Nella disciplina della figura dell’amministratore di sostegno poteri e doveri sono indicati nel decreto di nomina e nel codice civile.
In particolare, il giudice tutelare attribuisce all’amministratore di sostegno poteri idonei a soddisfare le specifiche esigenze del beneficiario, mentre i doveri sono di norma indicati negli articoli 404 e seguenti del codice civile, dedicati allo specifico istituto dell’amministrazione di sostegno. Infine, parte della disciplina dell’amministratore di sostegno è mutuata da quella del tutore (art. 411 c.c.).
In tema di poteri dell’amministratore di sostegno, i temi da trattare sono:
- I poteri dell’amministratore di sostegno e l’oggetto dell’incarico
- Amministratore di sostegno poteri: la rappresentanza esclusiva
- L’assistenza necessaria
- Gli atti minimi e gli atti personalissimi
- Amministrazione ordinaria e straordinaria
- Atti compiuti in violazione delle norme di legge o delle disposizioni del giudice
I poteri dell’amministratore di sostegno e l’oggetto dell’incarico
Come si è detto, è il giudice tutelare che, identificando l’oggetto dell’amministrazione, attribuisce all’amministratore di sostegno poteri per realizzarlo. Infatti l’art. 405 comma 5 n. 3) e 4) c.c. stabilisce che il decreto di nomina deve contenere l’indicazione “dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario” e “degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno”.
Inoltre l’art. 409 comma 1 c.c. così recita: “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”.
Infine l’art. 411 comma 4 c.c. dispone che: ”il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. ”
Se ne ricava che il giudice tutelare, per mezzo del decreto di nomina, attribuisce all’amministratore di sostegno poteri specifici per compiere atti determinati (ad esempio quello di operare sul conto corrente bancario dell’interessato), e poteri più generici, purché funzionali all’oggetto dell’incarico, cioè la miglior tutela dell’amministrato, e nei limiti di tale oggetto. Quindi il decreto assegna all’amministratore di sostegno poteri non solo espressamente indicati nel provvedimento, ma anche quelli impliciti, necessariamente funzionali all’incarico.
Amministratore di sostegno poteri: la rappresentanza esclusiva
In particolare, da un lato, sono attribuiti all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza esclusiva e cioè quelli richiamati dall’articolo 405 comma 5 n. 3) c.c. che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Questo vuol dire che l’amministratore di sostegno può sostituirsi totalmente nel compimento di alcuni atti, i cui effetti ricadono però sul beneficiario. È il giudice tutelare che, valutato il singolo caso, attribuisce espressamente all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza esclusiva. Alcuni esempi possono essere la gestione delle quote di una società. Oppure la gestione del conto corrente intestato al beneficiario, oppure ancora la instaurazione o la prosecuzione di un giudizio civile in cui il beneficiario è attore o convenuto.
La rappresentanza esclusiva ha un’ulteriore conseguenza, e cioè che al beneficiario è precluso il compimento di quegli specifici atti, perché il giudice ha ritenuto, nel singolo caso, che potrebbero avere conseguenze negative per il beneficiario stesso, laddove non gestiti correttamente. In altri casi è la legge stessa che presume che i beneficiari non siano in grado di valutare la convenienza di alcuni atti. In sintesi, il beneficiario perde completamente la capacità di agire per questi specifici atti.
L’assistenza necessaria
Dall’altro lato il provvedimento di nomina assegna all’amministratore di sostegno poteri di assistenza necessaria, nel compimento di alcuni atti, da parte del beneficiario, sulla base dell’art. 405 comma 5 n. 4) c.c.. In questo caso, il giudice ha ritenuto che l’amministrato possa compiere questi atti, ma non da solo: occorre che sia assistito dal proprio amministratore e gli atti dovranno essere posti in essere congiuntamente, cioè con il consenso di entrambi. La capacità di agire del beneficiario non è quindi azzerata, come per il caso precedente, ma solamente ridotta. Alcuni esempi di assistenza necessaria potrebbero essere la individuazione di un alloggio per il beneficiario, o delle terapie più idonee alla sua salute psicofisica, oppure la verifica di alcuni presupposti per accedere allo “scudo fiscale”.
Gli atti minimi e gli atti personalissimi
Per tutti gli atti per i quali il giudice non abbia disposto per l’amministrazione di sostegno poteri di rappresentanza esclusiva o di assistenza necessaria, il beneficiario conserva una piena capacità di agire.
Si tratta dei cosiddetti atti minimi, cioè quelli necessari a soddisfare le elementari esigenze della vita quotidiana. Il pagamento delle bollette, la riscossione della pensione, l’acquisto di beni e servizi di prima necessità. Ma anche l’acquisto la spesa alimentare, degli abiti e dei prodotti farmaceutici. Sono caratterizzati per avere un impatto minimo sul patrimonio dell’interessato. Al tempo stesso, permettono a questi di estrinsecare la propria personalità, valorizzando i residui spazi di autonomia.
Tra gli atti per i quali l’amministrato gode di capacità di agire vi sono anche i cosiddetti atti personalissimi. Sono gli atti strettamente legati alla sfera personale, fisica, affettiva ed intima della persona, tali che per il compimento di questi non è possibile concepire il meccanismo della sostituzione dell’amministratore di sostegno.
Sono atti personalissimi, ad esempio, il matrimonio, la separazione, il divorzio, il riconoscimento del figlio naturale, il disconoscimento del figlio legittimo, il testamento.
Sulla base dell’art. 411 comma 4 c.c. precedentemente richiamato (che attribuisce al giudice la facoltà di estendere all’amministrato le limitazioni previste per l’interdetto), solo in casi particolarmente gravi, la capacità di porre in essere gli atti personalissimi può essere sottoposta all’intervento dell’amministratore di sostegno, senza che tuttavia possa trascendere in una vera e propria sostituzione. In altre parole, il giudice tutelare non può attribuire all’amministratore di sostegno poteri che sostituiscano l’esercizio dei diritti personalissimi dell’interessato, ma tuttalpiù può prevedere una concorrente attività di supporto.
Amministrazione ordinaria e straordinaria
Quando il giudice assegna all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza e assistenza, può individuare atti di amministrazione straordinaria.
Rientrano tra gli atti di amministrazione ordinaria, tutti quelli che concernono la vita quotidiana dell’amministrato, che concernono la conservazione del patrimonio e non comportano un rischio elevato di alterazione dello stesso. È possibile indicare, a titolo di esempio, gli atti minimi che prima abbiamo descritto, la riscossione della pensione o dei canoni di locazione, il pagamento delle tasse e delle bollette, l’acquisto di beni mobili. In questi casi non è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Sono invece atti di amministrazione straordinaria, quelli che esulano dalla gestione quotidiana del patrimonio dell’interessato e sono, appunto, eccezionali. Il loro compimento potrebbe danneggiare notevolmente il patrimonio del beneficiario. Si può indicare, ad esempio, l’acquisto o la vendita di un immobile, il riscatto parziale o totale di una polizza assicurativa. Ma anche l’investimento o il disinvestimento in titoli e in obbligazioni.
Per gli atti di straordinaria amministrazione indicati agli articoli 374 e 375 c.c. (anche se non espressamente richiamati nel decreto di nomina), la legge prescrive una cautela ulteriore: che l’amministratore debba avvalersi dell’autorizzazione del giudice tutelare.
Oltre a questi, il giudice tutelare può, caso per caso, individuare ulteriori atti che richiedono detta autorizzazione.
Atti compiuti in violazione delle norme di legge o delle disposizioni del giudice
Cosa succede:
- quando sono esercitati dall’amministratore di sostegno poteri in assenza dell’autorizzazione del giudice?
- se il beneficiario compie atti per i quali è prevista la rappresentanza esclusiva o la assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno?
- quando sono esercitati dall’amministratore di sostegno poteri che vanno oltre l’oggetto della tutela?
A queste domande risponde l’art. 412 c.c., che prevede, in linea generale, il regime della annullabilità degli atti dell’amministratore di sostegno e del beneficiario, compiuti in violazione di legge o in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico.
Se, ad esempio, il decreto conferisce all’amministratore di sostegno poteri di gestione del conto corrente del beneficiario fino ad una certa somma (ad esempio 5.000,00 euro), gli atti dell’amministratore che superano questa somma non autorizzati dal giudice, saranno annullabili. Altro esempio è il caso in cui il provvedimento del giudice attribuisce all’amministratore di sostegno poteri di vendere un immobile del beneficiario, ma questo è venduto ad un prezzo inferiore a quello stabilito dal giudice, o al prezzo di mercato. Infine abbiamo il caso in cui il beneficiario compia, da solo, uno di quegli atti per cui il decreto di nomina conferisce all’amministratore di sostegno poteri di rappresentanza esclusiva o di assistenza necessaria.
Secondo il regime della annullabilità, gli atti compiuti, anche se invalidi, producono effetti provvisori fino alla sentenza di accoglimento dell’azione di annullamento.
È possibile poi che alcuni atti siano colpiti dalla sanzione della nullità. Questo non solo in caso di violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., ma anche quando si possa configurare non un eccesso di potere, ma una radicale carenza di potere. È il caso degli atti posti in essere dall’amministratore decaduto per scadenza del termine.
È pure il caso delle ipotesi richiamate negli articoli 596, 599 e 779 c.c. che riguardano la nullità di disposizioni testamentarie e delle donazioni.
Per richiedere una consulenza in materia, la sede dello Studio Legale Berti e Toninelli è in Piazza Garibaldi n. 5 a Pistoia. Offriamo assistenza a Pistoia, Prato, Firenze, Lucca ed in tutta Italia. Potete contattarci al seguente link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/
- L’usucapione - Agosto 4, 2022
- Il pignoramento delle autovetture - Luglio 23, 2022
- Il contest online - Luglio 23, 2022