Al momento stai visualizzando Le altre novità sulla legittima difesa
aula tribunale BTSudioLegale

Le altre novità sulla legittima difesa

Concludiamo l’analisi della riforma della legittima difesa, approvata lo scorso 28 marzo, con le altre modifiche apportate al codice di procedura penale, al codice civile e al Testo Unico in materia di spese di giustizia.

Per leggere l’articolo sulla prima parte della riforma, clicca QUI.

Per leggere l’articolo sulla legittima difesa prima della riforma, clicca QUI.

Per leggere l’articolo sull’eccesso di legittima difesa, clicca QUI.

L’aggredito non dovrà risarcire tutto il danno causato

Con la riforma della legittima difesa, il legislatore interviene in materia di responsabilità civile (risarcimento del danno) dell’aggredito, aggiungendo all’art. 2044 cod. civile (“non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”) il comma 2: “nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa”, disposizione sovrabbondante e inutile, poiché null’altro fa che ripetere, per la legittima difesa domiciliare, quello che è stato già detto per la legittima difesa tout court.

La disposizione introdotta al terzo comma è, invece, rilevante. Qualora  la causa di esclusione della punibilità penale prevista all’art. 55 comma 2 trovi applicazione, al danneggiato è dovuto non l’integrale ristoro del danno, ma un indennizzo, liquidato in base al prudente apprezzamento del giudice.

 

Maggiore tutela “nel” processo e “dal” processo

La riforma non ha solamente l’obiettivo di garantire un pieno diritto alla autodifesa nella propria abitazione ma, ancor prima, quello di evitare di sottoporre colui che si è dovuto difendere da una aggressione, ad un processo che comporterebbe sofferenze ulteriori.

La riforma non si limita a modificare l’istituto della legittima difesa, ma incide anche nel codice di procedura penale all’art. 132 bis disp. att. (formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi) e nel Testo Unico in materia di spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002, introducendo l’articolo 115 bis.

Da un lato, si cerca di rendere più veloce il processo a carico dell’aggredito: il nuovo art. 132 bis disp. att. c.p.p. impone di dare priorità nella formazione dei ruoli e nella trattazione, ai processi per omicidio colposo e lesioni colpose per eccesso di legittima difesa.

Inoltre, il novello art. 115 bis del D.P.R. n. 115/2002, pone a carico dello Stato le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, in caso di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o proscioglimento per legittima difesa domiciliare, o per eccesso colposo ex art. 55, comma 2 cod. penale.

 

Pene più severe per alcuni reati

Infine, la riforma del 2019 inasprisce le pene previste agli articoli 614 (violazione di domicilio), 624-bis (furto in abitazione) e 628 (rapina).

La reclusione per la violazione di domicilio, da sei mesi a tre anni, viene sostituita con la reclusione da uno a quattro anni. Anche l’aggravante del fatto commesso con violenza su cose o persone, o da persona travisata, passa “da uno a cinque anni” a “da due a sei anni” di reclusione.

La detenzione per il reato-base del furto in abitazione, viene aumentata “da tre a sei anni” a “da quattro a sette anni”. Viene inasprita anche la sanzione nel caso dell’aggravante di cui al comma 3, punita con la reclusione da cinque a dieci anni e una multa da 1’000,00 a 2’500,00 euro. In tema di furto in abitazione, la riforma modifica l’art. 165 cod.pen (obblighi del condannato) per il quale l’accesso alla sospensione condizionale della pena è subordinato al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Nel reato di rapina, il minimo edittale viene innalzato da quattro a cinque anni di reclusione per la fattispecie base, mentre passa da cinque a sei anni per le ipotesi aggravate del comma 3, e da sei a sette anni per l’ipotesi del comma 4 (il massimo edittale rimane, rispettivamente, di dieci anni per la fattispecie base e venti anni per le ipotesi aggravate). Nei casi del comma 3 viene aggravata anche la multa, che da oggi ha una “forbice” da 2’000,00 a 4’000,00 euro.

 

Lo Studio Legale degli Avvocati Enrico Berti e Gabriele Toninelli offre assistenza, consulenza e rappresentanza in materia civile e penale. Clicca QUI per maggiori informazioni e QUI per vedere gli altri servizi offerti.

Per richiedere una consulenza in materia, lo Studio Legale Berti e Toninelli si trova a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5. Offriamo assistenza e consulenza su tutto il territorio nazionale ed in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Firenze e Lucca. Per contattarci, potete utilizzare questo link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/


BT Studio Legale
Latest posts by BT Studio Legale (see all)