Al momento stai visualizzando L’assegno di mantenimento del coniuge e del figlio maggiorenne

L’assegno di mantenimento del coniuge e del figlio maggiorenne

  • Categoria dell'articolo:Senza categoria
  • Commenti dell'articolo:0 commenti
  • Tempo di lettura:37 minuti di lettura

L’assegno di mantenimento del coniuge e del figlio maggiorenne

Il mantenimento del coniuge e del figlio durante la separazione e il divorzio

L’assegno di mantenimento del coniuge è lo strumento che l’ordinamento mette a disposizione per tutelare la parte economicamente più debole del rapporto matrimoniale nel momento in cui interviene la sentenza di separazione. Si tratta di un importo che può essere revocato o subire modifiche, al verificarsi di determinati presupposti.
A certe condizioni può essere riconosciuto un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, oltre che al coniuge.
Vediamo cos’è e a quali modifiche è soggetto l’assegno di mantenimento al coniuge e come ci si deve comportare in presenza di figli, siano essi maggiorenni o minorenni.
Analogo all’assegno di mantenimento del coniuge in fase di separazione, è quello previsto in base alla legge 898/1970 sul divorzio, cosiddetto assegno divorzile con presupposti e criteri di quantificazione che tuttavia differiscono dal primo. Infatti tra separazione e divorzio le differenze concernono la ratio degli istituti, le finalità ed i presupposti, nonostante questi termini siano, nel linguaggio comune, utilizzati come sinonimi.


COS’È L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE

L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento del coniuge consiste nel dovere, pattuito consensualmente o imposto dall’Autorità giudiziaria, di corrispondere una somma di denaro, calcolata in sede di separazione ed in modo forfettario, a beneficio dell’altro coniuge.
Nella maggior parte dei casi, si tratta di un versamento a scadenza periodica (mensile), anche se talvolta può essere consensualmente pattuito, ad esempio, il trasferimento della proprietà della casa familiare a titolo di mantenimento della moglie disoccupata.
Questo ha lo scopo di permettere al coniuge economicamente più debole (in quanto sprovvisto di redditi propri o di redditi sufficienti) di ricevere un sostegno economico.
Oltre all’assegno di mantenimento per il coniuge, può essere previsto un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne o minorenne, qualora non sia autosufficiente.
Analogamente all’assegno di mantenimento, in sede di divorzio (e cioè di scioglimento del matrimonio) può essere previsto il cosiddetto assegno divorzile con presupposti e finalità che tuttavia differiscono dall’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.
In particolare, l’assegno di mantenimento al coniuge è disciplinato dall’art. 156 c.c. rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”. L’articolo prevede infatti che: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155 c.c. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818”.


DIFFERENZA TRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE ED ASSEGNO ALIMENTARE

A differenza dell’assegno di mantenimento del coniuge, gli “alimenti” sono quella prestazione dovuta nei confronti del coniuge che versa in stato di bisogno, assolutamente non in grado di provvedere al proprio sostentamento ex art. 433 e 438 codice civile. Ne consegue che la prestazione alimentare è limitata a quanto strettamente necessario per vivere.
Ciò detto, qualora ricorressero i presupposti, l’assegno di mantenimento potrebbe avere anche natura alimentare.


A COSA SERVE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE

Il fondamento dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole, è rinvenuto nel dovere di assistenza morale e materiale che ciascun coniuge ha nei confronti dell’altro ex art. 143 codice civile. Si ricorda infatti che, in fase di separazione, i coniugi mantengono tra di loro, alcuni degli obblighi reciproci, mentre vengono meno solo alcuni di essi (come l’obbligo di fedeltà e di coabitazione).
L’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente o minorenne, e comunque non economicamente autonomo, trova la sua ratio nell’art. 147 codice civile, che impone ad entrambe i coniugi di mantenere la prole.
In definitiva, l’assegno di mantenimento del coniuge è la traduzione dell’obbligo di assistenza materiale.
Il versamento dell’assegno di mantenimento del coniuge ha essenzialmente la funzione “assistenziale” di garantire al coniuge debole un sostegno economico.
Altra funzione è quella “riequilibrativa”, non nel senso di garantire al coniuge beneficiario lo stesso tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, ma di “equilibrare” le effettive capacità e disponibilità economiche dei coniugi.
E’ interessante considerare due pronunce della Cassazione (Ordinanza n. 16405 del 2018 e Ordinanza n. 26084 del 2019) nelle quali si è affermato che l’assegno di mantenimento al coniuge non ha lo scopo di realizzare il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma ha solamente lo scopo di assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. E questo a prescindere dal tenore di vita precedentemente goduto.

Al contrario, si ritiene che l’assegno di mantenimento al coniuge non abbia funzione compensativa, in quanto non ha lo scopo di ricompensare il coniuge economicamente più debole per i sacrifici fatti durante il periodo di permanenza del matrimonio.

Né si può ritenere che l’assegno di mantenimento al coniuge abbia funzione risarcitoria, in quanto non ha lo scopo di risarcire il coniuge delle conseguenze negative derivanti dalla cessazione degli effetti del matrimonio.


COME SI RICHIEDE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE

Le modalità che vengono utilizzate per richiedere l’assegno di mantenimento del coniuge economicamente più debole, differiscono a seconda che venga instaurata una separazione consensuale o giudiziale.
Nel caso di separazione consensuale, l’assegno di mantenimento al coniuge può essere indicato nell’accordo di separazione, redatto tra i coniugi con l’assistenza di un avvocato (o più opportunamente ciascun coniuge dovrebbe essere assistito dal proprio difensore), che viene successivamente omologato dal Tribunale competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
In caso di separazione giudiziale, l’assegno di mantenimento al coniuge, non spetta di per sé, per il solo fatto che sia intervenuta una pronuncia di separazione, ma viene riconosciuto soltanto a seguito di un’istanza presentata dalla parte e non può essere fissato d’ufficio dal giudice.
L’assegno di mantenimento del coniuge deve essere quindi richiesto nel ricorso con cui si introduce il giudizio di separazione
Nel corso del procedimento di separazione giudiziale, il giorno dell’udienza, il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione tra i coniugi. Qualora la conciliazione dei coniugi non abbia esito positivo, le parti vengono autorizzate a vivere separate.
Viene quindi provvisoriamente fissato l’importo dell’assegno di mantenimento al coniuge (art. 708 c.p.c.). Al termine del procedimento di separazione, il Tribunale può confermare, modificare o revocare il provvedimento presidenziale.
L’importo dell’assegno di mantenimento del coniuge non è comunque stabilito una volta e per sempre. L’assegno di mantenimento al coniuge viene rivalutato annualmente, a partire dall’anno successivo a quello nel quale è stato riconosciuto e tiene conto della rivalutazione monetaria.
Inoltre, al ricorrere di alcune condizioni, può esserne chiesta la modifica (tanto in aumento quanto in diminuzione), tramite un procedimento di negoziazione assistita oppure tramite un procedimento presso il Tribunale competente.


LA RINUNCIA ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE

È possibile rinunciare a godere dell’assegno di mantenimento per il coniuge?
Come abbiamo visto, l’obbligo dell’assegno di mantenimento del coniuge discende dall’obbligo di assistenza materiale ex art. 143 del codice civile ed è dovuto nel caso che il coniuge necessiti di un sostegno economico.

Si tratta di un diritto indisponibile ex art. 160 cod. civ., e pertanto irrinunciabile. Tuttavia, se durante la fase di separazione, il beneficiario che dichiara di voler rinunciare all’assegno di mantenimento del coniuge, ammette implicitamente di disporre di redditi sufficienti per far fronte al proprio mantenimento. Tale dichiarazione, pertanto, potrebbe far venir meno il diritto a percepire l’assegno di mantenimento dal coniuge, fungendo indirettamente da rinuncia. “La rinuncia all’assegno di mantenimento espressa dalla moglie in sede di separazione non è determinante, stante la funzione assistenziale dell’assegno divorzile e la irrinunciabilità (in quella sede) del relativo diritto, ma è sintomatica di un’autosufficienza economica della parte, la quale con un’autonoma valutazione degli assetti patrimoniali, si era ritenuta in grado di provvedere con il proprio reddito alle personali esigenze.” (Tribunale di Milano, ordinanza del 22.05.2017).

Occorre poi precisare che la rinuncia in questo caso è sempre revocabile. Con il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario, qualora questo non fosse più in grado di provvedere economicamente ai propri bisogni, potrebbe in ogni momento chiedere il sostegno economico di cui ha diritto.
Nemmeno è rinunciabile l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente o minorenne, trattandosi anch’esso di un diritto indisponibile (Cass. ord. n. 32529/2018 dell 14.12.2018.).


DA QUANDO DECORRE L’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE

L’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge, stabilito nell’ordinanza presidenziale, decorre dalla data del deposito del ricorso, con il quale viene formulata la domanda, come sancito dalla giurisprudenza (Cass. sent. n. 19382/14).
Ad esempio, se la domanda di separazione è depositata il 15 febbraio e l’ordinanza con cui il Presidente decide sul mantenimento della moglie disoccupata è emessa il 15 marzo, l’obbligo a carico del marito per il mantenimento della moglie decorre non dal 15 marzo, ma retroagisce al 15 febbraio.
Ne consegue che, qualora il marito cominciasse a versare il mantenimento alla moglie solamente da marzo, questa avrebbe titolo per richiedere le mensilità arretrate.
Nel caso in cui venga presentata domanda per la revisione dell’assegno di mantenimento del coniuge, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza del 6 giugno 2017 nr. 14027, l’efficacia del provvedimento di revisione decorre dal momento della pronuncia giudiziale, e non invece del momento in cui è stata presentata la domanda. In altre parole, in via generale non si tratta di un provvedimento retroattivo, perché “in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione”.
La giurisprudenza ammette però che, in alcuni casi gravi (ad esempio la perdita del posto di lavoro precedente al momento introduttivo del giudizio) l’efficacia del provvedimento di revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento del coniuge, possa retroagire al momento della domanda. Esempio è quello affrontato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 10787/2017.


QUAL È IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE

Quanto al termine di prescrizione dell’assegno di mantenimento del coniuge, essa opera nel termine di cinque anni, che decorrono dalla data di scadenza dei singoli pagamenti e non dalla pronuncia della sentenza di separazione.

Occorre precisare che la prescrizione di una o più rate dell’assegno di mantenimento del coniuge, non comporta la prescrizione del diritto al mantenimento “tout court”.
Facciamo un esempio. Tizio, pur obbligato, sin dal gennaio 2014, al pagamento dell’assegno di mantenimento alla moglie disoccupata, non corrisponde nulla, sino al febbraio 2021, quando la moglie richiede tutti i pagamenti, dall’inizio. Ebbene, in questo caso, il mantenimento alla moglie è dovuto solamente dal mese di febbraio 2016, poiché per le rate precedenti è intervenuta la prescrizione. In altre parole, la moglie, pur conservando il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, non potrà richiedere le rate precedenti al febbraio 2016, poiché prescritte
In pendenza della separazione, non opera la causa di sospensione del termine di prescrizione dei crediti quando questi insorgano tra coniugi (secondo l’art. 2941 n. 1 c.c.). Infatti “non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza” (Cassazione, ordinanza n. 32524 del 2018).


QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER OTTENERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

Come visto, l’assegno di mantenimento ha lo scopo di consentire al coniuge che ha il reddito più basso o non ha reddito, di vedersi riconosciuto un contributo mensile da parte dell’altro coniuge, allo scopo di garantirgli l’assistenza materiale dovuta, fin tanto che perdura il matrimonio.
Possiamo quindi ricavare i presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento del coniuge dall’art. 156 c.c. e dalla giurisprudenza:

  • non addebitabilità della separazione. Le cause di addebito della separazione, che fanno venir meno il diritto a percepire l’assegno di mantenimento dal coniuge, sono la violazione degli obblighi di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione. Ad esempio, abbiamo parlato dell’infedeltà come causa di addebito in questo articolo,
  • mancanza di redditi propri necessari al mantenimento,
  • differenza di reddito tra i coniugi.

Spetta ovviamente alla parte che intende ottenere l’assegno di mantenimento dimostrare l’esistenza dei presupposti che giustifichino l’ottenimento dello stesso. Inoltre, il coniuge richiedente dovrà dimostrare anche la capacità economica dell’altra parte, che dovrà poi essere considerata dal giudice allo scopo di valutare se questi abbia i mezzi economici per far fronte al pagamento dell’assegno di mantenimento per il coniuge.

La valutazione deve avvenire sulla base del reddito netto dell’obbligato al pagamento dell’assegno (Cassazione, sentenza n. 9719 del 2010) perché anche in costanza di matrimonio la famiglia ha fatto affidamento su tale reddito e non su quello lordo.
La concessione dell’assegno di mantenimento non è poi definitiva, ma si può perdere con il venir meno dei presupposti sopra elencati. Come detto, nel corso della separazione personale, l’assegno di mantenimento del coniuge, può essere revocato.
Facciamo alcuni esempi. Tizio deve versare il mantenimento alla moglie disoccupata. L’obbligo può venir meno se la moglie riesce a trovare un impiego stabile.
In un altro caso, Caio può chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento della moglie quando scopre la sua convivenza “more uxorio”. Come ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 16892/2018 “la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “more uxorio” siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.


COME QUANTIFICARE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE

L’art. 156 comma 2 codice civile stabilisce che “L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”. La giurisprudenza ha poi sviluppato il tema della quantificazione dell’assegno di mantenimento, in ragione della sua funzione.
In particolare, il giudizio di adeguatezza può essere effettuato soltanto a seguito di un’analisi che tenga conto del confronto tra i redditi delle parti, dal quale emerga l’esistenza di una situazione patrimoniale di squilibrio tra i coniugi, tale da rendere opportuno il versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge in difficoltà.
Gli elementi da valutare per effettuare il giudizio di adeguatezza riguardano:

  • il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio;
  • il tempo di durata del matrimonio;
  • le potenzialità reddituali dei coniugi;
  • l’età lavorativa o meno del coniuge che ha diritto a godere dell’assegno di mantenimento.

Come detto, l’importo dell’assegno di mantenimento del coniuge piò cambiare, al variare delle condizioni economiche.


QUALI SONO IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO LE DIFFERENZE RIGUARDO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

In materia di separazione e divorzio le differenze riguardano il fatto che con la separazione i coniugi non pongono fine al matrimonio, ma ne sospendono alcuni doveri, in attesa della riconciliazione o del divorzio.
Con il divorzio, al contrario, viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili.
Quanto all’assegno di mantenimento al coniuge nella separazione e divorzio le differenze riguardano il fatto che con il divorzio la misura del mantenimento della ex moglie dopo il divorzio (e dell’ex marito) può essere modificata (Cassazione, sentenza n. 7547 del 2020), afferendo a presupposti e criteri diversi.
Inoltre tra separazione e divorzio le differenze riguardano il fatto che l’assegno divorzile ha funzioni differenti rispetto all’assegno di mantenimento. Infatti l’assegno divorzile ha funzione molteplice, come vedremo nei prossimi paragrafi.


IN CHE MODO INFLUISCE IL TIPO DI SEPARAZIONE SULL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

La separazione può essere di due tipi: consensuale o giudiziale. Le modalità di determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento al coniuge sono fortemente influenzate dal tipo di separazione intervenuta.
Infatti, se la separazione intervenuta è di tipo consensuale, i coniugi determinano liberamente e secondo i loro accordi l’importo dell’assegno di mantenimento al coniuge, senza che il giudice possa entrare nel merito delle ragioni che giustificano il “quantum”, ma limitandosi ad omologare l’accordo, in presenza dei requisiti.
Nel caso in cui invece la separazione sia giudiziale, spetterà al giudice verificare l’esistenza di presupposti che giustificano la corresponsione dell’assegno di mantenimento al coniuge e spetterà sempre al giudice la determinazione del suo importo.


QUALI ELEMENTI SI CONSIDERANO PER QUANTIFICARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

Nel corso del tempo, i giudici chiamati a quantificare l’assegno di mantenimento, hanno adottato diversi parametri.
In primo luogo, la durata del matrimonio (Cassazione, sentenza n. 1162 del 2017) incide sull’ammontare dell’assegno. Nel caso in cui il matrimonio sia stato eccezionalmente di brevissima durata, si è ritenuto che l’assegno non sia dovuto poiché non si è creata quella comunione materiale e spirituale che è alla base del matrimonio (Cassazione, sentenza n. 6464 del 2015 e Cassazione n. 402 del 2018).
Le possibilità lavorative del coniuge a favore del quale deve essere versato l’assegno di mantenimento costituiscono un secondo parametro di liquidazione. Il giudice, in altri termini, deve verificare se il coniuge al quale spetta l’assegno di mantenimento, ha la possibilità di trovare un’occupazione confacente alla sua qualifica professionale, anche tenendo conto del contesto in cui vive. Ad esempio, l’assegno di mantenimento della ex moglie dopo il divorzio, non spetta solo per il fatto che il richiedente non ha un’occupazione, poiché qualora esistesse una possibilità concreta di trovare un lavoro, la richiesta per il mantenimento per il coniuge verrebbe rigettata. Così, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18547 del 2006 ha stabilito che “l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi [coniugi], quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”. Seguendo questa linea di pensiero è stato negato l’assegno di mantenimento al coniuge che aveva un’esperienza professionale pluriennale e che avrebbe potuto trovare facilmente un’occupazione (si veda Cassazione, ordinanza n. 15166 del 2018 e Cassazione, ordinanza n. 5817 del 2018).
Generalmente, in sede di separazione, la casa familiare viene assegnata al coniuge affidatario dei minorenni o di quelli maggiorenni non autosufficienti. L’assegnazione della casa familiare produce un vantaggio per il coniuge che la riceve, che non dovrà pagare il canone, mentre comporta degli svantaggi per l’altro coniuge che dovrà cercare una nuova abitazione: questo si riverbera sulla misura della determinazione dell’assegno di mantenimento al coniuge (art. 337 sexies c.c.).
Per la determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge, è necessario tener conto anche delle spese che i coniugi effettuavano in costanza di matrimonio. Si possono considerare, a titolo esemplificativo: il pagamento del mutuo; il pagamento del canone di locazione; gli oneri condominiali; l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge o per i figli di un precedente matrimonio; le spese per i minori; le utenze, ecc.
Redditi non dichiarati, in quanto derivanti dal lavoro in nero. Questi redditi devono ugualmente concorrere alla quantificazione dell’assegno di mantenimento (Cassazione, sentenza n. 21047 del 2004, Cassazione, sentenza n. 9915 del 2007 e Cassazione, sentenza n. 4312 del 2012).


QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRODOTTI PER OTTENERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

Nel corso del giudizio di separazione giudiziale, per ottenere l’assegno di mantenimento, il coniuge dovrà produrre: la dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, la documentazione attestante eventuali situazioni debitorie, come finanziamenti e mutui, e visure relative alle proprietà immobiliari.


COME VIENE CALCOLATO L’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

Per la determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento della moglie o del marito, in linea generale, si può tenere conto dei seguenti elementi:

  • il reddito medio mensile netto del coniuge obbligato,
  • il valore locatizio mensile delle eventuali proprietà immobiliari di cui il coniuge obbligato sia titolare, con esclusione della casa coniugale, se assegnata all’altro coniuge in sede di separazione,
  • il valore locatizio mensile delle eventuali proprietà immobiliari di cui sia titolare il coniuge beneficiario, compresa la casa coniugale se a lei assegnata,
  • le eventuali spese per il mutuo da detrarre dal reddito netto del soggetto obbligato,
  • il numero di figli a carico del marito o della moglie.

 


COSA ACCADE SE NON SI PROCEDE AL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE

Nel caso in cui il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento della moglie risulti inadempiente al proprio obbligo, il coniuge beneficiario potrebbe avvalersi delle seguenti possibilità:

  • inviare una lettera di messa in mora nei confronti del coniuge obbligato,
  • in caso di esito negativo, iniziare un’azione esecutiva. Infatti, la sentenza di separazione che contiene la condanna alla corresponsione dell’assegno di mantenimento al coniuge costituisce titolo esecutivo e consente la notificazione del precetto a cui segue il pignoramento dei beni.

In alternativa, il coniuge beneficiario, in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento della moglie disoccupata potrebbe chiedere il sequestro dei beni dell’obbligato (art. 156 comma 6 c.c.), e ottenere dal giudice l’ordine al terzo, creditore del debitore (ad esempio, il datore di lavoro che è debitore dello stipendio) di versare direttamente la somma corrispondente all’importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge, al beneficiario.

assegno di mantenimento del coniuge e assegno di mantenimento del figlio maggiorenne


QUANDO L’OMESSO VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE COSTITUISCE REATO

In alcuni casi, l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento della moglie costituisce reato. Si tratta infatti di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” (art. 570 bis c.p.). L’articolo prevede infatti punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento della moglie disoccupata, sia in caso di separazione che di divorzio. Le pene previste per la violazione dell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge sono la reclusione fino a 1 anno e la multa da 103 a 1032 euro.


IN CHE MODO AVVIENE LA REVISIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

L’assegno di mantenimento della moglie è soggetto, nel tempo, ad essere revocato o modificato. Sia la revoca che la revisione possono avvenire su accordo dei coniugi oppure a seguito di un processo giudiziale, qualora ricorrano giustificati motivi (art. 156 comma 7 c.c.).
Quando si parla di giustificati motivi, si fa riferimento a fatti nuovi e sopravvenuti rispetto al momento della pronuncia della sentenza, nella quale era stato predisposto l’assegno di mantenimento del coniuge. La revisione non avviene mai in modo automatico e deve essere valutata caso per caso.
In linea di massima, il mantenimento della moglie o del marito viene revocato quando inizino a percepire redditi propri e adeguati. Le modifiche possono essere sia in aumento che in diminuzione.
Riguardo il primo caso, ad esempio, un eventuale aumento di stipendio a vantaggio del coniuge obbligato potrebbe comportare l’aumento dell’assegno di mantenimento al coniuge beneficiario.
Viceversa, il mantenimento alla moglie disoccupata potrebbe essere revocato o ridotto in conseguenza dell’inizio della sua attività lavorativa. Oppure ancora, il mantenimento della moglie disoccupata potrebbe essere revocato o ridotto qualora ella iniziasse una convivenza “more uxorio”, a prescindere dal miglioramento della condizione economica derivante dalla nuova situazione (così Cassazione, sentenza n. 32871 del 2018).
L’obbligo dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, invece, viene modificato (in genere aumentato) in relazione al mutamento delle sue esigenze da una parte e della sua capacità lavorativa/reddituale dall’altra.
Si parla invece di revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne quando questo raggiunge l’autosufficienza economica.


COME AVVIENE IL PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

Il procedimento di modifica dell’assegno di mantenimento può avvenire soltanto una volta che la sentenza di separazione giudiziale o l’omologazione della separazione consensuale sia passata in giudicato.
Se vi è l’accordo delle parti, il procedimento di revisione segue l’iter della negoziazione assistita, con l’ausilio di un avvocato.
Se invece non c’è accordo tra le parti, il coniuge che intende richiedere la modifica dell’assegno di mantenimento al coniuge deve depositare il ricorso presso il tribunale competente, e notificarlo alla controparte con il pedissequo decreto di fissazione della data dell’udienza, che si svolge in camera di consiglio ex art. 710 c.p.c..
Il ricorso concernente la modifica dell’assegno di mantenimento al coniuge deve contenere la richiesta di modifica o di revoca dell’assegno.
Inoltre, nella stessa richiesta dovranno anche essere provare le circostanze nuove e sopravvenute che giustificano la richiesta di modifica dell’assegno di mantenimento per il coniuge. Sulla modifica riguardante l’assegno di mantenimento al coniuge è competente il tribunale del luogo in cui risiede il coniuge convenuto (art. 18 c.p.c.), oppure dove l’obbligazione è sorta o deve eseguirsi (art. 20 c.p.c.).
Il procedimento con il quale viene richiesta la modifica dell’assegno di mantenimento al coniuge si conclude con un decreto motivato di accoglimento o rigetto, immediatamente esecutivo e costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca. Il provvedimento può essere poi soggetto a reclamo (art. 739 c.p.c.) entro 10 giorni.


QUAL È IL REGIME FISCALE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

L’assegno di mantenimento al coniuge assume rilevanza fiscale per entrambi i coniugi.
Per il coniuge obbligato la somma corrisposta a titolo di assegno di mantenimento per l’altro coniuge è deducibile dal reddito IRPEF (l’art. 10 lett. c) DPR n. 917 del 1986 dispone infatti che “[…] si deducono […] gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Per il coniuge beneficiario, la somma ricevuta dà diritto ad una detrazione d’imposta variabile a seconda del reddito e in base alla misura del reddito complessivo del beneficiario (art. 50 lett. i) DPR n. 917 del 1986).


COME FUNZIONA PER L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLIO MAGGIORENNE

L’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne può spettare sia dopo la separazione che dopo il divorzio. L’art. 337 septies del c.c. stabilisce infatti che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.” Spetta quindi al giudice il compito di determinare se e entro quali limiti possa essere ottenuto l’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne.
Il primo elemento da considerare per valutare quando spetta l’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne è l’autosufficienza economica.
Quanto al requisito reddituale, per determinare la spettanza dell’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne, possiamo dire che non basta che il figlio maggiorenne abbia un’occupazione, ma è altresì necessario che l’occupazione gli procuri una retribuzione idonea a garantirgli una vita dignitosa e una piena autonomia.
D’altra parte, l’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne non spetta quando la mancanza di un’occupazione dipende chiaramente dalla negligenza del figlio e non dalle concrete opportunità offerte dal mercato del lavoro (anche tenendo conto delle aspirazioni, competenze e percorso di studi del figlio), come afferma la Cass. civ. n. 27377/2013. Allo stesso modo si ritiene che l’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne non spetta quando il figlio, dopo aver ottenuto un’occupazione stabile, la perda per sua colpa o negligenza (Cass. civ. n. 26259/2005).
Non si ritiene possibile determinare il limite di età oltre il quale l’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne non spetta più, anche se alcuni Tribunali hanno individuato il limite massimo di 34 anni, oltre il quale l’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne non spetta più (così Tribunale di Milano, ordinanza del 29.03.2016).
Infine è necessario tener conto del fatto che l’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne spetta in caso di coabitazione con il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge. Quando la coabitazione viene a mancare a causa del trasferimento del figlio, il genitore non sarà più obbligato ala versamento dell’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne.


A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE

Per determinare la misura dell’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne bisogna considerare il tenore di vita goduto durante il periodo di convivenza con entrambi i genitori, in costanza di matrimonio. Più nello specifico gli elementi da considerare per determinare la misura dell’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne riguardano:

  • Redditi e altri elementi economici in grado di incidere sulle condizioni delle parti.
  • Tempo di permanenza presso ciascun genitore.
  • Esigenze e bisogni attuali del figlio: aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, morale, ecc.

Nel caso in cui il genitore obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne contravvenga a questo obbligo, il figlio maggiorenne può agire in giudizio contro il genitore, per ottenere quanto gli è dovuto.


L’ASSEGNO DIVORZILE PRESUPPOSTI

Abbiamo accennato che oltre all’assegno di mantenimento in fase di separazione, in fase di divorzio può essere imposto anche un assegno etto divorzile con presupposti e funzioni differenti dal primo. Tra separazione e divorzio le differenze riguardano non solo i presupposti, ma anche gli effetti dei due istituti.

L’art. 5 della legge sul divorzio n. 898/1970 prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell’assegno divorzile non è quello di garantire che i due ex coniugi godano dello stesso tenore di vita di quello goduto durante il periodo del matrimonio, come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ma piuttosto la sua funzione è sia assistenziale, che compensativa, che perequativa.
Piuttosto per l’assegno divorzile i presupposti che lo giustificano sono legati alla cessazione del vincolo matrimoniale, che invece perdurava in fase di separazione dei coniugi.
Per l’assegno divorzile i presupposti riguardano innanzitutto il coniuge che lo chiede, nel senso che costui deve dimostrare di trovarsi nella condizione di non potersi mantenere da solo, per cause indipendenti dalla sua volontà. In particolare, l’ex coniuge deve dimostrare di non disporre di mezzi “adeguati”.
Si può trattare di motivi di salute (ad esempio il coniuge ha un’invalidità, riconosciuta con certificazione medica, che non gli consente di lavorare); oppure legati all’età (l’ex coniuge è grande di età e non riesce a trovare un’occupazione); oppure anche economici, determinati dalla crisi del mercato occupazionale (il coniuge dovrà dimostrare di aver cercato un’occupazione e di non essere riuscito a trovarla: a sostegno di questo potrebbero esserci la firma del patto di servizio con il quale l’ex coniuge rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro a seguito della richiesta della Naspi; la presentazione agli appuntamenti concordati con i centri per l’impego; le richieste di assunzione inviate tramite pec, raccomandata a/r o compilazione di form online o l’iscrizione a concorsi e la partecipazione alle relative prove concorsuali).


QUAL È IL PARAMETRO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE DOPO IL DIVORZIO

Il parametro dell’”adeguatezza dei mezzi”, fino alla sentenza delle Sezioni Unite, è stato quello del tenore di vita durante il matrimonio.
L’ordinanza 15774/2020 della Suprema Corte ha stabilito che i criteri dell’art. 5 della legge sul divorziocostituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.
In tema di separazione e divorzio le differenze emergono quindi anche nella quantificazione del mantenimento. Durante la separazione, questo è finalizzato a risolvere lo stato di debolezza economica in cui si trova il coniuge debole, sia in senso assoluto, che relativamente alla situazione in costanza di matrimonio (ad esempio per il mantenimento della moglie disoccupata), mentre dopo il divorzio il mantenimento è finalizzato a raggiungere “ in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.


ASSEGNO DIVORZILE QUANDO NON SPETTA

Con il divorzio, vengono meno i reciproci obblighi di assistenza materiale e morale, che avevano giustificato l’assegno di mantenimento, in fase di separazione personale.
Possiamo quindi dire che, in primo luogo, l’assegno divorzile non spetta quando i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti.
Ancora, possiamo dire che, anche una persona sprovvista completamente del reddito minimo, potrebbe non aver diritto a percepire alcun assegno di mantenimento se: è ancora giovane da riuscire a trovare un’occupazione; il matrimonio è stato talmente breve che il coniuge non ha avuto modo di apportare un contributo apprezzabile del ménage familiare; il coniuge non ha lavorato durante la vita matrimoniale esclusivamente per sua scelta e non per soddisfare esigenze superiori della famiglia; il coniuge non ha dato alcuna prova di aver cercato un’occupazione e di non averla trovata.
Infine la Suprema Corte stabilisce che l’assegno divorzile non spetta per il coniuge che ha una casa di proprietà (Cassazione, ordinanza n. 18816 del 23 settembre 2015, che ha escluso in questo senso il mantenimento della ex moglie dopo il divorzio).

Per una consulenza in materia di diritto di famiglia, lo Studio Legale degli Avv.ti Berti e Toninelli si trova a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5. Potete scrivere la vostra richiesta nel form presente al seguente link https://www.btstudiolegale.it/contatti/ oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@www.btstudiolegale.it
Lo Studio offre assistenza e consulenza legale in tutta Italia, in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze.