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L’art 73 dpr 309/90 e l’art.75 del testo unico sugli stupefacenti

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L’art 73 dpr 309 90 e l’art.75 del testo unico sugli stupefacenti

Le sanzioni per il possesso di droghe

Nel nostro ordinamento giuridico, la detenzione di sostanze stupefacenti è sanzionata dal DPR n. 309/1990, ed in particolare dall’articolo 73, per il caso di detenzione ai fini di spaccio e dall’art.75, per il caso di detenzione al fine di utilizzo personale.
All’interno della fattispecie ex art 73 dpr 309 del 90 che punisce il reato di spaccio di droga pena è ridotta in due casi: quando si tratta di droghe leggere e, nel caso dell’art 73 comma 5, quando è ravvisabile il fatto di lieve entità, comunemente conosciuto come “piccolo spaccio”.
La premessa da fare, pertanto, è che in Italia il possesso di sostanze stupefacenti, anche di quantità minime, a prescindere dall’uso personale di droga o meno, non è consentito dalla legge, quindi comunque si va incontro a sanzioni, nei casi più gravi, di natura penale, nei casi meno gravi, di natura amministrativa.
Le statistiche, soprattutto degli ultimi anni, dimostrano che il consumo di droghe è in aumento, in particolar modo tra giovani e giovanissimi. Tale fenomeno da sempre ha destato allarme sociale, imponendo nel tempo, diversi interventi al legislatore e correttivi della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Un tema di particolare rilievo è senza dubbio quello relativo alla repressione delle attività illecite in materia di stupefacenti (soprattutto spaccio di sostanze stupefacenti).
Nel presente contributo saranno analizzate le conseguenze dei reati realizzati attraverso attività di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché le altre ipotesi dalle quali deriva l’applicazione di sanzioni amministrative, trattandosi di condotte integranti illeciti amministrativi (e non reati) sempre nell’ambito dell’utilizzo di sostanze stupefacenti (arti 73 dpr 309/90 nel primo caso e art.75 d.P.R. 309/90 nel secondo caso).
Tale disciplina è stata ben regolata dal legislatore attraverso il d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, meglio conosciuto come “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” (da ora in poi Testo unico in materia di stupefacenti).
Di seguito ci occuperemo dell’analisi di quanto stabilito nell’articolo 73 e nell’art 75 del dPR 309/90.
Nello specifico, gli argomenti trattati saranno:


Come stabilire se una sostanza è considerata stupefacente. Le tabelle degli stupefacenti

Prima di esaminare gli aspetti legali del consumo o della detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope (art 73 dpr 309/90 e art.75 dpr 309/90), e quindi le conseguenze che sul piano giuridico incontra chi commette illeciti relativi a tali sostanze, cerchiamo di capire come identificarle.
Il Ministero della Salute ha realizzato alcune tabelle degli stupefacenti con l’indicazione di tutte le sostanze considerate stupefacenti e psicotrope. Si tratta di cinque tabelle, periodicamente aggiornate. Nello specifico, vengono aggiornate ogni volta che risulti necessario inserire una nuova sostanza o provvedere alla cancellazione di qualcuna di esse.

L’inserimento in una tabella degli stupefacenti, definisce giuridicamente una sostanza come “droga”.
L’oggetto della presente trattazione verterà sulle sostanze indicate nelle prime quattro tabelle degli stupefacenti, ovvero quelle collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti (art 73 dpr 309/90 e art.75 dpr 309/90). In tali tabelle sono indicate tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo delle autorità preposte sia nazionali che internazionali.
Si sottolinea che esiste anche un’apposita tabella nella quale sono riportati i medicinali realizzati a base di sostanze attive stupefacenti e sostanze psicotrope, anch’essa ai fini dell’art 73 dpr 309 del 90 e art.75 dpr 309/90, che pur essendo utilizzati per motivi terapeutici, per evitarne un abuso, la loro distribuzione necessita di una precisa regolamentazione.


Alcuni esempi di stupefacenti inseriti nelle tabelle

Le tabelle degli stupefacenti comprendono, a titolo esemplificativo:
prima tabella stupefacenti come l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero, gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili, le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili, le sostanze di tipo anfetaminico, ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate, ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale

seconda tabella stupefacenti come la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;

terza tabella stupefacenti come i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili

quarta tabella stupefacenti come le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III

quinta tabella stupefacenti come medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario.


Cosa si intende per spaccio di droga secondo l’articolo 73

Il nostro legislatore ha ritenuto l’attività di spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope una condotta di particolare disvalore sociale, tanto da configurarla come reato e non come illecito civile o amministrativo. Proprio l’art 73 dpr 309 del 90 (testo unico in materia di stupefacenti) sanziona come reato qualsiasi condotta adibita allo spaccio, come anche la detenzione con fini distributivi (spaccio). Nello specifico, la disposizione normativa in esame fa riferimento a “chiunque … coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Quindi, nel nostro Paese è vietata e penalmente perseguibile, qualsiasi attività, sia a titolo oneroso che gratuito, che comporta la cessione ad altre persone di sostanze stupefacenti. Per capirci, in linea di massima, anche il semplice gesto di regalare una “canna” o un “pezzo di fumo” ad amici, è una condotta rientrante nella fattispecie del reato di spaccio (art 73 dpr 309 del 90).
Quindi, la destinazione della sostanza allo spaccio è l’elemento costitutivo del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (ex multis Cassazione, sez. IV, sent. n. 39262/2008).


Qual è la pena prevista per spaccio di stupefacenti secondo l’articolo 73

Vediamo adesso, quale pena ha previsto il legislatore penale per tali condotte criminose previste dall’art 73 dpr 309 del 90, quindi la pena per lo spaccio di stupefacenti.
In base a quanto indicato nell’art 73 dpr 309/90 comma 1, colui il quale pone in essere condotte adibite a realizzare lo spaccio di sostanze stupefacenti o risulta detentore di una quantità di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con una multa la cui cifra può andare da un minimo di € 26.000 ad un massimo di € 260.000. Quindi, a parte la multa, chi realizza uno spaccio di droga, può andare incontro ad una pena detentiva dai sei ai vent’anni.
A tal proposito, va ricordato che pochi anni fa, la Corte Costituzionale, ha rimodulato la pena prevista per lo spaccio in base alla tipologia di droga oggetto di attività illecita. Nello specifico, in merito alla previsione di una pena detentiva, ha previsto che nei casi in cui l’oggetto del reato siano le c.d. “droghe leggere” si potrà subire la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468, mentre quando oggetto dello spaccio siano le c.d. “droghe pesanti” la pena per spaccio potrà oscillare tra gli otto e i venti anni (Corte Costituzionale, sent. n. 32/2014) più la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
Successivamente La Corte Costituzionale, con sentenza n. 40/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 73 dpr 309 del 90, comma 1, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.


Quando l’acquisto è considerato per uso personale di droga e si applica l’art.75

Potrebbe accadere che, nell’ambito di un controllo delle forze dell’ordine, ad esempio ad un posto di blocco, si venga trovati in possesso di un quantitativo minimo di sostanze stupefacenti. È importante sottolineare che non sempre, in questi casi, ci si espone alla pena per spaccio di droga, soprattutto nei casi di uso personale della droga.
La legge stabilisce che per poter individuare se la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è destinata ad uso esclusivamente personale e non a fini di spaccio (D.P.R. n. 309/1990, art.75, comma 1-bis, inserito dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36), si devono considerare una serie di elementi di fatto.
In primis, il quantitativo di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta, che non deve essere superiore al quantitativo massimo previsto dal Ministero (che appunto ha indicato in apposite tabelle, il quantitativo massimo di sostanza detenibile ai fini dell’utilizzo personale), poi le modalità di presentazione delle sostanze, il tutto tenendo conto non del peso lordo della sostanza, ma del quantitativo di “principio attivo”, nonché delle modalità di confezionamento e conservazione, ad esempio se frazionata o meno, e di tutte le altre circostanze del caso, che consentono di individuare la finalità di quella detenzione, ovvero se destinata ad uso personale di droga o meno (Cassazione, sez. III penale, sent. n. 16456/2020).
Ovviamente, queste circostanze sono solo elementi presuntivi tratti dalla casistica giurisprudenziale, dai quali poter desumere o escludere la finalità dell’agente circa la detenzione della sostanza stupefacente.


Quali sono i criteri per poter parlare di uso personale della droga ex art.75

Questi vanno considerati come indicatori di massima, nel senso che, ad esempio, se un soggetto detiene sostanze stupefacenti in quantità non superiore ai limiti massimi indicati con il decreto del Ministro della salute, ma da altre circostanze emerge che la detenzione non è adibita all’uso strettamente personale delle sostanze stupefacenti (ad esempio viene rinvenuto il materiale per il confezionamento delle dosi, come bustine di plastica oppure una bilancia di precisione), il reato di spaccio può ritenersi integrato.
Invece, se un soggetto detiene sostanze stupefacenti in quantità superiore ai limiti massimi indicati dal predetto decreto del Ministro, ma dalle altre circostanze dell’azione possa ritenersi che la detenzione sia giustificata dal consumo personale della droga in questione (ad esempio, come “scorta” personale o come “acquisto di gruppo“), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi non configurabile (in tal senso, Cassazione, sez. III penale, sent. n. 16456/2020).
Come precisato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, spesso il frazionamento della droga ed un importante quantitativo detenuto, rendono palese che si tratti di una condotta rientrante nel reato di spaccio.
Ai fini della configurazione della detenzione per uso personale di droga, possono entrare in gioco anche altre particolari circostanze. Ad esempio, “il costo della droga, le condizioni economiche dell’imputato che depongano significativamente per l’una o per l’altra finalità … la qualità di tossicodipendente, la diversità tipologica delle sostanze stupefacenti, le condizioni economiche dell’imputato, l’accertato e pregresso compimento di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità della custodia della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio o alla pesatura della sostanza stupefacente” (Cassazione, sez. IV, sent. n. 1181/1994, richiamata nelle recenti pronunce).
In sintesi, per valutare se il quantitativo di stupefacente (cioè quella sostanza che è inclusa nelle tabelle degli stupefacenti) rinvenuto, è finalizzato all’uso personale della droga (con la conseguente applicazione dell’art.75, oppure al contrario allo spaccio di sostanze stupefacenti (ex commi 1 e 4 art 73 dpr 309 del 90), occorre fare riferimento a tutte le circostanze del singolo caso concreto.


Cosa si intende per spaccio di lieve entità previsto al comma 5 dell’articolo 73

Quando i fatti sono considerati di lieve entità per i mezzi utilizzati, per le modalità o le circostanze dell’azione, per la qualità e quantità delle sostanze stupefacenti o psicotrope ritrovate, la pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa può oscillare tra € 1.032 a € 10.329 (art 73 dpr 309 del 90, comma 5).

Dunque, l’art 73 dpr 309 del 90, al quinto comma recita come segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.
Sul concetto di “lieve entità”, introdotto nel quinto comma dell’art 73 del dPR 309/90, nel 2013 (con il decreto legge n. 146/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2014), è opportuno soffermarsi per comprendere effettivamente quando può invocarsi, cioè quali circostanze determinano la configurazione dell’illecito come di lieve entità. Il legislatore, con il citato intervento, ha attribuito a questa circostanza una vera e propria autonomia, in quanto in passato era considerata solo una circostanza attenuante dall’articolo 73, primo comma.
La qualificazione dell’art 73 comma 5 come fattispecie autonoma di reato e non come circostanza attenuante, ha  rilevanti conseguenze sul piano applicativo, pressoché favorevoli al soggetto agente, ad esempio quella di rendere inapplicabile il meccanismo del bilanciamento delle circostanze ex art. 69 comma 4 codice penale, con eventuali aggravanti.


Quali sono i criteri per la lieve entità dello spaccio ex articolo 73 comma 5

Quindi, quando dalle circostanze del fatto concreto, indicate nella disposizione normativa, la condotta posta in essere dall’agente sia connotata da una minore gravità, il fatto commesso può considerarsi “lieve”.

Per identificare i caratteri specifici, è stato necessario un intervento della Cassazione, la quale ha innanzitutto chiarito la necessità di una valutazione caso per caso, non essendo possibile dettare una regola generale valevole per ogni situazione.
Inoltre, l’eventuale carattere continuativo ed organizzato, o la suddivisione in dosi (non sempre destinata a grandi piazze di spaccio), non per forza escludono la minore gravità del reato. Infatti, tali circostanze, non possono assumere rilievo decisivo, se non sono affiancare da altre circostanze che ne determinano l’offensività.
Pertanto, come anticipato, sarà tutto nelle mani del giudice, il quale dovrà valutare la situazione nel suo complesso prima di decidere sull’entità del reato commesso (Cassazione, sent. n. 13982/2018; Cassazione, sent. n. 46495/2017; Cassazione, sent. n. 39374/2017).


Alcuni esempi di spaccio di sostanze stupefacenti considerato “piccolo” ex art 73 comma 5

In merito sempre alla previsione inserita nell’art 73 dPR 309/90, la lieve entità del fatto è stata oggetto di diversi orientamenti, non sempre pacifici, della giurisprudenza. Essendo la questione complessa ed il confine tra la lieve entità e il reato di spaccio nella sua forma piena, particolarmente sottile, dobbiamo fare alcuni esempi, per capire come può variare l’applicazione della norma in base al caso concreto.
Per potersi applicare il comma cinque dell’art 73 dpr 309 del 90, è importante che, dagli elementi e circostanze del reato, emerga una portata minore dell’attività criminosa commessa dello spacciatore (e di eventuali correi). Ad esempio, in presenza di una minima quantità di sostanze stupefacenti, e/o in presenza di uno scambio di denaro, ma con guadagno minimo da parte dello spacciatore.
In tutti questi casi, l’applicazione del “piccolo” spaccio di sostanze stupefacenti, consente una più adeguata proporzione tra la gravità del reato commesso e la pena per lo spaccio (in tal senso: Tribunale di Macerata, Sez. GIP/GUP, 18 ottobre 2017; Tribunale di Larino, sent. n. 66 del 9 febbraio 2017).
Da alcuni anni a questa parte si assiste ad una maggiore applicazione della fattispecie del c.d. piccolo spaccio (minore entità e offensività dell’attività posta in essere). Alcuni giudici hanno addirittura ritenuto che si possa applicare il reato di spaccio “piccolo” ex articolo 73 comma 5, anche nei casi in cui vi sia una reiterazione nel tempo delle attività di spaccio, anche se si tratti di droga pesante e l’agente sia trovato in possesso diverse dosi. Oppure nei casi in cui lo spaccio sia realizzato tramite una vera organizzazione di persone o cose (Tribunale di Macerata, Sez. GIP/GUP, 18 ottobre 2017; Tribunale di Larino, sent. n. 66 del 9 febbraio 2017).


Quando si applica la “non punibilità per particolare tenuità del fatto” all’articolo 73

Nel 2015 il legislatore ha introdotto l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto all’art. 131 bis nel codice penale, con il quale si afferma che: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Questa disposizione è direttamente applicabile al caso esaminato previsto dall’articolo 73, comma 5 del dPR 309/90, che come detto prevede, oltre ad una multa, la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla luce delle due norme esaminate (art 73 dpr 309 90 e articolo 131 bis cod. pen.) è evidente che applicando la disposizione indicata nel codice penale all’art 73 dpr 309 90), il risultato non è quello di ottenere una mera riduzione della pena, ma di escludere del tutto la punibilità dell’azione realizzata, anche qualora la condotta illecita (piccolo spaccio) sia stata effettivamente posta in essere dall’agente e dagli eventuali correi.
Dall’analisi della giurisprudenza recente in materia, emerge che tutto è rimesso nelle mani del giudice, il quale valutata la situazione nel suo complesso (e cioè le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo), sceglierà se applicare o meno istituto in esame (ex multis, Cass., sent. n. 36616/2017).
La Cassazione ha ritenuto applicabile l’istituto in esame anche nei casi in cui l’imputato aveva già collezionato altre denunce, sempre per reati collegati a sostanze stupefacenti, affermando che l’art. 131 bis cod. pen., nel definire i casi in cui è possibile applicare l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, e nel definire in quali casi un comportamento può ritenersi abituale, non ricomprende l’ipotesi di esistenza di altre denunce a carico dell’agente per reati dello stesso tipo, ma fa riferimento solo alle ipotesi di condotte seriali, identificate tramite procedimenti penali sia definiti che ancora pendenti (Cass. sent. n. 36616/2017).


Cos’è il verbale di contestazione ai sensi dell’art.75 DPR 309/90

L’articolo 75 del dpr 309/90 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di chiunque – illecitamente – importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dai casi consentiti dalla legge (ad esempio con apposite autorizzazioni per scopi medici).
Diversamente da quanto abbiamo visto prima, (ovvero per il reato di spaccio e traffico di stupefacenti ex art 73 dpr 309/90 del testo unico stupefacenti), l’articolo 75 punisce, con sanzione amministrativa, la detenzione di sostanze stupefacenti, finalizzata all’uso personale della droga.
In sostanza, avviene che al momento del controllo da parte delle Forze dell’Ordine, una volta accertato il possesso di sostanze stupefacenti, si procede alla contestazione immediata. Viene cioè elevato un verbale di contestazione, ai sensi dell’art.75 dPR 309/1990.
La sostanza rinvenuta viene sottoposta a sequestro, per essere poi analizzata da un laboratorio al fine di identificarne il contenuto e, soprattutto, la quantità di principio attivo. Il laboratorio deve fornire i risultati entro dieci giorni.
Ai sensi dell’art.75 comma 3, le forze dell’ordine procedono sia ad effettuare la segnalazione alla Prefettura competente e sia, nel caso in cui il possessore sia trovato alla guida di un veicolo o ciclomotore, anche al ritiro immediato della patente di guida o del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo, per un periodo di trenta giorni.
Si precisa che, qualora dall’analisi risulti inesistente il principio attivo, la segnalazione e il procedimento non hanno seguito alcuno.


Come si articola il procedimento amministrativo dinanzi al Prefetto in seguito al verbale ex art.75

Come anticipato, al momento della contestazione ai sensi dell’art.75 dPR 309/90, le Forze dell’Ordine provvedono a trasmettere le informazioni, ovvero la segnalazione in Prefettura.
Ai sensi dell’articolo 75 comma 4, una volta ricevuta e analizzata tale segnalazione (di regola entro quaranta giorni dalla stessa, ma il termine non è perentorio), il Prefetto, valutata la fondatezza dell’accertamento effettuato, e con ordinanza, convoca dinanzi a sé il soggetto segnalato “per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito” a sottoporsi ad un programma di trattamento terapeutico e socio-riabilitativo. Non è obbligatorio presentarsi al colloquio, ma non conviene disertarlo, per i motivi che si di seguito saranno specificati.
Il procedimento innanzi al Prefetto è un procedimento amministrativo e non penale, in cui il Prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca il segnalato dinanzi a sé, può essere spiegata opposizione avanti al Giudice di Pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato, mentre nel caso in cui si tratti di persona minorenne, l’opposizione andrà presentata al Tribunale per i Minorenni. Va precisato che, qualora si tratti di un minore, il Prefetto convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, per informarli della situazione, rappresentandogli dell’esistenza delle strutture per iniziare programmi terapeutico e socio-riabilitativi.


Quali sono le possibili sanzioni erogabili ex art.75 dPR309/90?

Dalle risultanze di tale colloquio deriverà la decisione del Prefetto relativa alle sanzioni amministrative da irrogare o in merito all’archiviazione del procedimento.
Le sanzioni vengono irrogate tramite decreto e possono essere:
– “sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
– sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
– sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
– sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario”
La durata delle sanzioni amministrative dipende dalla sostanza rinvenuta, nello specifico, se si tratta di droghe pesanti o di droghe leggere.
Le sanzioni vanno da uno a tre mesi per le droghe leggere (tre anni sono previsti, invece, per la sospensione della patente di guida) e da due mesi ad un anno per le droghe pesanti.
Avverso il decreto con il quale vengono irrogate le sanzioni, è possibile spiegare opposizione dinanzi al giudice ordinario (Giudice di Pace o Tribunale).


Quando ricorre il semplice ammonimento del Prefetto previsto dall’art.75

Nei casi di minore gravità, dove la condotta realizzata dal soggetto non sia preoccupante né per il soggetto stesso, né per la collettività, il colloquio con il Prefetto può anche concludersi con una semplice raccomandazione a non far più uso di sostanze stupefacenti. Lo stesso articolo 75, prevede in questi casi che, se ricorrono circostanze ed elementi idonei a far presumere che la persona fermata si asterrà, per il futuro, dal ripetere le stesse condotte, al posto della sanzione amministrativa, e limitatamente alla prima volta, il Prefetto può chiudere il procedimento dinanzi a sé con l’invito formale non fare più uso di sostanze stupefacenti. Tale tipologia di ammonizione, si accompagna all’avvertimento che in caso di reiterazione della condotta illecita, non potrà più sottrarsi ad alcuna forma di sanzione (sia dell’art.75 che, nei casi gravi dell’art 73 dpr 309 del 90). È il caso di evidenziare che, la mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al primo comma dell’art.75, ovvero alla sospensione dei vari documenti summenzionati, per il periodo di tempo previsto.


Cosa accade in caso di seconda segnalazione ex art.75 dpr 309/90?

Una situazione che può facilmente verificarsi in caso di frequente uso personale di droga è una seconda segnalazione ex art.75.
Se la prima volta, tutto si è risolto con un invito formale a non fare più uso di sostanze stupefacenti e senza sanzioni amministrative, indubbiamente tale situazione non potrà verificarsi nuovamente. Di tale circostanza, il segnalato viene anche formalmente avvertito in sede di primo colloquio. Infatti, anche se la seconda segnalazione ex art.75 arriva a distanza di diversi anni dalla prima, verranno, irrogate tramite decreto del Prefetto, le sanzioni previste dalla disposizione esaminata, ovvero la sospensione
– della patente di guida o divieto di conseguirla, la sospensione della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirla;
– del passaporto o di documento equipollente o il divieto di ottenerli;
– del permesso di soggiorno per motivi turistici o il divieto di ottenerlo se si è cittadini extracomunitari.


Cosa succede se si ravvisa una particolare pericolosità sociale del soggetto segnalato

Inoltre, quando oltre alle segnalazioni e sanzioni irrogate ai sensi dell’art.75 dPR 309/90, vi sono state anche altre condanne del soggetto segnalato, può evidenziarsi una situazione dalla quale emerge una particolare pericolosità dell’agente (anche se non si ravvisa una fattispecie per l’applicazione dell’art 73 dPR 309/90).
In tali circostanze, il Questore – al quale anche viene inviata la segnalazione ex art.75 bis – potrà disporre delle misure di sicurezza con durata massima di due anni, come ad esempio come il divieto di frequentare alcuni luoghi pubblici o il divieto di allontanarsi dal luogo di residenza.
Si sottolinea che, nella prassi, solitamente in caso di prima segnalazione per possesso di droghe come ad esempio, hashish (il cd. fumo) o marijuana, si verrà solamente ammoniti, invece, in caso di possesso di altre droghe come, cocaina, eroina, anfetamine, LSD o ecstasy, la procedura amministrativa proseguirà – anche se si tratta di prima segnalazione – attraverso una proposta di affidamento volontario al SerT (oggi SERD) proprio per iniziare un programma terapeutico socio-riabilitativo, questo perché trattandosi di droghe di una certa portata non è possibile “chiudere un occhio” (art.75, comma 2, DPR 309/1990).

art 73 dpr 309 90 e art.75 testo unico stupefacenti


Cosa sono le memorie difensive che possono essere presentate nel procedimento amministrativo avanti al Prefetto dopo la segnalazione effettuata ai sensi dell’art.75

A seguito della contestazione immediata da parte delle Forze dell’Ordine, come già detto, viene elevato il verbale ex comma 3 art.75 dPR 309/90. Trasmessa la segnalazione al Prefetto, lo stesso valuterà la fondatezza o meno della stessa, con ordinanza (anche convocando il segnalato).
Di regola, entro trenata giorni dalla contestazione, il soggetto segnalato ha la possibilità di presentare al Prefetto delle memorie difensive (art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689), oppure dei documenti o un’istanza per essere ascoltato (c.d. richiesta di audizione). Si precisa che, tale termine di trenta giorni, non è un termine perentorio, essendo possibile presentare tali memorie anche in una fase successiva del procedimento. Di regola, il soggetto segnalato potrebbe anche redigere autonomamente tali scritti difensivi, ma data la delicatezza della situazione, è sempre meglio rivolgersi al proprio legale di fiducia.
Solitamente, tramite tali memorie difensive si cerca di rendere nota alla Prefettura l’occasionalità o/e la tenuità della condotta illecita posta in essere dal soggetto. Nella maggior parte dei casi, si fa leva sulle condizioni di stabilità lavorativa, sociale, culturale o familiare del segnalato, oppure sull’assenza di precedenti penali di nessun genere, proprio per far emergere la non abitualità della condotta illecita. E come consigliato, è sempre meglio lasciar fare ad un avvocato esperto in ambito penale, per evitare di peggiorare la situazione.


IL SerD/ SerT è obbligatorio?

Il servizio per le tossicodipendenze, meglio noto come SerT (o SerD come recentemente rinominato), è un servizio pubblico, dislocato nei distretti di tutte le Aziende Sanitarie Locali, del Sistema Sanitario Nazionale italiano, dedicato a curare, prevenire e riabilitare i soggetti che hanno problemi relativi all’abuso e alla dipendenza da sostanze stupefacenti o, in genere droghe, e più generalmente i soggetti con problema di dipendenza (non solo da sostanze, ma ad esempio anche nel caso delle ludopatie). Il comma 2 dell’art.75 del testo unico sugli stupefacenti, prevede che, al ricorrere dei presupposti richiesti, il soggetto segnalato venga invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o un altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze. In realtà, tutti i soggetti che vengono segnalati alla prefettura, vengono segnalati anche al SerD, anche se non sono obbligati a svolgere il programma consigliato.
Quindi il SerD/ SerT è obbligatorio? No, ma per monitorare la propria posizione e soprattutto se si ha urgenza di utilizzare i documenti che vengono sospesi (come la patente di guida), è molto utile documentare alla Prefettura, di aver concluso con esito positivo un programma terapeutico o educativo o aver svolto gli esami tossicologici con esiti negativi, questo è necessario anche per ottenere, come dicevamo, la revoca delle sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto o delle misure di sicurezza, eventualmente disposte dal Questore.
In alcuni casi, sottoporsi al programma terapeutico con esito positivo, consente di evitare del tutto la sanzione amministrativa della sospensione della patente.
Per dovere di completezza, si ricorda che, in via generale, nei casi in cui un soggetto si trovi a scontare una pena detentiva – non superiore ai sei anni – anziché scontare in carcere la pena può beneficiare del c.d. affidamento in prova per motivi terapeutici, seguendo un programma personalizzato in base alle sue esigenze. Si tratta di una particolare forma di misura alternativa della pena, prevista dall’articolo 94 dPR 309/90, rivolta a coloro che sono condannati a scontare una pena detentiva e risultano tossicodipendenti o alcoldipendenti.


Come funziona la sospensione della patente di guida prevista dall’art.75

Una delle questioni più spinose è quella inerente la sanzione della sospensione della patente di guida per un dato periodo di tempo. In sostanza, è previsto all’art 75 dpr 309 del 90 il ritiro della patente.
In realtà, la procedura inizia con la comunicazione alla Motorizzazione Civile, da parte della Prefettura della segnalazione ex art.75 del soggetto interessato. Lo stesso dovrà, periodicamente recarsi dinanzi alla Commissione medica locale, la quale avrà il compito di verificare se il soggetto segnalato è idoneo o meno – dal punto di vista psico-fisico – alla guida. Si segnala che la procedura di cui si discute è una procedura lunga e particolarmente onerosa per il segnalato, infatti sarà a sua cura e saranno a sue spese ad una serie di esami che dimostrino che non faccia uso di sostanze stupefacenti. La tipologia di analisi ed esami richiesti varia a seconda della Commissione medica locale alla quale ci si reca, ma in linea di massima richiedono prevalentemente il controllo delle urine da ripetersi per tre volte in un mese o il c.d. esame del capello.
Nel caso in cui gli esami richiesti diano esiti negativi, sarà la Commissione Medica Provinciale a concedere il nulla osta e, trascorso il periodo previsto dalla sanzione amministrativa, verrà restituita la patente al soggetto segnalato. In questi casi, la patente di guida verrà rinnovata inizialmente per un tempo determinato (ad esempio un solo anno), allo scadere del quale, il soggetto dovrà sottoporsi nuovamente agli esami richiesti per provare il perdurare della sua idoneità alla guida. Solo superando anche tali esami, la patente verrà resa nuovamente.


Cosa succede al casellario giudiziale con l’applicazione dell’art.75?

Una delle domande più frequenti, proveniente soprattutto da giovani e giovanissimi è volta a capire quali sono le tracce lasciate dalla segnalazione ex art 75, soprattutto sul casellario giudiziale.

Precisiamo subito che anche quando il Prefetto ritiene di dover formulare il solo invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, come negli altri casi, la segnalazione resta agli atti della Prefettura e viene inserita in alcune banche dati delle Forze dell’Ordine (c.d. CED), risultando ad esempio, in caso di controlli su strada (quando si viene fermati ad un posto di blocco) effettuati da Polizia o Carabinieri. In caso di posto di controllo delle Forze dell’Ordine, chi risulta segnalato in passato ai sensi dell’art.75 dpr 390/90, potrebbe essere maggiormente attenzionato e sottoposto, magari a perquisizione.
Dunque, tutti i dati relativi alle segnalazioni e ai vari procedimenti amministrativi dell’art.75 del dPR 309/90, per fini statistici, vengono trasmessi, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell’Interno. Questo organo gestisce l’archivio per l’inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) dei dati inerenti al monitoraggio della popolazione tossicodipendente, con correlate informazioni anagrafiche, di stato civile, dei vari ed eventuali titoli di studio posseduti, del lavoro eventualmente svolto, nonché delle sostanze stupefacenti sequestrate. Sono conservati e utilizzati per le statistiche anche tutte le informazioni inerenti agli esiti dei colloqui, alle sanzioni applicate, nonché ai provvedimenti di sospensione o archiviazione.
Trattandosi di un provvedimento amministrativo, la contestazione dell’art.75, non va mai ad intaccare la “fedina penale” del segnalato, non avendo rilevanza penale. Quindi il soggetto coinvolto resterà incensurato e la eventuale sanzione amministrativa non sarà annotata nel casellario giudiziale.
Al contrario, in caso di condotta rientrante nella previsione dell’art 73 dpr 309 del 90, la situazione è diversa: trattandosi di un illecito, non più amministrativo, ma penale, una eventuale condanna per il reato di spaccio di droga, risulterà dal certificato del casellario penale.

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