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A cosa serve e come si prepara la procura speciale notarile

La procura speciale notarile e la procura generale notarile.

A cosa serve e come si prepara la procura speciale notarile

In questo articolo parliamo della procura speciale notarile. La procura, in genere, è quell’atto unilaterale che consente ad un soggetto (detto rappresentante) di “spendere il nome”, cioè agire nel nome del rappresentato (colui che conferisce la procura) nei confronti di soggetti terzi.
In alcuni casi, è richiesta una particolare forma della procura, detta “notarile”, cioè stipulata di fronte ad un notaio, quando il rappresentante è incaricato di stipulare un atto (come ad esempio una compravendita immobiliare) per cui la legge richiede la forma dell’atto pubblico.
Si parla poi di procura generale notarile, o di procura speciale notarile, a seconda dei poteri che vengono conferiti al rappresentante. Ad esempio, è necessaria una procura speciale per vendere un determinato immobile di proprietà del rappresentato, mentre la procura generale notarile (o procura ad negotia) consente di gestire tutto il patrimonio immobiliare dell’interessato, senza dover conferire ogni volta la procura speciale notarile per il compimento di ogni singolo atto.
Quando la procura generale notarile viene conferita per l’esercizio dell’attività di impresa, si parla anche di procura institoria.
La procura è sempre revocabile, a meno che non sia connessa ad un contratto di mandato. Ad esempio, si parla di procura irrevocabile a vendere un immobile se, attraverso un rapporto gestorio bilaterale (contratto di mandato) vengono coinvolti non solamente gli interessi del mandante/rappresentato, ma anche quelli del mandatario/rappresentante. In realtà, in questo caso è improprio parlare di procura irrevocabile, in quanto la irrevocabilità si riferisce non tanto alla procura speciale notarile, ma piuttosto al contratto di mandato.
Problematica è l’ipotesi in cui il procuratore compia un atto per il quale non gli è stata conferita alcuna procura speciale notarile. Il cosiddetto falsus procurator si espone all’obbligo di dovere risarcire i danni nei confronti dei terzi che, in buona fede, concludono i contratti con lui, a meno che il contratto venga ratificato dal rappresentato.
Particolari disposizioni sono poi previste dal diritto privato internazionale, nel caso in cui venga conferita la procura speciale notarile da parte di un soggetto residente all’estero.

In questo articolo, i temi trattati sono:


COS’È UNA PROCURA.

La procura è l’atto con il quale un soggetto (“rappresentato”) delega ad altro soggetto (“rappresentante” o “procuratore”) il potere di agire in suo nome e nel suo interesse per il compimento di uno o più atti giuridici.
Da un punto di vista giuridico, la procura generale e speciale che sia (in ordine alle cui differenze diremo nei paragrafi successivi dell’elaborato) si configura quale negozio unilaterale e non come contratto, atteso che in linea di principio, non necessita di accettazione da parte del rappresentante. Detta connotazione fa sì che, proprio in quanto atto unilaterale e non contratto, sul rappresentante non grava alcun obbligo di esercitare il potere di rappresentanza che gli viene conferito dal rappresentato, giacché colui investito del potere di compiere uno o più atti giuridici nel nome e interesse altrui è libero di scegliere se esercitare tale potere, ovvero disinteressarsene. In ogni caso, allorché il procuratore decida di agire in ossequio al potere conferitogli dal rappresentato, dovrà farlo in maniera conforme e coerente agli interessi del delegante, onde evitare di incorrere in responsabilità, foriere dell’obbligo di risarcimento dei danni.


QUANDO UTILIZZARE LA PROCURA SPECIALE NOTARILE OLA PROCURA GENERALE NOTARILE

Per quanto attiene all’elemento formale, la procura segue il criterio della forma per relationem talché essa deve essere redatta nella stessa forma dell’atto cui è finalizzata, ai sensi dell’art. 1392 del codice civileLa procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”. Allorquando sia propedeutica al compimento di un atto per il quale la legge richiede quale elemento essenziale la forma dell’atto pubblico (si pensi, per esempio, alla procura a vendere un immobile), la procura dovrà essere redatta nella medesima forma dell’atto pubblico. È in questi casi necessario rivolgersi ad un notaio, per la redazione di una procura speciale notarile o di una procura generale notarile.
Ragionando in senso contrario, al di fuori di tali ipotesi, la procura può essere conferita anche in forma orale o per comportamenti concludenti.


QUAL È LA DIFFERENZA FRA PROCURA SPECIALE NOTARILE E PROCURA NOTARILE GENERALE.

Si parla di procura speciale notarile o di procura generale notarile (o procura ad negotia), in ragione dell’ampiezza dei poteri conferiti al procuratore.
Con la procura notarile generale il rappresentato gli conferisce il potere di compiere in suo nome e nel suo interesse una generalità indeterminata di atti presenti e futuri, oppure tutti gli atti di ordinaria amministrazione e finanche di straordinaria amministrazione, laddove espressamente contemplati nell’atto con il quale la procura è conferita. La procura notarile generale è conosciuta come “procura ad negotia” espressione latina traducibile con “tutti gli affari” del rappresentato.
Con la procura speciale notarile, al procuratore viene conferito invece il potere di compiere, nel nome ed interesse del rappresentante, uno o più atti specifici, puntualmente individuati nell’atto. È il caso, ad esempio, di una procura speciale a vendere un’immobile.
Per completezza, si ricorda che, al di là della formale denominazione di una procura come generale o speciale, la giurisprudenza di legittimità così come quella di merito è oramai consolidata nel senso di vagliare l’effettiva natura della procura avendo riguardo agli effetti che comporta.


COME VIENE UTILIZZATA LA PROCURA NOTARILE GENERALE

La procura generale notarile è ampiamente impiegata nella prassi societaria (specie per aziende di rilevanti dimensioni, nella forma della cosiddetta procura institoria) ovvero per agevolare situazioni frequenti della quotidianità come, per esempio, per ovviare alle difficoltà motorie di genitori anziani o, ancora, in presenza di taluno che risiede all’estero e si trova a dover compiere affari in Italia.
Salvo diverse previsioni del rappresentato ed espressamente riportate nell’atto di conferimento, genericamente la procura generale notarile ha durata illimitata, essendo destinata a estinguersi solo con la morte del rappresentato o del rappresentante, nonché con il fallimento di quest’ultimo.
In ogni caso, fatta eccezione per le ipotesi di procura irrevocabile, la procura notarile generale può essere revocata in qualsiasi momento da parte del rappresentato. A tal fine, occorre che il revocante manifesti siffatta volontà con un atto giuridico unilaterale di segno contrario rispetto a quello con il quale il potere di rappresentanza è stato conferito, annotato a margine dell’atto di conferimento; in tal caso si tratta di un atto recettizio giacché, pur non esigendo l’accettazione da parte del rappresentante, è necessario che venga informato quest’ultimo dell’intervenuta revoca, così come i terzi che si trovano coinvolti negli affari in ordine ai quali la procura generale notarile era stata conferita.


COME CONFERIRE LA PROCURA GENERALE NOTARILE.

La procura notarile generale (o procura ad negotia) viene redatta, come detto, nella forma dell’atto pubblico e deve contenere in maniera espressa, precisa e puntuale i poteri attribuiti al rappresentante, i limiti dell’incarico conferito, un’eventuale durata, il settore degli atti o affari al quale si riferisce, ed una serie di documenti ulteriori che variano a seconda della natura degli affari e del tipo di procura.
In ogni caso, fondamentale è l’esibizione del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, sia del conferente che del conferito.
La procura generale notarile (diversamente dalla procura speciale notarile) deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, a cura del Notaio che la riceve, il quale dovrà altresì conservarne una copia originale nel suo archivio e consegnarne un’altra al cliente, al momento della sottoscrizione.
La circostanza che la procura notarile generale debba essere registrata, ne comporta un costo più elevato rispetto alla procura speciale notarile, posto che essa è soggetta a imposta di registro pari a 200 euro, imposta di bollo di 45 euro e tassa di archivio pari a 4,60 euro.

Ove si tratti di procura institoria, e cioè conferita per l’esercizio dell’attività di impresa, essa dovrà essere iscritta anche nel Registro delle Imprese. In tal caso, si aggiunge il costo dell’imposta di bollo pari a 30 euro e diritti camerali per 90 euro.
A tali costi deve essere aggiunto l’onorario del Notaio.


COS’È LA PROCURA SPECIALE NOTARILE.

Con la procura speciale notarile, il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di compiere, per suo nome e conto, un singolo atto, oppure più atti previamente determinati.
Di tal guisa, essendo conferita per il compimento di uno o più affari identificati dal rappresentato, la procura speciale notarile si estingue in automatico con il compimento dell’atto da parte del procuratore. In ogni caso, fuori dei casi di procura irrevocabile, anche la procura speciale notarile può essere estinta ante tempo, nelle ipotesi di morte del rappresentato o del rappresentante ovvero mediante revoca.
Per quanto riguarda il contenuto, la procura speciale notarile deve contenere i dati personali del rappresentato e del rappresentante, l’indicazione dell’affare che si intende compiere, i limiti dei poteri demandati al procuratore. Oltre agli atti per i quali la procura è conferita, il potere del procuratore si estende, in base all’art. 1708 cod. civ. (disposizione dettata per il contratto di mandato, ma che la giurisprudenza estende alla procura), anche agli atti cosiddetti strumentali, ovverosia strettamente necessari al compimento dei primi.
Pur essendo automaticamente ricompresi, gli atti strumentali vengono di norma indicati anche nella procura speciale notarile. Ad esempio, nella procura a vendere un’immobile, è considerato atto strumentale la predisposizione del contratto preliminare.
Il rappresentante che agisce al di fuori dei poteri conferiti, è il cosiddetto “falsus procurator”.

Il problema della responsabilità del falsus procurator, viene affrontato nei paragrafi seguenti.
Anche per il conferimento della procura speciale notarile vige il criterio della forma per relationem, cosicché essa deve essere redatta in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) ove sia correlata al compimento di un atto per il quale l’Ordinamento giuridico richiede il requisito della forma solenne.
Ai fini della procura speciale notarile, oltre ai documenti specificatamente richiesti dalla natura dell’affare per cui è conferita, è necessario fornire al Notaio i documenti di identità in corso di validità sia del rappresentato che del rappresentante, unitamente ai loro codici fiscali.
In ogni caso, avendo tecnicamente la natura di atto unilaterale, ai fini del suo perfezionamento non occorre l’accettazione da parte del procuratore.


COME SI REVOCA LA PROCURA SPECIALE NOTARILE

La revoca della procura speciale notarile è un atto giuridico unilaterale del rappresentato, che il Notaio dovrà provvedere ad annotare a margine dell’atto di conferimento della procura.
La revoca della procura speciale notarile deve essere portata a conoscenza del procuratore e dei terzi, a cura del revocante ex art. 1396 codice civile e non del Notaio che la riceve.


QUANTO COSTA LA PROCURA SPECIALE NOTARILE.

La procura speciale notarile ha un costo più contenuto rispetto alla procura generale notarile.
Infatti, diversamente da quest’ultima, la procura speciale notarile non è soggetta a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e viene sottoscritta in unico originale che dovrà essere consegnato dal Notaio alla parte. Di tal guisa, il suo costo si articola nelle sole voci dell’imposta di bollo in misura pari a 16 euro ogni 100 righe, tassa di archivio di 9,10 euro e compenso professionale del Notaio.


QUALI TIPI DI PROCURA SPECIALE NOTARILE ESISTONO.

La procura speciale notarile può essere rilasciata per stipulare un contratto (ad esempio la procura speciale a vendere un’immobile), oppure nell’ambito di un procedimento di mediazione ex d.lgs 28/2010.
Per molto tempo, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la validità della procura speciale notarile conferita per il procedimento di mediazione obbligatoria, sulla base ratio dell’istituto, che nell’ottica di favorire la risoluzione stragiudiziale della controversia, richiedeva (e richiede) la presenza fisica della parte all’incontro di mediazione, mentre la possibilità di farsi rappresentare mediante procura avrebbe vanificato lo scopo stesso della mediazione.
Tuttavia, la piena efficacia alla procura speciale notarile per mediazioni e conciliazioni è stata riconosciuta grazie ad una pronuncia resa dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 2010/17.
Dalla sentenza n. 8473 del 2019 la Corte di Cassazione ritiene necessaria la procura speciale notarile nel procedimento di mediazione laddove la parte non voglia o non possa essere presente personalmente.
Per la Suprema corte, non è infatti sufficiente la procura “processuale” alle liti che il cliente conferisce all’avvocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 c.p.c., ma è necessaria la procura speciale notarile, con valore “sostanziale”.


COSA SUCCEDE QUANDO IL PROCURATORE ECCEDE I LIMITI DEI POTERI CONFERITI CON LA PROCURA SPECIALE NOTARILE.

Nel caso della procura speciale notarile, proprio perché conferita con riguardo a un singolo atto da compiere, è fondamentale che siano specificatamente delimitati i poteri di spendita del nome altrui, dei quali viene investito il rappresentante.
Infatti, laddove questo ne ecceda i limiti, assume la veste del cosiddetto falsus procurator o rappresentante senza poteri.
Per comprendere quali siano gli atti compiuti al di fuori dei poteri conferiti al rappresentante, occorre considerare l’art. 1708 codice civile, che seppur dettato in materia di mandato (il quale si differenzia dalla procura per essere un vero e proprio contratto, come tale necessitante dell’accettazione di entrambe le parti), viene pacificamente ritenuto applicabile anche alla procura generale e speciale.
L’art. 1708 codice civile prevede che “il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento”, di tal guisa estende la validità della procura generale e speciale a tutti quegli atti strumentali alla conclusione dell’affare per il quale è stata conferita.
A tal fine, per atti strumentali devono intendersi sia quelli preparatori che quelli consequenziali, e la loro individuazione è di fondamentale importanza affinché possa stabilirsi quando il procuratore ha ecceduto oltre il potere conferitogli.
Per fare un esempio concreto, nel caso di una procura speciale a vendere un immobile, sono atti strumentali sia quelli che avvengono in fase di trattativa propedeutica alla stipula del contratto di compravendita (compromesso, preliminare), sia quelli successivi alla conclusione dell’affare ma necessari ai fini del perfezionamento del medesimo (registrazione del contratto, trascrizione).


QUAL E’ LA SORTE DEGLI ATTI COMPIUTI IN ECCEDENZA DELLA PROCURA SPECIALE NOTARILE.

Se il rappresentante eccede i limiti del potere del quale è stato investito con procura speciale notarile, l’art. 1711 codice civile dispone che “l’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica”. Pertanto, gli effetti di un atto compiuto dal rappresentante, che ecceda i poteri conferiti dalla procura speciale notarile, non possono ricadere ex sé nella sfera giuridica del soggetto falsamente rappresentato. In altre parole, il contratto concluso dal falsus procurator è valido, ma inefficace nei confronti del rappresentato.
Tuttavia, tale principio trova un limite invalicabile nell’esigenza di tenere indenne i terzi in buona fede, che abbiano stipulato un contratto con chi, apparentemente, ha agito nel nome e per conto altrui.
Dinanzi a tali ipotesi, il terzo in buona fede, danneggiato dal falso rappresentante, può agire nei suoi confronti per essere risarcito del danno subito, ai sensi dell’articolo 1398 codice civile.
A sua volta, il falsus procurator può evitare l’obbligo di risarcire i danni dimostrando che, se il terzo avesse tenuto un comportamento diligente, si sarebbe accorto della carenza del potere del falso rappresentante.


COS’È LA RATIFICA DELL’ATTO ECCEDENTE LA PROCURA SPECIALE NOTARILE

È poi possibile che il rappresentato ritenga vantaggioso, per sé stesso, l’atto compiuto dal falsus procurator, ancorché eccedente la procura speciale notarile. In tal caso può provvedere alla sua ratifica, in modo da far sì che i suoi effetti si producano entro la sua sfera giuridica.
Sul punto, l’art. 1399 codice civile al I comma, prevede che l’atto di ratifica debba essere redatto con la forma prescritta dalla legge per l’atto che ne è oggetto (perciò vige il principio della forma per relationem) per poi proseguire, al II comma, disponendo l’effetto retroattivo della ratifica sicché l’atto si considera ab origine concluso in nome e nell’interesse del ratificante.


COS’È LA PROCURA SPECIALE NOTARILE A VENDERE IMMOBILI.

La procura speciale notarile può essere conferita anche per la compravendita di un bene immobile.
In virtù del principio sopra esposto della forma per relationem, la procura speciale a vendere deve essere redatta per atto pubblico oppure scrittura privata autenticata, in quanto la compravendita di un bene immobile richiede la medesima forma, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ..
Seguendo il disposto di cui all’art. 1708 codice civile per cui “il mandato comprende non solo gli atti per il quale è stato conferito, ma anche quelli necessari al loro compimento”, la procura a vendere un immobile conferisce il potere non solo di concludere l’atto definitivo di compravendita, ma anche tutti quegli atti propedeutici e successivi, purchè strettamente correlati.
Al pari di qualsivoglia procura speciale notarile, anche la procura speciale a vendere, ai fini della sua validità, necessita della capacità di intendere e di volere in capo sia al rappresentato che al rappresentante.
Ai fini della sua redazione, oltre ai documenti d’identità e codici fiscali, al Notaio dovrà altresì essere fornita copia dell’atto dal quale risulta la proprietà dell’immobile in capo al conferente, nonché l’indicazione dei dati catastali inerenti al bene.
Ove la proprietà del bene appartenga ad una società, all’atto di sottoscrizione della procura speciale a vendere dovrà essere prodotta al Notaio la visura degli organi sociali in carica, la delibera dell’assemblea che autorizza il conferimento della procura speciale notarile e lo statuto della società.


COME CONFERIRE UNA PROCURA SPECIALE NOTARILE SE IL RAPPRESENTATO RISIEDE ALL’ESTERO.

Premesso che la procura speciale notarile è uno strumento che trova largo impiego nella prassi proprio in situazioni nelle quali il diretto interessato è impossibilitato a seguire direttamente e personalmente l’affare da concludere, spesso essa viene conferita da parte di un soggetto residente all’estero in ordine a operazioni da compiere in Italia.
In tali casi, si attenua il principio della forma per relationem, alla luce di una norma di diritto internazionale privato, ossia l’art. 60 della legge n. 218/1995, il quale dispone che “l’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere”.
Si tratta, perciò, di una disposizione che mira ad agevolare la circolazione delle procure, giacché atto di frequente impiego.
Ciò significa che affinché una procura estera possa ritenersi pienamente valida ed efficace nel nostro Ordinamento è necessario e sufficiente che vi sia una sostanziale equivalenza fra l’atto estero e quello interno, al di là del mero dato formale.
Se la procura viene redatta in uno Stato estero ma membro della Convenzione dell’Aja, in virtù della introdotta Apostille, la autenticità della sottoscrizione viene attestata mediante apposizione in calce alla procura di una formula predefinita e uniforme la quale consente l’immediato recepimento dell’atto da parte dello Stato membro della Convenzione.
Viceversa, ove la procura sia conferita in uno Stato non aderente alla Convenzione, è necessario procedere alla legalizzazione della sottoscrizione, ossia un’attestazione ufficiale resa dall’Autorità Consolare o diplomatica italiana presso lo Stato in cui l’atto è redatto.
La legalizzazione, in genere, si compie su un duplice livello: un primo controllo per così dire “interno” e un secondo vaglio “esterno”; quest’ultimo sempre necessario per consentire la libera circolazione dell’atto nel territorio italiano.
Con riguardo alla traduzione della procura, essa è richiesta ai fini della registrazione del documento in Italia, seppur non sia requisito essenziale per la sua validità. Deve trattarsi di una traduzione certificata in punto di conformità dal Consolato italiano nello Stato estero interessato ovvero da un perito scelto dalle parti.

procura speciale notarile


UN ESEMPIO DI PROCURA SPECIALE NOTARILE.

Per rendere maggiormente comprensibile quanto sopra rappresentato in ordine alla procura speciale notarile, cerchiamo di fare un esempio concreto, modellato su ipotesi frequenti della prassi.
Tizio deve vendere un immobile, ma a causa di pregressi e improcrastinabili impegni professionali, è impossibilitato a seguire personalmente la compravendita. Pertanto, decide di far gestire a Sempronio, l’operazione di vendita, conferendogli una procura speciale notarile.
La procura speciale notarile risponde alle proprie esigenze, essendo prettamente strumentale all’affare da concludere e comportando minori costi rispetto a una procura notarile generale; oltretutto, essa presenta l’ulteriore vantaggio di cessare la propria efficacia non appena raggiunto lo scopo per la quale è stata conferita.
Tuttavia, Tizio è in regime di comunione dei beni con la moglie Caia, e l’immobile oggetto di procura speciale notarile rientra nel regime patrimoniale di comunione.
Tizio deve recarsi dal Notaio assieme alla moglie, per sottoscrivere la procura speciale notarile e conferire il potere a Sempronio.
I coniugi devono produrre al Pubblico Ufficiale i propri documenti di identità, codici fiscali e generalità idonee ad accertare e individuare l’identità di Sempronio. Parimenti, devono altresì produrre una copia del certificato di proprietà del bene, nonché i relativi dati catastali, ancorché la esibizione di detta documentazione non esima il Notaio dal compiere le opportune indagini.
Atteso che si tratta di procura speciale notarile conferita in vista di un contratto di compravendita immobiliare, la procura speciale notarile deve essere redatta nella forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Una volta conferita la procura speciale notarile per la vendita di immobile, il relativo potere di estende a tutti quegli atti preliminari e successivi alla vendita sic et simpliciter ma a essa strettamente funzionali.
Compiuta la vendita, i suoi effetti si producono interamente nella sfera giuridica dei rappresentati Tizio e Caia e la procura speciale notarile conferita a Sempronio cessa automaticamente i suoi effetti.


COS’È LA PROCURA INSTITORIA.

Spesso si sente parlare di institore come alter ego dell’imprenditore senza, però, precisare i limiti di detta figura.
La definizione dell’institore è fornita dall’art. 2203 codice civile che afferma “è institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale”. La procura institoria è quindi quell’atto con cui l’imprenditore incarica l’institore, conferendogli il potere di esercitare in suo nome e per suo conto l’attività di impresa, spesso con riferimento alla direzione di una sede secondaria, o alla gestione di un ramo d’azienda.
Infatti, l’art. 2204 codice civile prevede che “l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni previste nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto”.
La procura institoria deve essere depositata presso il Registro delle Imprese competente per territorio, così come devono essere annotate eventuali modifiche o revoche sopravvenute secondo il disposto di cui all’art. 2207 codice civile.
Pur muovendosi in un ampio spettro di autonomia decisionale e gestionale, l’institore è soggetto a specifici obblighi, di riservatezza e concorrenza rispetto all’impresa per la quale opera, di conservazione delle scritture contabili. È legato da un rapporto di dipendenza rispetto all’imprenditore. Deve rendere noto ai terzi con i quali conclude affari, di non essere l’effettivo titolare del rapporto giuridico per il quale procede, altrimenti ne è ritenuto personalmente responsabile, salva la responsabilità anche del preponente, nel caso in cui si tratti di atti comunque pertinenti all’esercizio dell’attività di impresa, ai sensi dell’art. 2208 codice civile.

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