Avvocato separazioni: le modalità di separazione.
Nel quotidiano, soprattutto in periodi post lockdown, sono moltissimi i soggetti che sui motori di ricerca digitano “avvocato separazioni” e che, di conseguenza, sono ricorsi ad un avvocato esperto di separazioni.
Come e perché serve un avvocato nelle separazioni.
Bisogna sapere che esistono diversi “modi” per separarsi.
In questo articolo faremo una breve panoramica al riguardo. Non bisogna dimenticare che, data la delicatezza della materia, l’evento comporta, oltre all’aspetto spesso traumatico della fine della relazione, conseguenze che richiedono la tutela e l’intermediazione di un avvocato. Che deve aver maturato una formazione e competenza specifica in materia.
- La separazione dei coniugi
- La separazione di fatto dei coniugi
- Avvocato separazioni dei coniugi: consensuale e giudiziale
- Il ricorso congiunto per la separazione consensuale
- La separazione giudiziale
- Avvocato separazioni dei coniugi al di fuori dal Tribunale
- Avvocato separazioni davanti all’Ufficiale di Stato Civile
- La convenzione di Negoziazione assistita
- I vantaggi della negoziazione assistita
La separazione dei coniugi
Al contrario di quello che comunemente si pensa, la separazione dei coniugi non determina la fine del matrimonio. Essa è piuttosto considerata una fase di crisi transitoria del ménage familiare, che potrebbe sfociare nel divorzio. Cioè la vera e propria cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure, al contrario, in una riconciliazione.
La separazione è una decisione che può essere presa in modo consensuale dai coniugi, oppure anche da uno solo di essi.
Pur non determinando la fine del matrimonio, la separazione ha comunque alcuni effetti giuridici: in considerazione di un provvedimento di un Tribunale, sono sospesi alcuni doveri che ciascun coniuge ha verso l’altro: l’obbligo di fedeltà, di coabitazione nella casa familiare e di supporto economico e materiale.
La separazione inoltre comporta anche la cessazione della comunione legale dei beni di entrambi i coniugi.
Rimangono invece inalterati l’obbligo di supporto morale nei confronti dell’altro coniuge (ad esempio in caso di malattia grave) e, soprattutto, quello di mantenimento, assistenza, educazione e istruzione dei genitori nei confronti dei figli, che continua comunque a gravare su entrambi i coniugi. Ad esempio, la separazione non fa venir meno i doveri del padre separato nei confronti dei figli.
A grandi linee, la separazione dei coniugi può essere: di fatto, consensuale o giudiziale.
Esistono poi altre modalità per essere legalmente separati, ma senza ricorrere al Tribunale: si tratta della separazione avanti all’Ufficiale di Stato Civile e della negoziazione assistita.
La separazione di fatto dei coniugi
La separazione di fatto è una situazione non direttamente regolamentata dalla legge e ricomprende tutte le situazioni in cui i coniugi, senza adire le vie legali, decidono di comportarsi come se fossero separati. È ad esempio il caso in cui i coniugi continuano, in modo consensuale, a convivere nella stessa casa coniugale, ma senza avere tra di loro alcun rapporto. Oppure il caso in cui decidono di non coabitare più sotto lo stesso tetto. Oppure ancora se i coniugi decidono di non essere reciprocamente fedeli.
Occorre però precisare che solo un provvedimento del Tribunale può liberare ciascun coniuge dagli obblighi derivanti dal matrimonio. Per cui, la separazione di fatto potrebbe determinare conseguenze giuridiche in capo al coniuge che, senza adire le vie legali, si sottrae a tali obblighi. La relazione extra coniugale potrebbe, ad esempio, essere posta a fondamento dell’addebito della separazione legale. Addirittura l’abbandono della casa familiare potrebbe esporre il coniuge alla responsabilità penale per il reato di cui all’articolo 570 del codice penale.
Le cose si complicano ulteriormente in presenza di figli minorenni, figli incapaci o affetti da handicap, o comunque figli maggiorenni non autosufficienti. In questi casi, la separazione di fatto, anche se frutto di una decisione presa in modo consensuale da parte di entrambi i genitori, può avere gravi conseguenze sia sotto il profilo civile che penale.
In base alla pratica quotidiana dell’avvocato separazioni e divorzi non possono essere affrontati se non attraverso i procedimenti regolati dalla legge.
Oltretutto, con l’ausilio di un avvocato separazioni e divorzi possono essere risolti senza subire i costi e i tempi dei tribunali.
Avvocato separazioni dei coniugi: consensuale e giudiziale
Al contrario della separazione di fatto, solamente la separazione legale, consensuale o giudiziale, (sono procedimenti alternativi ex art. 150 cod. civ.) comporta effetti sul matrimonio. In tal modo, “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole” ex art. 151 cod. civ., i coniugi possono ottenere un provvedimento del Giudice che li autorizza a vivere separati, regola le condizioni economiche della famiglia e, se vi sono figli, regola anche le modalità con cui questi sono affidati ad entrambi i coniugi oppure a uno solo di essi.
In ogni caso, si ricorda che la separazione non fa venir meno i doveri dei genitori di assistere, mantenere, educare e istruire i figli.
Esistono poi altri procedimenti con cui i coniugi possono separarsi, senza dover subire la trafila di un processo civile: sono la separazione davanti all’ufficiale di Stato Civile (che tuttavia non è possibile in alcuni casi, come in caso di separazione con figli piccolissimi) e la convenzione per la negoziazione assistita. Per ciascuno di queste strade, è previsto che i separandi, in modo consensuale, elaborino un documento che regola i rapporti economici e personali.
In base alla pratica quotidiana dell’avvocato separazioni e divorzi sono procedimenti che, la maggior parte delle volte, potrebbero trovare soluzione al di fuori delle aule del Tribunale.
Avvocato separazioni dei coniugi: il ricorso congiunto per la separazione consensuale
Poniamo il caso che entrambi i coniugi, preso atto della crisi del ménage coniugale, abbiano intenzione di separarsi e che, nonostante le divergenze, siano comunque in grado trovare comuni accordi patrimoniali e personali.
In questo caso i separandi possono, assistiti ciascuno dal suo avvocato di fiducia, elaborare un “ricorso”, allegando eventuali documenti, in cui mettono nero su bianco le condizioni economiche, l’utilizzo della casa familiare e le modalità di affidamento dei figli ai genitori.
In base all’esperienza dell’avvocato separazioni e divorzi sono più agevoli quando le parti sono disposte a farsi reciproche concessioni.
La presentazione del ricorso per separazione consensuale al Tribunale competente, con il pagamento dei costi delle spese di giustizia, determina l’avvio del procedimento di omologazione ex art. 711 cod. proc. civ.. Si tratta di un processo vero e proprio, anche se più veloce della separazione giudiziale, che prevede la comparsa dei coniugi, ciascuno assistito dal proprio legale innanzi al Presidente del Tribunale.
In particolare, i coniugi vengono invitati dal Presidente a riprendere il ménage familiare: si tratta del cosiddetto tentativo di conciliazione.
Può avvenire che il tentativo riesca e i coniugi decidano di abbandonare la volontà di separarsi. “La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta” ai sensi dell’art. 154 cod. civ..
Nel caso contrario, il Presidente prende atto delle condizioni di separazione consensuale indicate nel ricorso, che viene esaminato dal Tribunale. In particolare, in caso di separazione con figli piccoli “Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi [155] il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione” ai sensi dell’art. 158 cod. civ..
Viene acquisito anche il parere del Pubblico Ministero.
Se il ricorso supera l’esame del Tribunale, viene omologato: il Giudice emette il decreto di omologa, e successivamente il documento viene annotato in calce all’atto di matrimonio.
In questo modo la separazione consensuale produce gli effetti giuridici sul matrimonio e sui doveri di entrambi i coniugi che abbiamo ricordato sopra.
Avvocato separazioni dei coniugi: separazione giudiziale
Poniamo il caso che l’alto livello di conflittualità tra i separandi non permetta di arrivare ad accordi sulle condizioni economiche di separazione e sull’affidamento dei figli. Oppure, addirittura che solamente uno dei due coniugi voglia separarsi. Le separazioni con figli piccoli, purtroppo, sono frequentemente di questo tipo.
Nonostante la impossibilità di addivenire ad un compromesso, mediante l’assistenza di un avvocato separazioni e divorzi possono comunque essere meno traumatici.
In questo caso, non essendo possibile il procedimento per la separazione consensuale, ciascun coniuge dovrà rivolgersi al proprio avvocato di fiducia, per farsi assistere nel processo di separazione giudiziale.
Il processo per separazione giudiziale prende avvio dal ricorso che uno dei due coniugi presenta al Tribunale competente, ossia quello del luogo dell’ultima residenza della coppia, o in mancanza, dell’ultima residenza del convenuto (art. 706 cod. proc. civ.).
La separazione giudiziale richiede che ciascuna parte documenti la propria situazione personale ed economica. Nel caso in cui richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, è necessario che documenti anche che la causa della separazione è imputabile all’altro coniuge, ad esempio per infedeltà.
Come per la separazione consensuale, anche in questo caso i coniugi, assistiti ciascuno dal proprio legale, passano per una prima fase davanti al Presidente del Tribunale, che in primo luogo esperisce il tentativo di conciliazione: invita le parti a riprendere il ménage familiare.
Se questo non è possibile, decide sulle questioni urgenti che emergono dagli atti (ad esempio, mantenimento dei figli) e successivamente il processo di separazione continua (qui sta la differenza con la separazione consensuale) davanti al Giudice istruttore, (art. 709 bis cod. proc. civ.) fino alla pronuncia della sentenza, che mette fine, come detto, agli obblighi reciproci dei coniugi, ma non dei genitori verso i figli. La sentenza viene poi annotata sull’atto di matrimonio.
Infine, si evidenzia che tramite l’attività dell’avvocato separazioni iniziate come giudiziali, possono diventare consensuali.
Avvocato separazioni dei coniugi al di fuori dal Tribunale
Per ottenere una separazione legale, non necessariamente occorre rivolgersi ad un Giudice. Al di fuori della separazione consensuale o giudiziale, esistono infatti due procedimenti, economicamente vantaggiosi, con cui i coniugi possono ottenere un provvedimento che è equiparato al provvedimento di un Tribunale: esse sono la separazione davanti all’ufficiale di Stato Civile e la negoziazione assistita. Entrambe le modalità prevedono che i coniugi sottoscrivano un accordo consensuale.
Pertanto, con l’ausilio di un avvocato separazioni e divorzi possono essere risolti senza subire i costi e i tempi dei tribunali.
Avvocato separazioni davanti all’Ufficiale di Stato Civile
Tale meccanismo di separazione è stato introdotto con il D.L. 132/2014 e permette ai coniugi che intendono separarsi, di presentare un accordo di separazione non davanti a un Giudice, ma in Comune.
Tale possibilità è tuttavia preclusa alle coppie con figli minori o comunque non autosufficienti. Non è possibile nemmeno se le parti intendono inserire alcuni accordi di trasferimento patrimoniale quali ad esempio il trasferimento di immobili o il versamento delle somme per il mantenimento del coniuge in un’unica soluzione.
In tutti questi casi, i separandi che, ad esempio intendono separarsi con figli piccoli, hanno la possibilità di ricorrere alla separazione consensuale o alla negoziazione assistita.
Occorre precisare che in questo procedimento non è necessaria la presenza dell’avvocato: i separandi possono redigere l’accordo anche senza avvalersi dell’assistenza di professionisti, ma trattandosi di un documento estremamente delicato, dovendo regolare anche gli aspetti personali ed economici della separazione, è opportuno redigerlo con la consulenza di professionisti qualificati. Affrontare, senza la preparazione di un avvocato separazioni e divorzi, può rivelarsi un’arma a doppio taglio.
La convenzione di Negoziazione assistita
In base all’esperienza dell’avvocato separazioni e divorzi si risolvono più velocemente mediante la negoziazione assistita, istituto introdotto dal D.L. 132/2014, in base al quale cui ciascun coniuge si può rivolgere al proprio avvocato di fiducia per perfezionare congiuntamente la separazione.
Questo procedimento garantisce i medesimi effetti della separazione dichiarata dal Tribunale (per decreto di omologa o per sentenza), ma rispetto a questi presenta notevoli vantaggi, anche rispetto alla separazione consensuale.
A differenza della separazione avanti all’ufficiale di stato civile, la negoziazione assistita è accessibile anche in caso di separazione con figli piccoli.
Con la stipulazione della convenzione di negoziazione, preceduta dall’invito alla negoziazione, si apre la fase negoziale. Le parti sono obbligate a cooperare secondo buona fede e lealtà e si obbligano a mantenere la riservatezza.
La fase negoziale culmina con il vero e proprio accordo. Le parti regolano tra di loro, in modo consensuale e con l’assistenza dell’avvocato, i rapporti personali, quelli patrimoniali ed eventualmente anche l’affidamento dei figli e l’assegnazione della casa familiare. In questo accordo, inoltre, gli avvocati assumono i compiti che sarebbero stati del Presidente del Tribunale. Accertano cioè che il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo.
L’accordo sottoscritto con l’assistenza di un legale e i relativi documenti vengono trasmessi al Pubblico Ministero, che provvede a dare il nullaosta e, in caso di figli minori, portatori di handicap, incapaci o non autosufficienti, ad autorizzare l’inoltro all’Ufficio di Stato Civile per la trascrizione a margine dell’atto di matrimonio.
I vantaggi della negoziazione assistita
Con l’ausilio di un avvocato separazioni i divorzi possono essere risolti senza subire i costi e i tempi dei tribunali. La negoziazione assistita presenta notevoli vantaggi per entrambi i coniugi, in termini di risparmio di costi materiali e psicologici.
Si evitano alcuni costi economici, ad esempio:
- quelli delle spese di notifica,
- del contributo unificato,
- dei diritti da versare agli uffici giudiziari, che si hanno anche ricorrendo alla separazione consensuale.
In secondo luogo, i tempi del procedimento sono decisamente più brevi. La convenzione ha una durata massima di tre mesi, salva proroga per volontà delle stesse parti per ulteriori trenta giorni. Non essendo prevista alcuna udienza, le parti non sono costrette ad attendere i tempi degli uffici giudiziari. Cioè, come si è visto, il ruolo del Presidente del Tribunale è svolto dagli stessi avvocati. Inoltre, un rapporto diretto e immediato tra gli avvocati permette una più rapida soluzione delle possibili divergenze.
In terzo luogo il vantaggio consiste anche nella limitata diffusione dei propri dati personali. Inoltre le parti sono vincolate, proprio in considerazione della convenzione, ad un obbligo di riservatezza. Si ritiene che anche questi siano “costi” non economici, ma psicologici, di cui occorra tener conto.
In ultimo, vi sono vantaggi fiscali. La Legge 6 n. 132 del 2015 prevede la possibilità di ottenere un credito di imposta fino a 250,00 euro per le parti che hanno usufruito dell’assistenza dell’avvocato nella negoziazione assistita, conclusasi positivamente. Tali vantaggi fiscali non sono estesi nel caso di separazione consensuale.
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