 8 ultimo comma del decreto legge sullo stalking (d.l. 11/2009).
Inoltre, come stabilito dalla Cassazione penale (Sez. V, sentenza n. 1930/2017) la denuncia per stalking soddisfa la condizione di procedibilità anche per quegli atti persecutori posti in essere dopo la presentazione della querela: “rivestendo il delitto di atti persecutori natura di reato abituale, la condizione di procedibilità determinata dalla presentazione della querela si estende anche alle condotte successive a quelle già oggetto dell’atto querelatorio. Nell’ipotesi, infatti, in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poichè, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato”.
QUANDO È POSSIBILE RITIRARE LA QUERELA PER STALKING
Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 612 bis cp «la remissione della querela può essere soltanto processuale; la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612 secondo comma».
La remissione della querela è una dichiarazione resa all’autorità giudiziaria competente con cui il querelante manifesta la volontà di non voler procedere penalmente, e che ha l’effetto di estinguere il reato.
Per espressa previsione della legge sullo stalking, la remissione della querela per atti persecutori può essere solo processuale (quindi fatta davanti a un giudice): il legislatore ha voluto permettere al giudice di accertarsi che la remissione della querela fosse davvero spontanea, e non condizionata da pressioni o peggio minacce da parte dello stalker.
Non sempre, però, le denunce per stalking si possono ritirare. L’articolo 612 bis cp detta talune ipotesi in cui la remissione non è possibile, in quanto la querela è irrevocabile:
- se lo stalking è avvenuto con minacce gravi (le minacce gravi sono quelle indicate dall’articolo 339 c.p. e dunque se commesse con armi o da una persona travisata ovvero rivolte in maniera anonima),
- quando la condotta illecita è stata tenuta nei confronti di un soggetto minorenne o di una personale disabile
- quando il reato si accompagni ad un altro delitto (ad esempio lesioni gravi, violenza sessuale …) per il quale si procede d’ufficio.
Queste circostanze rappresentano delle ipotesi di stalking così gravi da sottrarre la punibilità dell’autore alla volontà della persona offesa.
QUALI SONO LE TUTELE DELLA VITTIMA DI STALKING
In primo luogo, anche solo per l’ipotesi base (non aggravata) del reato di stalking, l’art. 380 lett. l-ter) codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza di reato.
In secondo luogo, la pericolosità del reato in questione, alla luce dei tristi epiloghi in cui spesso sfociano gli atti persecutori, ha indotto il legislatore a prevedere un particolare meccanismo di tutela per le vittime, che si attiva immediatamente a seguito delle loro denunce per stalking, senza dover attendere i tempi del processo penale.
Si tratta del “codice rosso” e di una misura cautelare nei confronti dello stalker (il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima di stalking ex art. 282 ter c.p.p.).
Inoltre è previsto che, in alternativa alla denuncia per stalking, la vittima possa richiedere l’ammonimento da parte del questore.
COS’È IL CODICE ROSSO PER LO STALKING
Il codice rosso introdotto con la legge 69/2019 prevede una serie di misure, finalizzate a rafforzare la tutela delle vittime dei reati “di genere” come lo stalking e la violenza sessuale.
- L’autorità che ha raccolto la segnalazione, deve darne immediata notizia, anche oralmente, al pubblico ministero, (art. 347 comma 3 c.p.p.) che è tenuto ad assumere le dichiarazioni della persona offesa entro il termine massimo di tre giorni, derogabile soltanto in presenza di un rischio concreto per l’incolumità di un minorenne ovvero per la riservatezza delle indagini (art. 362 comma 1 ter c.p.p.). Peraltro, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge sullo stalking (d.l. 11/2009) le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima la notizia del reato, le forniscono tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, e provvedono a metterla in contatto qualora ne faccia espressamente richiesta.
- Qualora il reato sia accertato in sede processuale, il beneficio della sospensione condizionale della pena viene condizionato dall’obbligo dello stalker di partecipare a corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per alcuni reati, tra cui lo stalking.
- Sono poi previsti obblighi formativi per il personale di polizia per il trattamento di questi reati.
- La violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento (art. 282 ter) e della misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza (art. 384 bis c.p.p.) è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni.
- La scarcerazione o l’evasione dello stalker devono essere comunicati alla persona offesa e al suo difensore (art. 90 ter cpp).
- In ambito di esecuzione penale, lo stalker può sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno, valutato al fine della concessione dei benefici della legge sull’ordinamento penitenziario, e può essere ammesso a seguire percorsi di reinserimento nella societa’ e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero
QUALI MISURE CAUTELARI SONO PREVISTE A SEGUITO DI DENUNCE PER STALKING
Oltre alle misure cautelari previste per i reati “di genere” più gravi (custodia cautelare, arresti domiciliari, allontanamento dall’abitazione familiare, lo strumento che fornisce alla vittima di stalking una tutela immediata è la misura cautelare del divieto di avvicinamento dello stalker ai luoghi frequentati dalla vittima, introdotto dall’art. 9 del decreto legge sullo stalking (d.l. 11/2009) e confluito nell’art 282 ter c.p.p., al fine di evitare che il tempo che trascorre dalle denunce per stalking al processo possa comportare un rischio per l’incolumità della persona offesa.
In tal modo, il giudice può prescrivere all’imputato di:
- non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, o mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalita’ di controllo (ad esempio il braccialetto elettronico), salvo che per necessari motivi di lavoro (si pensi allo stalking sul lavoro) o esigenze abitative, comunque dettandone le modalità
- non avvicinarsi, o mantenere una certa distanza da luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva,
- non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa e le altre persone di cui sopra,
Il giudice ricorre a tale provvedimento quando sussistono fondati motivi per ritenere che i comportamenti criminosi possano essere reiterati anche dopo le denunce per stalking, ponendo in pericolo la vita o l’integrità psicofisica della persona offesa.
L’art. 282 ter c.p.p. nelle ipotesi di stalking lascia al giudice ampi margini di discrezionalità, tuttavia, questo non potrà limitarsi a prescrivere un divieto generico ma dovrà elencare i luoghi che lo stalker non potrà frequentare, fissando anche la distanza che dovrà essere mantenuta rispetto alla persona offesa.
CHE COS’È IL PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO
Se la vittima di stalking non vuole esporre denuncia, può richiedere il provvedimento di ammonimento da parte del questore: uno strumento preventivo (e non punitivo, come una condanna penale) di tutela volto a scoraggiare lo stalker dal continuare le condotte criminose.
L’ammonimento è un provvedimento di carattere amministrativo, disciplinato all’art.8 del decreto legge sullo stalking (d.l. 11/2009) e si pone quale rimedio alternativo alla querela, nel senso che non può essere richiesto se la vittima ha già esposto denuncia per stalking, fermo restando che la querela può essere proposta dopo avere richiesto l’ammnimento.
La vittima di stalking espone i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, chiedendo al questore di ammonimento nei confronti dello stalker. L’istanza, proposta anche senza la presenza di un legale, deve contenere l’esposizione di tutti i fatti accaduti nonché delle conseguenze psicofisiche che ne sono derivate, possibilmente accertate da un certificato medico; ancora, è bene segnalare quali modifiche sono state apportate alle proprie abitudini quotidiane a seguito degli episodi di stalking e si vi siano soggetti che abbiano assistito ai fatti. Peraltro, non è ravvisabile il reato di calunnia laddove la falsa denuncia sia contenuta nel verbale di ammonimento (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 24/02/2011, n. 10221).
Il questore, ove ritenga fondata l’istanza, assume le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sente le persone informate dei fatti (nell’ipotesi di un ammonimento per stalking sul lavoro può ascoltare i colleghi della persona offesa che abbiano assistito agli episodi di minacce verbali sul posto di lavoro). Stante la diversa finalità rispetto al processo penale, si tratta di un’attività istruttoria sommaria: “è sufficiente un quadro istruttorio da cui emergano, anche solo su un piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla riservatezza o, in senso lato e in forma anche potenziale, all’integrità della persona perché anche all’ammonimento deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione” (Cons. Stato, Sez. III, 31/05/2022, n. 4422). Non è necessario, ma è facoltà discrezionale del questore comunicare al possibile destinatario dell’ammonimento l’avviso dell’avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 06/06/2016, n. 2419).
Espletata l’istruttoria, il questore ammonisce oralmente lo stalker, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
Ove possibile, il questore adotta anche provvedimenti in materia di armi e munizioni (ad esempio revoca del porto d’armi). In particolare, “il Questore adotta misure di tipo cautelare, riconducibili all’art. 39, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (immediato ritiro di armi, munizioni, materiale esplodente) e ne dà comunicazione al Prefetto. Il Prefetto, ai sensi dell’art. 39, comma 1, T.U.L.P.S., con valutazione ampiamente discrezionale, da esercitarsi con riguardo, innanzitutto, al prioritario interesse all’incolumità delle persone coinvolte, oltre che nell’interesse della sicurezza pubblica, ha facoltà di vietare in via definitiva la detenzione dei materiali di cui sopra e ne ordina la cessione a terzi entro un termine di 150 giorni, quando sia riscontrabile una capacità di abusarne” (Cons. Stato, Sez. III, 07/01/2020, n. 65).
L’ammonimento è impugnabile con ricorso al Prefetto o avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni.
In caso di trasgressione dell’ammonimento, laddove lo stalker continui a porre in essere atti persecutori, il reato di stalking diventa perseguibile d’ufficio e l’eventuale condanna considera anche l’aumento di pena fino ad un terzo.
CRIMINOLOGIA DELLO STALKING: CHI È LO STALKER
Il legislatore che ha introdotto l’art. 612 bis c.p. non ha ritenuto opportuno richiedere in capo al soggetto attivo dell’illecito penale di stalking la presenza di particolari requisiti soggettivi e, di conseguenza, questo può essere commesso da chiunque.
Lo stalker è un soggetto non necessariamente legato alla vittima da una relazione affettiva o familiare. Spesso lo stalker è l’ex partner che non accetta la fine della relazione, da cui diventa ossessionato, ma talvolta è un semplice conoscente – o anche un parente o un collega nei casi di stalking sul lavoro – che pone in essere comportamenti persecutori volti a destabilizzare una persona per soddisfare un suo desiderio di qualsivoglia natura.
Le condotte tipiche di uno stalker rientrano in due tipologie di azioni: comunicazioni insistenti a qualsiasi ora del giorno e della notte (sms, telefonate, e-mail, messaggi) e attività quali inseguimenti, appostamenti, minacce che generano nella vittima di stalking uno stato di paura tale da indurla, nei casi più gravi, a modificare la propria quotidianità.
Non sempre lo stalker è affetto da una psicopatologia e, nonostante la complessità del fenomeno, studi criminologici hanno tentato di definirne alcuni profili (Mullen, P. E., Pathe, M., Purcell, R., & Stuart, G. W. (1999). A study of stalkers. American Journal of Psychiatry, 156):
- lo stalker “risentito”, che agisce per vendetta e giustifica il proprio comportamento come reazione ad un torto che ritiene di avere subito.
- lo stalker “rifiutato” è colui che pone in essere comportamenti finalizzati a destabilizzare una persona, ovvero l’ex partner, come reazione ad un suo rifiuto.
- lo stalker “corteggiatore incompetente” che intende corteggiare la vittima, ma la sua incapacità nell’intrattenere rapporti interpersonali lo porta da una parte ad adottare comportamenti inopportuni, molesti e financo aggressivi, e dall’altra patre a non riconoscere i segnali di rifiuto o disagio che provengono dalla vittima.
- lo stalker “bisognoso d’affetto”, che interpreta segni o gesti altrui come espressivi di un sentimento di affetto o attrazione verso di lui, in realtà inesistente. Giustifica il proprio comportamento con il bisogno di avere un legame emotivo con la vittima, partner idealizzata, che ritiene possa aiutarlo ad uscire dalla solitudine o da un problema di altra natura.
- lo stalker “predatore” agisce col fine di intrattenere non una relazione sentimentale con la vittima, ma puramente sessuale.
Nemmeno al soggetto passivo sono richieste particolari qualità o status ai fini dell’integrazione del reato, tuttavia, i commi 2 e 3 dell’articolo 612 bis cp prevedono un aumento di pena se la vittima:
- si trova in un rapporto particolare con lo stalker, e cioè esiste o è esistito un rapporto di coniugio, (e quindi anche se lo stalker è separato o divorziato dalla vittima) o una relazione affettiva;
- se gli atti persecutori sono commessi ai danni di persone particolarmente fragili: un minore, una donna in stato di gravidanza o una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
STALKING SUL LAVORO: STALKING OCCUPAZIONALE E MOBBING
Lo stalking punito all’articolo 612 bis c.p. si può manifestare anche sul posto di lavoro. Ipotesi particolare di stalking è il cosiddetto “stalking occupazionale”, quando gli atti persecutori, come molestie o minacce gravi sul posto di lavoro, poste in essere dal datore o dai colleghi, tracimano anche nell’ambito della vita privata del lavoratore.
Fenomeno simile allo stalking occupazionale è quello del mobbing, e cioè l’insieme dei maltrattamenti di carattere vessatorio e persecutorio che il lavoratore subisce, esclusivamente sul posto di lavoro, finalizzati ad indurlo a licenziarsi.
Il mobbing si distingue pertanto dallo stalking per il luogo dove esso viene posto in essere, che è limitato al luogo di lavoro, mentre lo stalker opprime la sua vittima anche (e soprattutto) fuori di esso.
Altra differenza è sul piano soggettivo: il mobber agisce con l’intenzione (dolo specifico) non di destabilizzare una persona, ma di costringere il lavoratore a dimettersi. Lo stalker agisce invece col dolo generico: volontà e consapevolezza di destabilizzare una persona, per cercare un contatto con essa.
Diverso poi è il bene giuridico protetto: nel reato ex art. 612 bis cp quello della libertà individuale, nel mobbing quello della dignità del lavoratore.
Diversa, infine, è la protezione da parte dell’ordinamento penale. Il mobbing è penalmente sanzionato con il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen., che punisce chi maltratta una persona sottoposta alla propria autorità, solamente nel caso in cui l’ambiente lavorativo abbia natura para-familiare, “sia cioè caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia” (Cassazione, sentenza n. 27905/2020, n. 23104/2021).
Ne restano fuori, pertanto, i casi di reiterate minacce verbali sul posto di lavoro di grandi aziende, formate da decine di lavoratori sindacalizzati.
Secondo un’interpretazione recente della Cassazione, al di fuori della parafamiliarità del contesto lavorativo, il mobbing può rientrare nell’alveo del reato punito all’articolo 612 bis cp “laddove quella mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, elaborata dalla giurisprudenza civile come essenza del fenomeno, sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice” (sentenza n. 31273/2020 e n. 12827/2022).
Per richiedere assistenza o consulenza in materia penale è possibile compilare il form presente a questo link oppure contattaci all’indirizzo info@btstudiolegale.it.
Lo Studio Legale degli Avv.ti Enrico Berti e Gabriele Toninelli si trova in Piazza Garibaldi n. 5 a Pistoia.
Opera presso i Tribunali di Pistoia, Firenze, Lucca e Prato e fornisce consulenza in tutta Italia tramite i servizi online.
Contatti
Consulenza Online