Le denunce contro ignoti.
A cosa serve presentare le denunce contro ignoti
In questo articolo vediamo quali sono le principali caratteristiche delle denunce contro ignoti, nonché le conseguenze scaturenti dalla trasmissione della denuncia alla Procura della Repubblica competente.
Anche quando le vittime di un reato non hanno contezza immediata dell’identità dell’autore del fatto delittuoso, hanno la possibilità di sporgere denunce contro ignoti. Si pensi, ad esempio al caso di una denuncia per furto nella propria abitazione durante il periodo di ferie, o del danneggiamento della propria automobile nottetempo, o ancora al caso di una rapina effettuata con volto coperto.
In tutti questi casi, contrariamente a quanto ritengono in molti, non è affatto inutile sporgere denuncia presso gli uffici delle forze dell’ordine ( Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc..) oppure alla Procura della Repubblica.
Le conseguenze della segnalazione ai Carabinieri oppure alle altre forze dell’ordine di un presunto fatto di reato, anche senza l’indicazione delle persone a cui è attribuito, consistono da una parte nell’avvio di un procedimento penale a carico di ignoti, e dall’altra parte nella effettuazione di indagini finalizzate ad accertare il fatto e l’identità del presunto colpevole.
Se le ricerche del presunto colpevole hanno esito negativo, il Pubblico Ministero può avanzare richiesta di archiviare le denunce contro ignoti. A tale richiesta può opporsi la persona offesa, la quale al momento della presentazione della denuncia alla Procura della Repubblica o alle forze dell’ordine, può richiedere di essere avvisata della richiesta di archiviazione (art. 408 comma 2 c.p.p.).
In ogni caso, per conoscere lo stato dei procedimenti che hanno preso le mosse da denunce contro ignoti, è possibile rivolgere un’istanza alla procura competente, ai sensi dell’art. 335 c.p.p..
In passato e fino al 2013, il certificato che attestava l’archiviazione delle denunce contro ignoti (c.d. di chiusa inchiesta) era richiesto dalle compagnie assicuratrici per liquidare l’indennizzo conseguente al furto o all’incendio di un autoveicolo. Ad oggi, il certificato è necessario solamente quando si procede per il reato di frode assicurativa ex art. 642 c.p.
I temi affrontati nel presente articolo sono:
- Denunce contro ignoti: cos’è una denuncia
- Qual è la differenza tra denuncia e querela
- Quando e come è possibile sporgere denunce contro ignoti
- Come avviene la trasmissione delle denunce contro ignoti alla procura
- Come avviene la ricerca degli indagati a seguito delle denunce contro ignoti
- Cosa succede se non vengono identificati gli indagati delle denunce contro ignoti
- Denunce contro ignoti: come sapere se le indagini hanno identificato il presunto colpevole
- Cosa fare se il pubblico ministero richiede l’archiviazione delle denunce contro ignoti
- Cosa differenzia le denunce contro ignoti da quelle contro soggetti noti
- Come ottenere il risarcimento per i danni subiti e segnalati tramite denunce contro ignoti
- Cos’è e a cosa serve il certificato di chiusa inchiesta di un procedimento iniziato con le denunce contro ignoti
- Quando è necessario sporgere denunce contro ignoti in caso di sinistro con un autoveicolo non identificato
DENUNCE CONTRO IGNOTI: COS’È UNA DENUNCIA
In via generale, la denuncia è lo strumento che l’ordinamento penale mette a disposizione di chiunque abbia interesse a portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria un reato del quale ha avuto notizia. La denuncia consiste infatti nell’informazione (la parola deriva dal latino “de nuncius”, far sapere) che il cittadino fornisce agli organi di pubblica sicurezza, circa la probabile commissione di un reato. Può essere presentata (anche oralmente ex articolo 333 cod. proc. pen.).
Di solito non è obbligatorio sporgere denuncia, salvo nei casi previsti dalla legge, come per esempio per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (art. 331 codice di procedura penale, articoli 361 e 362 codice penale) e gli esercenti di professioni sanitarie (art. 365 codice penale) o ancora per chiunque venga a conoscenza di un reato contro lo Stato punito con l’ergastolo.
La denuncia può essere presentata oralmente presso gli uffici della polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale etc…), che ricevendola, ne redigono il verbale.
Nella denuncia è necessario indicare (ex articolo 332 cod. proc. pen.) gli elementi principali del fatto illecito, gli eventuali elementi di prova e le generalità o comunque gli elementi per identificare il soggetto che ha commesso il fatto.
Le conseguenze della segnalazione ai Carabinieri o alla Polizia, stanno nell’avvio di un procedimento penale. Le forze dell’ordine, ricevuta la notizia di reato, se questa risulta riscontrata da accertamenti sommari e preliminari, inoltrano la “comunicazione della notizia di reato” contenente la denuncia alla Procura della Repubblica competente. Qui, il Pubblico Ministero iscrive la notizia di reato nell’apposito registro (art. 335 cod. proc. pen.) ed assieme alla polizia giudiziaria svolge le indagini (articoli 331 e successivi cod. proc. pen.).
Oltre che oralmente agli uffici di Polizia o Carabinieri, è possibile presentare direttamente la denuncia alla Procura della Repubblica, in forma scritta e firmata dal denunciante.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA DENUNCIA E QUERELA
Diversamente dalla denuncia, la querela è l’atto con cui ci si rivolge all’autorità giudiziaria, chiedendo (querela deriva dal latino “quaerere”, ossia “domandare”) di punire gli autori di un fatto che potrebbe essere qualificato come reato. La querela può essere proposta, anche oralmente agli uffici di pubblica sicurezza, che ne redigono verbale, solo dalla persona offesa dal reato, (articoli 336 e successivi cod. proc. pen.). A differenza della denuncia, la querela è una condizione di procedibilità. Vuol dire che per alcuni reati, la querela è necessaria per esercitare l’azione penale, tanto che se viene ritirata (o rimessa) in secondo momento, il processo penale già avviato, si estingue.
Per la querela, in via generale, è previsto dal legislatore un termine perentorio di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (articolo 124 cod. proc. pen.), salvi alcuni casi, che prevedono un termine più lungo (ad esempio per lo stalking o per i reati di violenza sessuale, è previsto un termine di sei mesi). La querela può essere ritirata in qualsiasi momento – fino a che non sia intervenuta la sentenza definitiva di condanna – tranne per i reati di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni, per evitare in questi casi ripensamenti della vittima in seguito a pressioni o timore di ritorsioni ad opera dell’autore del reato.
QUANDO E COME È POSSIBILE SPORGERE DENUNCE CONTRO IGNOTI
Come abbiamo appena detto, uno degli elementi della denuncia è l’indicazione delle generalità o comunque degli elementi necessari ad identificare la persona che si ritiene essere l’autore del reato. Può accadere che, per un qualsiasi motivo, non si riesca ad identificare l’autore della condotta illecita, perché si è immediatamente dato alla fuga, oppure aveva il volto coperto o, ancora, non si conosce la sua identità.
È il classico esempio della denuncia per furto all’interno dell’abitazione, di cui ci si rende conto solo una volta che i ladri sono scappati con la refurtiva.
L’articolo 332 cod. proc. pen. stabilisce che nella denuncia deve essere indicato “quando è possibile”, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito.
Per poter sporgere denunce contro ignoti, è opportuno recarsi presso gli uffici delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Guardia Forestale eccetera) ed esporre i fatti che si intendono porre a conoscenza dell’autorità, facendo presente che non si conosce l’identità del soggetto o dei soggetti che hanno commesso i presunti reati descritti.
Ai sensi dell’art. 107 disp. att. c.p.p. “La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall’autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L’attestazione può essere apposta in calce alla copia dell’atto.”
Non resta senza conseguenze la segnalazione ai Carabinieri o alla Polizia di un fatto di reato di cui non si conosca l’autore. Infatti, anche quando manca l’indicazione degli elementi per identificare il presunto reo, le c.d. denunce contro ignoti potrebbero comunque consentire l’avvio del procedimento penale.
La procedura delle denunce contro ignoti è sostanzialmente identica a quella utilizzata per le denunce contro soggetti noti, differenziandosi solo per le indagini necessarie all’identificazione dell’autore del fatto e per la possibilità di archiviazione anche in caso di insuccesso nell’identificazione anzidetta.
COME AVVIENE LA TRASMISSIONE DELLE DENUNCE CONTRO IGNOTI ALLA PROCURA
Ai sensi dell’art. 107 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale “Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.”
Oltre alle denunce contro ignoti, vanno trasmesse alla Procura anche le eventuali indagini svolte dagli organi di polizia per l’identificazione degli autori dei fatti denunciati.
Quanto disposto nell’articolo 107 bis disp. att. al cod. proc. pen. deroga a quanto indicato nell’art. 347 cod. proc. pen., che stabilisce che la polizia giudiziaria riferisce al pubblico ministero gli elementi sino ad allora raccolti “senza ritardo”.
L’identificazione dell’indagato, o quantomeno un apprezzabile tentativo di identificazione, fa quindi parte di quelle investigazioni preliminari che la polizia giudiziaria deve compiere prima di trasmettere la notizia criminis al pubblico ministero.
Tutte le denunce contro ignoti, o per meglio dire le notizie di reato a carico di ignoti, finiscono in un elenco, c.d. modello 44, appositamente predisposto presso la Procura della Repubblica territorialmente competente.
COME AVVIENE LA RICERCA DEGLI INDAGATI A SEGUITO DELLE DENUNCE CONTRO IGNOTI
In caso di denuncia contro ignoti, ricade sulla polizia giudiziaria il compito di identificare l’indagato, ossia il possibile responsabile del reato.
Ciò è previsto dagli articoli 347 e 348 c.p.p..
L’art. 347 c.p.p. recita al primo e secondo comma “Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.”
La disposizione si riferisce ad una prima fase, in cui la polizia giudiziaria, prima di inviare la denuncia alla Procura della Repubblica, deve riscontrare la veridicità di quanto indicato nelle denunce contro ignoti.
A questa preliminare attività investigativa, volta a dare un nome alle denunce contro ignoti, è possibile derogare, secondo il comma 3 dell’art. 347 c.p.p., per ragioni di urgenza e quando le denunce contro ignoti sono fatte per una serie di reati particolarmente gravi (violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, eccetera). In questi casi, si deve procedere immediatamente alla comunicazione della denuncia alla Procura della Repubblica.
Altra ipotesi di comunicazione immediata (entro quarantotto ore) della denuncia alla Procura della Repubblica, si ha “Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini”.
La disposizione del primo comma dell’art. 348 c.p.p. stabilisce inoltre che “Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.” Cioè, una volta inviata la “comunicazione della notizia di reato” (c.n.r.) le indagini della polizia devono proseguire, sia di propria iniziativa, sia sulle direttive del Pubblico Ministero, anche nel senso della identificazione del colpevole, o dei colpevoli, nel caso delle denunce contro ignoti.
COSA SUCCEDE SE NON VENGONO IDENTIFICATI GLI INDAGATI DELLE DENUNCE CONTRO IGNOTI
Cosa succede se, anche dopo le indagini del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria, non sia stato possibile individuare la persona indagata? Qualora il presunto responsabile non venga identificato entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato nel registro “mod. 44” (per le denunce contro ignoti), il P. M., può presentare al giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) la richiesta di archiviazione, oppure può richiedere di essere autorizzato a proseguire le indagini. Così stabilisce l’art. 415 del codice di procedura penale.
Il GIP può accogliere la richiesta di archiviazione, oppure autorizzare il prosieguo delle indagini con apposito decreto, anche indicando le indagini ritenute necessarie (art. 409 comma 4 c.p.p.).
Inoltre, se il GIP ritiene che il reato indicato nella denuncia contro ignoti, sia ascrivibile ad un soggetto già individuato durante le indagini, ordina che il suo nome sia iscritto nel registro delle notizie di reato a carico di persone note (mod. 21), dando così inizio al decorso di un nuovo termine, sempre di sei mesi, entro il quale il P.M., eventualmente espletando ulteriori indagini a carico della persona nota, deve formulare l’imputazione (cioè la precisa contestazione del reato che si presume il soggetto abbia commesso).
Oltre alla mancata identificazione dell’autore del fatto illecito, l’archiviazione può essere richiesta anche per i motivi ordinari, ovvero, l’infondatezza del reato, la sua tenuità o l’estinzione dello stesso, o nei casi in cui quel determinato fatto non è considerato come reato dalla legge vigente.
DENUNCE CONTRO IGNOTI: COME SAPERE SE LE INDAGINI HANNO IDENTIFICATO IL PRESUNTO COLPEVOLE
Durante le indagini preliminari, la persona offesa ha la possibilità di essere informata circa l’iscrizione delle denunce contro ignoti nel registro delle notizie di reato. Lo prevede l’art. 335 comma 2 c.p.p..
A tal fine, deve presentare personalmente o tramite avvocato difensore, un’istanza alla Procura competente, chiedendo di essere informata circa:
- il titolo di reato per cui si procede,
- il numero di iscrizione del procedimento penale nel registro generale delle notizie di reato (R.G.N.R.),
- il nome della persona sottoposta ad indagini,
- il nome del Pubblico Ministero che se ne occupa.
Tuttavia, queste informazioni non vengono rilasciate in due casi.
- Se il Pubblico Ministero ha disposto il segreto sulle iscrizioni, sulla base di specifiche esigenze, per un periodo massimo di tre mesi non rinnovabile.
- Se si procede per uno dei reati di particolare gravità, indicati all’art. 407 comma 2 lett. a). è il caso, ad esempio, della rapina, dell’omicidio, del sequestro a scopo di estorsione, dei reati commessi per finalità di terrorismo, associazione a delinquere anche di stampo mafioso, dei delitti concernenti le armi da guerra.
Inoltre, ai sensi dell’art. 335 comma 3 ter c.p.p. introdotto nel 2017, “Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”.
È quindi possibile conoscere anche lo stato del procedimento:
- se la fase delle indagini preliminari è ancora in essere, oppure si è chiusa;
- se è stata richiesta una proroga delle indagini
- per i procedimenti non più in fase di indagini preliminari, se è stato emesso l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. è inoltre possibile conoscere informazioni relative alla richiesta di archiviazione.
COSA FARE SE IL PUBBLICO MINISTERO RICHIEDE L’ARCHIVIAZIONE DELLE DENUNCE CONTRO IGNOTI
Può accadere, come appena visto, che il P.M. richieda l’archiviazione delle denunce contro ignoti. Solitamente, al momento della presentazione delle denunce contro ignoti, la persona offesa richiede di essere avvisata della richiesta di archiviazione.
In tal modo, la persona offesa, tramite il suo difensore di fiducia, può spiegare l’opposizione alla richiesta di archiviazione.
Per potersi opporre, è necessario portare all’attenzione della Procura una serie di elementi per dimostrare l’opportunità di proseguire le indagini. Il procedimento per l’opposizione all’archiviazione è molto semplice, in quanto si svolge in un’unica udienza in camera di consiglio.
COSA DIFFERENZIA LE DENUNCE CONTRO IGNOTI DA QUELLE CONTRO SOGGETTI NOTI
Dal punto di vista formale, non vi sono grandi divergenze tra le denunce contro ignoti e le denunce contro soggetti noti. Entrambe possono essere presentate sia per iscritto che oralmente presso le forze dell’Ordine (es. Carabinieri), o direttamente il Procura.
La differenza sta sul piano procedurale, in quanto, le denunce contro soggetti noti vengono iscritte nel modello 21 del registro delle notizie di reato, nei confronti dei soggetti noti, mentre le denunce contro ignoti vengono iscritte, almeno inizialmente, nel modello 44 del registro delle notizie di reato, nei confronti di soggetti ignoti.
Altra differenza sta nel fatto che mentre le denunce contro noti sono trasmesse alla Procura “senza ritardo”, le denunce contro ignoti sono invece trasmesse “con elenchi mensili” ex art. 107 bis disp. att. C.p.p.
Ciò non vuol dire che per le denunce contro ignoti non possano essere compiuti gli accertamenti necessari per corredare la notizia di reato.
Tuttavia, inutile nascondersi dietro un dito, la polizia giudiziaria tende a non dare seguito alle denunce contro ignoti in cui l’impegno investigativo potrebbe risolversi in un esito negativo, come nel caso dei reati informatici commessi all’estero, magari che hanno provocato un danno economico modesto.
In tali casi, le denunce contro ignoti vengono spesso archiviate.
Alla trasmissione negli elenchi mensili, sono previste alcune eccezioni:
- Le denunce contro ignoti per i gravi reati indicati all’art. 407 comma 2 lett. a nn. 1-6 devono essere trasmesse immediatamente.
- Similmente, devono essere trasmesse senza ritardo le denunce contro ignoti che abbiano carattere “urgente”.
- Le denunce contro ignoti per le quali si è proceduto ad atti soggetti a convalida (ad esempio sequestro o perquisizione), devono essere trasmesse ai fini della richiesta di convalida.
- Ai fini della comunicazione alla persona offesa, devono essere trasmesse alla procura le denunce contro ignoti per le quali la richiesta di archiviazione deve essere comunicata.
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO PER I DANNI SUBITI E SEGNALATI TRAMITE DENUNCE CONTRO IGNOTI
Se chi presenta denunce contro ignoti, come nel caso della denuncia per furto, ha subito dei danni, si pone il problema di capire come ottenere il risarcimento, qualora non venga identificato il soggetto che ha commesso il fatto dannoso.
La mancata identificazione rende impossibile l’azione penale, con la conseguenza che è impossibile agire in sede penale o in sede civile, per la richiesta di risarcimento.
In questi casi, alla persona offesa non rimane che chiedere il ristoro dei danni alla compagnia assicurativa, qualora fosse stata stipulata una polizza per l’evento dannoso verificatosi (ad esempio per atti vandalici o furto o incendio).
COS’È E A COSA SERVE IL CERTIFICATO DI CHIUSA INCHIESTA DI UN PROCEDIMENTO INIZIATO CON LE DENUNCE CONTRO IGNOTI
Dopo che è stata disposta l’archiviazione, è possibile richiedere alla Segreteria della Procura della Repubblica il certificato di chiusa inchiesta che, sostanzialmente, attesta che il procedimento penale contro ignoti è stato archiviato.
La richiesta può essere presentata personalmente o tramite il difensore della persona offesa, all’ufficio preposto in Procura.
All’istanza va allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, la copia della denuncia contro ignoti (se non si conoscono gli estremi del procedimento penale) e il pagamento della marca per diritti di cancelleria da € 3,84.
Il certificato solitamente viene estratto per fini assicurativi: alcune compagnie lo richiedono come condizione necessaria alla liquidazione dell’indennizzo.
Tuttavia, l’art. 150 bis del codice della assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) stabilisce che “ È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.”
Pertanto dal 2012, al di fuori dei casi del comma 2, le compagnie assicuratrici devono liquidare l’indennizzo dovuto anche senza il certificato di chiusa inchiesta, come ribadito da un comunicato stampa dell’ Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni del 28.02.2013 ( Prot. n. 09-13-002674 ).
QUANDO È NECESSARIO SPORGERE DENUNCE CONTRO IGNOTI IN CASO DI SINISTRO CON UN AUTOVEICOLO NON IDENTIFICATO
Una particolare ipotesi che ha fatto molto discutere in dottrina e in giurisprudenza, riguarda la necessità o meno di sporgere querela o denunce contro ignoti in caso di sinistro con un autoveicolo non identificato.
In questi casi, è possibile intraprendere il giudizio civile risarcitorio contro il Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex articolo 283 del Decreto Legislativo n. 209/2005), ma il nodo da sciogliere riguardava l’obbligatorietà o meno della formalizzazione di denunce contro ignoti, prima del ricorso al giudice civile.
La giurisprudenza ha colmato tale lacuna, propendendo per la soluzione negativa, ovvero in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati – la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo (vedi ex multis: Cass. Civ., Sez. III, n. 5694/2019; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 10545/2018; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15659/2017; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 27541/2016; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23434/2017).
A prescindere però da tale orientamento, si consiglia sempre di rivolgersi al proprio legale di fiducia per valutare l’opportunità o meno di sporgere denuncia, indipendentemente dall’aspetto risarcitorio.
Lo Studio degli Avvocati Berti e Toninelli fornisce assistenza, consulenza e rappresentanza in materia di diritto penale.
Per richiedere una consulenza, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@www.btstudiolegale.it., oppure tramite il form presente in questa pagina..
Lo Studio si trova in Piazza Garibaldi n. 5 a Pistoia ed opera in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze ed in tutta Italia tramite i servizi online.
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